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PDL 1040

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1040



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VILLECCO CALIPARI, ROSSA, BELTRANDI, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, BOFFA, BOSSA, BRAGA, BRATTI, CALVISI, CARDINALE, CARELLA, ENZO CARRA, CODURELLI, COLOMBO, CONCIA, CUOMO, DE BIASI, FADDA, FARINA COSCIONI, GIANNI FARINA, FEDI, FERRARI, FOGLIARDI, GINEFRA, GRASSI, LOVELLI, MARCHI, MIGLIOLI, MOGHERINI REBESANI, NACCARATO, NARDUCCI, NICOLAIS, OLIVERIO, MARIO PEPE (PD), RAMPI, RIGONI, RUBINATO, RUGGHIA, SAMPERI, SBROLLINI, SCHIRRU, STRIZZOLO, FEDERICO TESTA, TIDEI, VELO, VICO, ZUCCHI

Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di esposizione all'amianto

Presentata il 14 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Al fine di tenere sempre alta l'attenzione sui problemi causati dalla presenza dell'amianto nel nostro Paese e di offrire finalmente soluzioni alle drammatiche e a tutt'oggi irrisolte conseguenze derivanti dall'esposizione all'amianto, si ritiene opportuno presentare questa proposta di legge, che riproduce i disegni di legge già presentati al Senato della Repubblica nella XIV legislatura (atto Senato n. 3696) e nuovamente nella XV legislatura (atto Senato n. 23).
      L'amianto (chiamato anche asbesto) è un minerale naturale a struttura fibrosa, presente anche in Italia, appartenente alla classe chimica dei silicati. Esso è potenzialmente indistruttibile in quanto resiste sia al fuoco che al calore, nonché agli agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. Per le sue caratteristiche di resistenza e di forte flessibilità è stato ampiamente usato nell'industria e nell'edilizia, benché - già negli anni '40 del secolo scorso - fosse stato scientificamente dimostrato che si trattava di una sostanza altamente nociva per la salute, risultata poi avere anche effetti cancerogeni.
      Oltre trentasette anni fa ebbe inizio la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati nei primi anni '70 in Piemonte - dove si trovavano le cave di Balangero e l'Eternit di Casale Monferrato -, in Friuli Venezia Giulia - a Monfalcone -, in Veneto a Porto Marghera - e in Lombardia - a Broni, a Seveso, alla Breda di Sesto - portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali.
      Dopo oltre venti anni di processi civili e penali, fu finalmente approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che prevedeva il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi e il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico.
      Purtroppo in questi ultimi sedici anni la legge è stata solo parzialmente attuata, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto. Per quasi un decennio sono rimasti inattuati aspetti fondamentali della legge come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi e, solo nel 1999, si è svolta la 1a Conferenza governativa sull'amianto che ha consentito una verifica dello stato di attuazione della legge. A fronte di questi ritardi il registro nazionale dei mesoteliomi - finalmente realizzato alla fine del marzo 2004 - registrava 3.670 casi di decesso. È importante sottolineare però che si tratta di dati molto parziali, sia perché, a quella data, molte regioni non avevano ancora provveduto alla creazione del registro degli ex esposti, sia perché trattasi di decessi avvenuti in strutture ospedaliere, rimanendo quindi sommerso e sconosciuto il numero dei decessi «non ufficiali».
      Nei prossimi decenni - stante il lungo periodo di latenza della malattia, anche superiore ai trenta anni - si avrà un forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025, e, secondo alcuni esperti, persino nel 2040.
      Dal 1992 fino al 2004 la lotta contro l'amianto è stata incentrata sull'obiettivo di attuare appieno la legge n. 257 del 1992; sono stati chiusi stabilimenti e miniere, sono stati avviati percorsi di bonifica, sono state previste forme di tutela sanitaria e previdenziale per i lavoratori esposti.
      L'emergenza amianto non è però finita con la chiusura delle fabbriche: le malattie, come ricordato, hanno un'incubazione che può essere lunghissima e non colpiscono solo gli ex lavoratori, ma anche i loro familiari contaminati dai vestiti portati a casa e i cittadini che vivono nelle vicinanze delle fabbriche.
      Il 12 e 13 novembre 2004 si è svolta a Monfalcone la Conferenza nazionale sull'amianto nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa nuova ed ultima fase della lotta contro l'amianto finalizzata alla completa eliminazione della «fibra-killer» dall'Italia entro il 2015.

1. L'amianto in Europa e nel mondo.

      Il 22 e il 23 settembre 2005 si è tenuta a Bruxelles la Conferenza europea sull'amianto. In questa sede è stato sottolineato come l'amianto sia la causa principale di tumori determinati dallo svolgimento di attività professionali. La presenza di prodotti contenenti amianto nelle abitazioni, negli edifici pubblici e privati e nelle infrastrutture, nonché la presenza di rifiuti contenenti amianto nell'ambiente continuano a provocare l'insorgenza di malattie e un alto livello di mortalità.
      Secondo l'Ufficio internazionale del lavoro sono oltre 100.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto. Come è stato denunciato nel corso dalla Conferenza mondiale sull'amianto - svoltasi nel 2004 in Giappone - di questi oltre 100.000 morti, 70.000 muoiono per cancro polmonare e 44.000 per mesotelioma pleurico.
      Se di uso dell'amianto (per scopi «magici», rituali o di arredo domestico) si parla fin dall'epoca degli antichi persiani, greci e romani, sono probabilmente i cinesi che tessono per primi fibre di amianto antifuoco. E superando le ritenute proprietà terapeutiche dell'amianto tra i medici naturalisti dei '600, è nel corso del 1800 che - a partire dall'Austria e dall'Inghilterra - l'amianto comincia a essere utilizzato nell'industria di tutto il mondo. Risale agli inizi del '900 il primo processo in Italia (in Piemonte) all'esito del quale fu condannato il titolare di un'azienda che lavorava amianto perché la pericolosità del minerale era stata ritenuta circostanza di conoscenza comune per chiunque avesse un minimo di cultura. Ma tale affermazione appare nettamente in contrasto con le scelte legislative dell'epoca che - seppur per situazioni eccezionali riferite all'emigrazione di quei tempi (1909) - prescrivevano l'uso anche dell'amianto per tutelare la salute delle persone. È solo nei decenni successivi che viene scientificamente accertato che la consistenza fibrosa dell'amianto è alla base, oltre che delle sue apprezzate proprietà tecnologiche, anche delle sue caratteristiche di pericolosità, proprio a causa del rilascio nell'aria di fibre inalabili, estremamente suddivisibili, che possono causare gravi patologie a carico principalmente dell'apparto respiratorio.
      Peraltro, nonostante di nesso di causalità tra l'esposizione e il sopraggiungere della malattia si sia cominciato a ragionare ben presto, questo nesso a livello scientifico è stato negato per decenni, benché i primi allarmi risalissero alla fine dell'ottocento. Purtroppo, la certezza - anche a livello giudiziario - di un nesso casuale tra esposizione ad amianto e malattia asbesto correlata la possiamo dire raggiunta solamente agli inizi degli anni '60 del secolo scorso, certezza riconosciuta anche da sentenze (susseguitesi fino ad epoca recentissima) della Corte di cassazione.
      Il fatto è che negli anni '70, in seguito a ripetute richieste di risarcimenti in Inghilterra, in Francia e in Italia, la verità sulla pericolosità dell'esposizione all'amianto non potè più essere taciuta. Passarono però altri venti anni prima di poter arrivare al divieto della produzione: nel 1992 in Italia, nel 1993 in Germania, nel 1996 in Francia e solo nel 2000 in Svizzera dove, a tutt'oggi, non esiste il registro degli esposti e si può fare causa entro dieci anni dalla fine del rapporto di lavoro, senza tener conto del fatto (o forse proprio per questo) che spesso il mesotelioma sopraggiunge successivamente.
      L'industria dell'amianto continua ad estrarre e trattare ancora oggi circa 2 milioni di tonnellate l'anno, realizzando due tipi di produzioni: pulite, alternative e controllate in Europa; sporche negli altri Paesi. Il problema è stato spostato dall'Europa in Ucraina, in Russia, in India, in Egitto, in Thailandia, in Cina, in Brasile, dove si continuano a svuotare i sacchi a mano senza sistemi di aerazione e la materia è trattata senza protezioni. Questi lavoratori sono destinati in gran parte a morire, come è successo in Europa, e i loro familiari hanno probabilità di ammalarsi di altre patologie tumorali gravissime.
      Ma anche in alcuni Paesi europei il problema si pone ancora nella sua drammaticità. In Bulgaria sono stati registrati venticinquemila esposti, con circa mille morti all'anno; in Ucraina lavorano a pieno ritmo dieci fabbriche, che importano dal Kazakistan e dalla Russia quasi mezzo milione di tonnellate di materia prima per trasformarlo in lastre, tubi e caminetti; in Grecia (sesto produttore al mondo) non c'è, a tutt'oggi, una copertura sanitaria adeguata; mentre in Turchia desta grande preoccupazione la quantità di giacimenti all'aria aperta; in Cappadocia, poi, la gente usa ancora l'amianto per costruire e per isolare le case.
      La quantità mondiale complessiva utilizzata tra il 1900 e il 2000 è stata di circa 173 milioni di tonnellate, con una produzione annua (nel 2000) di 2.130.000 tonnellate.
      Questi milioni di tonnellate di «fibra-killer» provocano, come già detto, oltre centomila morti l'anno per tumore e il numero è destinato a crescere. Nella stessa Europa comunitaria la crescita dei mesoteliomi continuerà per circa dieci-quindici anni e oltre causando, in un ventennio, un numero di decessi che passerà dalle 5.000 vittime del 1998 alle 9.000 vittime e più nel 2018.
      Malgrado ciò, l'amianto è ancora utilizzato nei Paesi in via di sviluppo e perfino in alcuni dei Paesi dell'Unione europea, nonostante la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, avesse previsto l'obbligo per tutti i Paesi membri di cessarne totalmente l'utilizzo entro il 15 aprile 2006.
      La Conferenza europea sull'amianto si è conclusa con l'approvazione di una risoluzione che indica le iniziative necessarie da adottare in Europa e in tutto il mondo per porre fine - entro un ventennio - alla presenza dell'amianto nel mondo. Sarebbe principalmente necessario arrivare a stabilire il divieto di utilizzo nei Paesi che lo producono (Canada, Russia, Kazakistan, Cina, Brasile, India) e che lo esportano in particolare nei Paesi in via di sviluppo (Oriente, Africa, Sud America).
      A livello europeo è necessario mettere in atto un piano di azione che persegua i seguenti obiettivi:

          a) l'applicazione rigorosa della legislazione europea e nazionale in materia di amianto;

          b) l'apposizione su tutti i prodotti contenenti amianto (come già accade con altre sostanze cancerogene) dell'etichetta raffigurante il simbolo del pericolo di morte;

          c) l'introduzione di verifiche obbligatorie sugli edifici pubblici, entro il 2009, sulle residenze private e sui mezzi di trasporto entro il 2010;

          d) l'introduzione di linee guida per la misurazione della contaminazione da amianto nel terreno;

          e) la ricerca di metodi sicuri per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto;

          f) l'istituzione di registri nazionali dei lavoratori esposti all'amianto e di lavoratori con malattie causate dall'esposizione all'amianto;

          g) il riconoscimento di tutte le malattie relative ad attività lavorative collegate all'amianto come malattie professionali, nel quadro di un'armonizzazione degli schemi di indennizzo delle malattie professionali nell'Unione europea;

          h) lo sviluppo di linee guida mediche per il «miglior trattamento» di malattie causate dall'esposizione all'amianto; lo sviluppo e il finanziamento di un programma di ricerca per il trattamento e la cura di queste malattie;

          i) l'istituzione di fondi finanziati obbligatoriamente da imprese coinvolte nella produzione di amianto e da autorità pubbliche, al fine di garantire assistenza a tutte le vittime dell'amianto e alle persone esposte all'amianto;

          l) l'istituzione di un centro di ricerca europeo per l'individuazione e l'adozione di una tecnologia sicura per la rimozione dell'amianto dalle aree contaminate.

      A livello mondiale, infine, si rende ormai necessario:

          1) introdurre e sancire il divieto dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;

          2) approvare un programma di bonifica, con la realizzazione di apposite discariche, tenendo presente che le fibre di amianto - per evitarne la dispersione - devono essere fuse prima di essere portate nella discarica;

          3) adottare i registri degli ex esposti e i registri dei mesoteliomi;

          4) prevedere l'istituzione di fondi sia per la ricerca dei mesoteliomi e di altre patologie da amianto, sia per la bonifica dall'amianto;

          5) effettuare indagini nelle aziende produttrici di amianto;

          6) istituire un Fondo internazionale per le vittime dell'amianto.

2. Le finalità della proposta di legge.

      Per quanto concerne l'Italia, per portare a compimento, nei tempi auspicati, l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire nel nostro Paese, tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di tutela sanitaria e l'istituzione del Fondo per le vittime dell'amianto.
      Riguardo al primo obiettivo occorre prendere atto che, a sedici anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, sono ancora presenti migliaia e migliaia di tonnellate di fibre di amianto e di cemento-amianto nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici, nonché nell'ambiente in generale. Bonificare il territorio è senza dubbio un obiettivo molto ambizioso per la cui realizzazione sono indispensabili: la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, l'individuazione di discariche specializzate, «la fusione» delle fibre di amianto prima del loro trasferimento nella discarica.
      La proposta di legge dà, all'articolo 1, una definizione dei lavoratori esposti ed ex esposti e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto. È importante infatti considerare persone a rischio anche coloro che, pur non manipolando l'amianto, ne vengono a contatto per motivi abitativi, familiari o ambientali.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Fondo per le vittime dell'amianto, finalizzato all'erogazione di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla liquidazione della rendita ai superstiti. Il finanziamento del Fondo è a carico, per tre quarti, del bilancio dello Stato e per un quarto a carico delle imprese, responsabili della mancata realizzazione dell'anagrafe dei lavoratori esposti, della scarsa attività di vigilanza sia nei confronti dei lavoratori che dei cittadini e, più in generale, di una grave situazione di inquinamento ambientale che causa migliaia di decessi.
      È necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori che, ai sensi della legge n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale. Occorre ricordare infatti, che, sulla base di quanto disposto dalla suddetta legge, possono accedere ai benefìci previdenziali solo quei lavoratori che, presentata la domanda all'INAIL - e in seguito alle modifiche apportate alla legge, anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) - ottengono la certificazione del riconoscimento di esposizione all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni.
      Oltre 228.000 erano le domande presentate all'INAIL alla data del 1o ottobre 2003.
      Successivamente, anche a causa delle modifiche introdotte alla legge n. 257 del 1992 dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla data del 15 giugno 2005, sono state presentate all'INAIL ben 236.593 domande, delle quali 35.089 sono state accolte e 18.986 sono state respinte.
      Altre 94.199 domande sono state presentate dai lavoratori non assicurati con l'INAIL e 48.972 domande dai lavoratori con periodi misti (periodi assicurati e non assicurati con l'INAIL).
      Al riguardo si precisa che il totale delle domande presentate dai lavoratori entro il termine di scadenza del 15 giugno 2005 è pari a 607.764.
      Da ricordare però che, dopo la scadenza del 15 giugno 2005, sono state presentate dai lavoratori assicurati e non assicurati con l'INAIL altre circa 60.000 domande.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione del «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici finalizzato al finanziamento degli interventi diretti a eliminare l'amianto dagli edifici pubblici. Il programma decennale per il risanamento, da approvare con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevede prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico.
      L'articolo 4 introduce una serie di agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati. Le agevolazioni sono riconosciute per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della legge. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali saranno poi disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali dovranno poi verificare l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
      L'articolo 5 prevede alcune modifiche all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che ha modificato la disciplina relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all'amianto. Si ricorda che la precedente normativa concedeva un beneficio previdenziale ai lavoratori per determinate fattispecie di esposizione. Tale beneficio, utile ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, era costituito da un coefficiente di moltiplicazione pari a 1,5 della contribuzione obbligatoria relativa ai periodi:

          a) di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto;

          b) di esposizione all'amianto (soggetto alla relativa assicurazione dell'INAIL), nel caso di:

              1) contrazione di malattia professionale - documentata dall'INAIL - a causa della suddetta esposizione;

              2) un periodo di esposizione superiore a dieci anni.

      Il comma 1 dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ha riformulato in termini restrittivi il beneficio di cui al suddetto numero 2) della lettera b), riducendo per tale fattispecie la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendo del tutto l'applicazione di quest'ultimo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.
      L'articolo 47 del più volte citato decreto-legge n. 269 del 2003 prevedeva, tra l'altro, che i benefìci previdenziali fossero riconosciuti solo a quei lavoratori che erano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni.
      L'articolo 5 della presente proposta di legge introduce alcune importanti modifiche correttive del suddetto articolo 47. In particolare prevede che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.
      Si prevede inoltre che i benefìci previdenziali di cui all'articolo 47 si applicano anche ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni con le seguenti modalità:

          1) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione;

          2) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 dai cinque ai dieci anni di esposizione.

      A questo proposito va evidenziato come, successivamente alle modifiche introdotte dal più volte citato decreto-legge n. 269 del 2003 alla disciplina sui benefìci previdenziali, siano aumentate in modo esponenziale le richieste di riconoscimento dei suddetti benefìci. Molte sono le sentenze civili che, accogliendo le richieste, hanno riconosciuto ai lavoratori il diritto, di volta in volta, al godimento dei benefìci previdenziali o il riconoscimento del mancato risarcimento.
      Altrettanto numerose negli ultimi anni sono le sentenze penali sia di merito che di legittimità aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. In queste sentenze si afferma che il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di garantire il rispetto dei cosiddetti «valori limite» della sostanza emessa nell'aria (prevedendo le misure necessarie a rimuovere le cause del superamento di tali valori), ma anche e comunque di adottare tutte le cautele più idonee a evitare l'esposizione ricorrendo alla migliore tecnologia disponibile.
      L'articolo 5 prevede altresì la riapertura dei termini per presentare le domande ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali. Come già detto, dopo la scadenza 15 giugno 2005 - termine ultimo previsto dal comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 - sono state presentate altre 60.000 domande. Il termine è prorogato al 31 dicembre 2006. Inoltre a questo proposito si introduce una importante distinzione tra i lavoratori ex esposti e quelli esposti: per i primi è prevista la riapertura dei termini, mentre per i secondi non è previsto alcun termine, dando così ad essi l'opportunità di presentare la domanda in qualsiasi momento.
      Se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà, da Casale Monferrato a Venezia, da Monfalcone a Sesto San Giovanni, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto e dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici e del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto.
      Per ovviare a queste lacune nella realizzazione di adeguate forme di tutela e di cura dei soggetti e dei loro familiari, la proposta di legge prevede, all'articolo 6, una serie di provvidenze economiche consistenti, per i lavoratori e per i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali, nel diritto a un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000 e, per i loro superstiti, all'erogazione di un assegno pari a tre annualità della rendita erogata ai superstiti.
      All'articolo 7 è prevista poi l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto. Si tratta di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      L'articolo 8 contiene modifiche alla più volte citata legge n. 257 del 1992 riguardo la composizione della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e i compiti della stessa.
      L'articolo 9 prevede l'istituzione della Conferenza nazionale e della conferenza regionale annuale sull'amianto con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, nonché di esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici e ambientali, provenienti anche da altri Paesi. All'articolo 10 si prevede l'assistenza legale gratuita per i lavoratori e per i cittadini esposti ed ex esposti. L'articolo 11 prevede la promozione di campagne informative sulle malattie derivanti dall'esposizione all'amianto. L'articolo 12 prevede l'istituzione della commissione regionale sull'amianto, mentre l'articolo 13 conferisce una delega al Governo per l'adozione di un testo unico contenente le disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) soggetti esposti all'amianto:

              1) i lavoratori addetti a operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che sono a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si trovano in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui è provata l'esposizione a fibre di amianto;

          b) soggetti ex esposti all'amianto:

              1) i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si sono trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui è provata l'esposizione a fibre di amianto.

Art. 2.
(Fondo per le vittime dell'amianto).

      1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato «Fondo», in favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto correlata e in favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, in favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
      2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
      3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
      4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

      1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.
      2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
      3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie in favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle medesime regioni.
      4. Ai fini del presente articolo il Fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Art. 4.
(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «6-bis. A decorrere dall'anno 2008, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute, con la riduzione dell'IVA al 10 per cento, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati».

      2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
      3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).

      1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore, si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni con le seguenti modalità:

          a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione;

          b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 dai cinque ai dieci anni di esposizione»;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 1-bis sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto»;

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto entro il 31 dicembre 2008. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1»;

          f) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:

      «6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate.
      6-septies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto».

      2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annuale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Art. 6.
(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie causate dall'amianto).

      1. I lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali causate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto a un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.
      2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali causate dall'amianto, avvenuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, hanno diritto a un assegno una tantum pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.
      3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL e per i loro superstiti il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.
      4. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1, nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è posto a carico del bilancio dello Stato. A decorrere dal terzo anno della citata data di entrata in vigore lo stesso onere è posto a carico del bilancio degli enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.
      5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2, in favore dei lavoratori, sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita sono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto. Le provvidenze economiche in favore dei cittadini di cui al comma 1 sono poste a carico del Fondo.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2008, di 11 milioni di euro per l'anno 2009 e di 11 milioni di euro per l'anno 2010.

Art. 7.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex-esposti all'amianto).

      1. I lavoratori esposti ed ex-esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali che possono avvalersi anche di strutture sanitarie accreditate.
      3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dall'articolo 5 dalla presente legge, e di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1, confluiscono nei registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto correlate di cui agli articoli 243 e 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché nei centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.
      4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Art. 8.
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

      1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 1:

              1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          «e-bis) tre esperti designati dalle regioni;»;

              2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

          «m-bis) un rappresentante delle associazioni degli ex esposti all'amianto e un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale;»;

          b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

          «f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

              1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non sia è stata dimostrata;

              2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati;

              3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

              4) le possibilità di smaltimento alternativo;

              5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti;

              6) il modello di registro degli esposti;

              7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex esposti;

              8) la ricerca biomedica per terapie efficaci in favore dei soggetti affetti da malattie asbesto correlate».

Art. 9.
(Istituzione della Conferenza nazionale e della conferenza regionale annuale sull'amianto).

      1. L'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Conferenze nazionale e regionale). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, ogni triennio, una Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, nonché di esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici e ambientali, provenienti anche da altri Paesi.
      2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove in ogni regione una conferenza annuale sull'amianto al fine di verificare la condizione epidemiologica della popolazione regionale in relazione alle malattie asbesto correlate, lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali, nonché l'applicazione complessiva della legislazione e dei piani nazionali e regionali vigenti in materia di amianto».

      2. La Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è promossa a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Assistenza legale gratuita).

      1. I lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all'amianto affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le loro famiglie in caso di decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e con le associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Art. 11.
(Campagna di informazione).

      1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
      2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

Art. 12.
(Istituzione della commissione permanente regionale sull'amianto).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le modalità per l'istituzione, in ogni regione, di una commissione permanente sull'amianto avente lo scopo di monitorare l'applicazione delle leggi nazionali e regionali sull'amianto e di preparare la conferenza regionale annuale sull'amianto di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.
      2. La commissione permanente regionale sull'amianto è formata da nove membri, di cui un terzo rappresentanti della regione, delle aziende sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, un terzo rappresentanti degli operatori della prevenzione, dell'epidemiologia e degli istituti universitari di medicina del lavoro, e un terzo rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto e delle vittime dell'amianto designati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali.
      3. La commissione permanente regionale sull'amianto elegge un presidente scelto al proprio interno tra i rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto e delle vittime dell'amianto di cui al comma 2 e si dota di un proprio statuto in cui sono stabilite le funzioni e le responsabilità del presidente.

Art. 13.
(Testo unico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto, riunendole e coordinandole tra loro, sulla base dei princìpi e criteri previsti dalla presente legge, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

Art. 14.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge determinati, quanto all'articolo 2, in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, quanto all'articolo 3, in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, quanto all'articolo 4, in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, quanto all'articolo 5, in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, quanto all'articolo 6, in 9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, quanto all'articolo 7, in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, quanto all'articolo 10 in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e quanto all'articolo 11, in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

          a) l'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

      «A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento»;

          b) a decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 120 milioni di euro annui.


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