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PDL 1657

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1657



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANNUCCI, GIAMMANCO, IANNARILLI, LORENZIN, MANCUSO, PAGLIA, PILI, MARIAROSARIA ROSSI, VELLA

Introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sequestro di minorenne

Presentata il 17 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella normativa vigente il sequestro di un minorenne è compreso nell'ipotesi di reato di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona), che punisce con la reclusione da sei mesi a otto anni chiunque privi taluno della libertà personale.

      Negli ultimi anni si sono verificati episodi criminosi, particolarmente gravi, riguardanti la privazione della libertà di minorenni, che inducono ad una rivisitazione del codice penale diretta a prevedere una nuova figura di reato, idonea a tutelare la privazione della libertà dei minorenni, fossero anche neonati.

      Si ritiene necessaria una integrazione del codice penale che preveda la figura del reato di «sequestro di minorenne», anche in considerazione della diffusione di questo odioso reato, che è male sanzionato dal nostro codice penale vigente.

      Ne consegue che, ove ricorrano i due elementi della privazione della libertà personale e della sottrazione alla potestà genitoriale, si configurerebbe una fattispecie di reato che in concreto è lo specchio di ciò che in questi anni si è verificato nelle vicende afferenti il sequestro di minorenni.

      Emblematico il caso della piccola Denise Pipitone, scomparsa il 1o settembre 2004 all'età di quattro anni.

      Nella nuova figura di reato disciplinata dall'articolo 605-bis del codice penale (sequestro di minorenne), la permanenza della condotta illecita si connota per essere a consumazione prolungata, poiché la reiterazione del comportamento illecito nel tempo in relazione alla durata, ai mezzi e al grado di privazione, assume rilevanza fondamentale in misura direttamente proporzionale all'aumento del duplice danno, inferto sia ai genitori che al minorenne.

      Il minorenne infatti, essendo una persona in fieri, viene danneggiato nello sviluppo naturale della propria identità, causando una duplice lesione nei confronti dei genitori e del minore stesso. Dalla natura permanente a consumazione prolungata dell'illecito discende che esso perdura fino al momento in cui si interrompe la condotta illecita con il riacquisto dello status libertatis da parte del minorenne.

      L'aspetto temporale incide sulla quantificazione della pena edittale in relazione all'età del minorenne e all'influenza dell'età sul prolungamento della condotta illecita.

      Il concetto di danno riguardante la duplice lesione dei beni, ossia nei confronti del minorenne e dei genitori, deve assumere una pregnanza di gravità di più alto rischio laddove l'identità messa in pericolo riguardi il minore di anni quattordici, la cui privazione della libertà prolungata nel tempo sradica il bambino dagli affetti familiari «uccidendo» le sue personalità e identità nell'età evolutiva.

      La presente proposta di legge consta di un solo articolo che, come già rilevato, introduce l'articolo 605-bis del codice penale in materia di sequestro di minorenne.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 605-bis - Sequestro di minorenne». - Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 573, 574 e 630, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuativa, sequestra o comunque gestisce il sequestro di un minorenne è punito con la reclusione da quindici a venti anni.

      Se il fatto è commesso in danno di una persona minore di anni quattordici la pena è della reclusione da venti a venticinque anni.

      Se dal sequestro deriva la morte del minore, quale conseguenza non voluta del reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

      Se dal sequestro deriva la morte del minore, quale conseguenza cagionata consapevolmente dal reo, si applica la pena dell'ergastolo.

      Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il minorenne riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni. Se il minorenne subisce danni fisici e psichici permanenti, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, il concorrente che si è dissociato è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

      Se il minore muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, il concorrente che si è dissociato è punito con la reclusione da otto a venti anni.

      Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera al di fuori del caso previsto dal quinto comma, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta le autorità nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o per la cattura dei concorrenti, la pena prevista dai commi precedenti è ridotta.

      La circostanza attenuante ricorre quando:

          1) la pena prevista dal secondo comma è sostituita con la reclusione da quindici a venti anni;

          2) la pena prevista dal terzo comma è sostituita con la reclusione da venti a ventiquattro anni;

          3) la pena prevista dal quarto comma è sostituita con la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

      Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dodici anni nell'ipotesi prevista dal secondo comma, a dieci anni nell'ipotesi prevista dal terzo comma e a quindici anni nell'ipotesi prevista dal quarto comma».


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