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PDL N. 429

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 429



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione di imposta per i corsi di avviamento o di perfezionamento nell'attività sportiva

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, elenca gli oneri che possono essere portati in detrazione dal contribuente.
      L'inserimento nella citata disposizione delle singole voci è dipeso, nel corso del tempo, da valutazioni, in continua evoluzione, delle necessità e degli interessi dei cittadini, in relazione al miglioramento del tenore di vita e, comunque, al diverso apprezzamento che si è registrato con riferimento ai bisogni socio-economici dei medesimi.
      Dall'esame delle singole previsioni contenute in tale disposizione si evince che il legislatore ha inteso considerare le necessità del cittadino lavoratore, del cittadino proprietario di abitazione, del cittadino che necessita di cure sanitarie, del cittadino studente o del cittadino che intende considerare il periodo in cui avrà terminato l'attività lavorativa. Previsioni tutte che lo Stato ha il dovere di considerare e privilegiare, concedendo anche la possibilità di fruire di sgravi fiscali.
      Nell'esame degli interessi dei cittadini lo Stato, per i fini che ci interessano, per lungo tempo non ha preso in considerazione la pratica dell'attività sportiva, un interesse che, con particolare riferimento alle inclinazioni dei giovani, lo Stato ha il dovere di considerare anche nell'ottica dei benefìci che la pratica sportiva apporta alla crescita ed allo sviluppo della nazione. Solo con la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) questo tema è stato finalmente affrontato, con l'introduzione, ad opera del comma 319 dell'articolo 1, della lettera i-quinquies) dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi. La norma allora introdotta, peraltro, presenta delle limitazioni che appaiono eccessivamente restrittive e altri aspetti da correggere.
      La presente proposta di legge, quindi, riformula la predetta lettera i-quinquies), prevedendo che sia consentita anche la detrazione delle spese sostenute per frequenza a corsi di avviamento o di perfezionamento alle discipline sportive, purché tali spese siano sostenute per conto di minori di anni diciotto e purché vi sia la garanzia che tali esborsi siano stati effettuati a favore di istruttori che, regolarmente abilitati, diano garanzia di professionalità.
      La principale differenza rispetto alla disciplina già prescritta dalla legge finanziaria 2007 riguarda l'innalzamento da 210 a 516 euro dell'importo massimo assoggettabile a detrazione, peraltro in un contesto di maggiore rigore nell'individuazione delle attività per cui si può accedere al beneficio.
      Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, mentre il testo vigente fa un generico riferimento alle spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi, la presente proposta di legge richiede che esse riguardino corsi tenuti, come si è accennato, da insegnanti abilitati da federazioni sportive affiliate al CONI, o in possesso di laurea di scienze motorie.
      Viene invece mantenuto il limite massimo di età (diciotto anni) dei soggetti in favore dei quali sono state sostenute le spese.
      Nel complesso, l'intervento persegue molteplici finalità.
      Si intende anzitutto favorire, con una disposizione normativa di carattere generale, la pratica e la diffusione dell'attività sportiva tra i giovani, facilitando l'accesso a corsi di avviamento e di perfezionamento, con tutti i conseguenti ed evidenti benefìci che ne possono derivare.
      Si incrementerebbe quindi l'avviamento allo sport a mezzo di personale qualificato, appartenente alle singole federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano.
      Da ultimo, la modifica normativa proposta costituirebbe un valido elemento per arginare il diffuso, negativo e lamentato fenomeno dell'insegnamento abusivo, ovvero dell'organizzazione di corsi di avviamento e di perfezionamento all'attività sportiva tenuti da personale non qualificato ed improvvisato.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera i-quinquies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese, per un importo non superiore a 516 euro, sostenute per la frequenza a corsi di avviamento o di perfezionamento nell'attività sportiva indirizzati ai predetti soggetti, tenuti da insegnanti abilitati dalle rispettive federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano, ovvero in possesso del diploma di laurea rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica o al termine di un corso di laurea in scienze motorie istituito ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e successive modificazioni».


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