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PDL 1858

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1858



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUCÀ, FASSINO, LIVIA TURCO, CORSINI, GRASSI, ARGENTIN, BOCCUZZI, BURTONE, GIANNI FARINA, FERRARI, GARAVINI, GHIZZONI, GOZI, LOVELLI, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, POMPILI, PORTA, RAMPI, SPOSETTI, TIDEI, VANNUCCI

Riconoscimento giuridico di diritti, responsabilità e facoltà alle persone che fanno parte di unioni di fatto e delega al Governo per la disciplina della successione tra le medesime

Presentata il 3 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella redazione della presente proposta di legge è stata assunta come fondamentale punto di riferimento l'osservazione della realtà, letta nella sua evidenza al di là delle preferenze di ciascuno, che ha registrato negli ultimi anni un'espansione del fenomeno delle unioni di fatto delle coppie eterosessuali, che spesso costituisce una tappa intermedia verso il matrimonio, ma anche delle coppie omosessuali. Si tratta, quindi, di realtà ormai sempre più presenti nel nostro tessuto sociale.

      La presente proposta di legge nasce proprio da questa evidenza, ponendosi l'obiettivo di ricercare soluzioni che valgano a prescindere dall'orientamento sessuale; una sorta, cioè, di «regole ombrello», valide per entrambi i casi di coppie eterosessuali e di coppie omosessuali, e non una giustapposizione tra soluzioni diverse.
      Più complicata è la distinzione tra diritti delle persone (riconosciuti) e diritti delle unioni (non riconosciuti). Se si tratta di diritti è chiaro, come hanno già rilevato in molti tra gli studiosi e tra i responsabili politici, che essi devono essere opponibili ai terzi, e quindi che non possono essere limitati ai rapporti tra privati (che poi la legge li ponga nel codice civile o, comunque, in altre discipline di natura privatistica, è scelta secondaria) ed è altresì evidente che, se questi sono diritti che spettano a persone che «fanno parte delle unioni di fatto», bisogna pure trovare un modo per certificare che ciò corrisponda a un'effettiva realtà, e pertanto rilevare giuridicamente, ovvero amministrativamente, l'esistenza delle unioni di fatto.
      La differenza con la famiglia, dunque, sembra poter essere la seguente: la famiglia è fondata sul matrimonio, pertanto i diritti specifici sono consequenziali a quel fondamento. Le unioni di fatto, invece, sono realtà nelle quali il diritto nasce dal fatto, non da un fondamento; sono una tipologia di «formazioni sociali», di cui all'articolo 2 della Costituzione, come ha affermato più volte la Corte costituzionale, in cui i diritti sono riconosciuti rispetto alla funzione di fatto esercitata dalle stesse unioni.
      Gli obiettivi della presente proposta di legge sono così sintetizzabili:

          a) definire sempre i diritti come diritti delle persone nelle unioni e non delle unioni come tali;

          b) prevedere la certificazione a livello comunale non per celebrare unioni, ma per formalizzare la loro previa esistenza, per cui il diritto nasce dal fatto e non viceversa;

          c) prevedere che i diritti siano proporzionati ai doveri e che, pertanto, coinvolgano almeno l'estensione dell'assistenza sanitaria e penitenziaria, la successione nel contratto di locazione, il titolo di preferenza per l'inserimento nelle graduatorie occupazionali e per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, i trattamenti previdenziali e la successione.

      Passando a illustrare, nello specifico, i singoli articoli della proposta di legge, all'articolo 1 si definisce l'unione di fatto come una relazione affettiva tra due persone maggiorenni non interdette, che convivono stabilmente e che, nell'ambito della stessa convivenza, hanno assunto gli impegni specificati all'articolo 3.
      L'articolo 2, al comma 1, prevede il riconoscimento dei diritti e delle facoltà, nonché delle relative responsabilità dei soggetti componenti l'unione di fatto, attraverso una dichiarazione congiunta, da presentare all'ufficiale dell'anagrafe del comune dove uno dei due ha la residenza, o dove entrambi intendono stabilire la loro residenza comune, ai sensi degli articoli 4, 13, comma 1, lettera b), 21 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Questo dispositivo e l'esclusione, quindi, di forme celebrative para-matrimoniali, rappresentano due degli elementi atti a mantenere l'unione nell'area del fatto, avendo la registrazione una funzione meramente certificativa. Con il comma 2 si specificano gli impedimenti a formare le unioni di fatto. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 4).
      L'articolo 3 definisce i rapporti personali tra i soggetti componenti l'unione di fatto, che sono tenuti ad assicurarsi reciproca assistenza morale e materiale in ragione delle rispettive possibilità e capacità, e a garantire il mantenimento, l'istruzione e la formazione degli eventuali figli.
      L'articolo 4 disciplina i rapporti economico-patrimoniali, indicando, tra l'altro, quale regime patrimoniale legale tra i componenti l'unione di fatto quello della separazione dei beni. In ogni caso, si intende ribadire che il rapporto patrimoniale tra i conviventi è questione che interessa unicamente la loro autonomia privata.
      Il campo dell'assistenza sanitaria e penitenziaria, nonché quello delle decisioni correlate al momento della morte, di cui all'articolo 5, costituiscono senza dubbio uno dei settori in cui l'esigenza di equiparazione delle coppie di fatto ai coniugi appare maggiormente sentita.
      Il diritto alla successione nel contratto di locazione, di cui all'articolo 6, è già previsto in caso di morte dell'intestatario (articolo 6 della legge n. 392 del 1978, come integrato dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 aprile 1988, n. 404), ma si è ritenuto opportuno estenderlo anche al caso di cessazione dell'unione, derivante da abbandono della comune residenza da parte dell'intestatario. Si è prevista poi, al comma 2, l'ipotesi di successione nel diritto di abitazione.
      L'articolo 7 stabilisce che l'unione di fatto costituisce titolo preferenziale nei medesimi casi in cui lo è, ai sensi della legislazione vigente, l'appartenenza a un nucleo familiare e, specificamente, ai fini dell'inserimento in graduatorie occupazionali e per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (previsione, questa, già applicata nei bandi di molti comuni).
      L'articolo 8 è, invece, relativo alla successione patrimoniale. Essendo questo un ambito di notevole complessità si è scelto di rimandare la definizione della normativa in oggetto a uno o più decreti legislativi, che il Governo dovrà emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nell'articolo stesso.
      L'impostazione generale della presente proposta di legge suggerisce, all'articolo 9, di evitare di parlare di scioglimento dell'unione (in quanto non vi è costituzione), ma di cessazione. Così come nasce «in fatto», l'unione cessa «in fatto» e, dunque, non ha senso ipotizzare formalità di sorta, che non siano quelle strettamente inerenti alla funzione certificativa della relativa dichiarazione.
      Il comma 1 stabilisce quindi che, in caso di cessazione dell'unione di fatto, ciascuno dei componenti presenti una dichiarazione in forma scritta secondo le modalità previste per la dichiarazione istitutiva (articolo 2, comma 1).
      Il comma 2 chiarisce inoltre che, con la cessazione dell'unione di fatto, vengono meno i diritti, le responsabilità e le facoltà previsti dalla legge.
      La previsione di cui all'articolo 10, relativa all'obbligo alimentare, costituisce un'equa prorogatio dei doveri che i soggetti assumono con la convivenza, comunque prevista solo per casi assolutamente estremi. Il presupposto, infatti, dell'obbligo alimentare (stato di bisogno) è totalmente diverso da quello che la legge prevede in caso di separazione e di divorzio ed è comunque, limitato nel tempo. Inoltre, è prevista la cessazione dell'obbligo alimentare qualora l'avente diritto si sposi o costituisca una nuova unione di fatto.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, nel rispetto della tutela riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione alla famiglia fondata sul matrimonio, disciplina i diritti, le responsabilità e le facoltà spettanti ai soggetti componenti un'unione di fatto, definita ai sensi del comma 2 del presente articolo, in attuazione degli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.
      2. Ai fini di cui alla presente legge, per unione di fatto si intende una relazione affettiva tra due persone maggiorenni e non interdette, che convivono stabilmente e che, nell'ambito di tale convivenza, si sono impegnate ad assicurarsi reciproche solidarietà e assistenza morali e materiali, nonché a garantire il mantenimento, l'istruzione e la formazione agli eventuali figli comuni.
      3. Ai figli eventualmente nati da precedenti unioni di fatto, sono applicabili le disposizioni in materia di legittimazione stabilite dagli articoli 280 e seguenti del codice civile.

Art. 2.
(Dichiarazione dell'unione di fatto).

      1. Ai fini del riconoscimento dei diritti e delle facoltà ad essi spettanti nonché dell'assunzione delle rispettive responsabilità, i componenti l'unione di fatto presentano una dichiarazione congiunta in forma scritta all'ufficio dell'anagrafe del comune dove uno dei due ha la residenza o dove entrambi intendono stabilire la loro residenza comune, ai sensi degli articoli 4, 13, comma 1, lettera b), 21 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
      2. Non possono presentare la dichiarazione di cui al comma 1:

          a) coloro che sono vincolati da un precedente matrimonio o da una precedente unione di fatto;

          b) le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona alla quale l'altra era legata con un'unione di fatto;

          c) le persone delle quali l'una è stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui alla lettera b);

          d) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, entro il primo grado, legittimi o naturali;

          e) gli affini in linea retta, entro il secondo grado;

          f) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

          g) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;

          h) i soggetti legati da rapporti di tutela, curatela e amministrazione di sostegno;

          i) i soggetti legati da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportano necessariamente la convivenza.

      3. I divieti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 si applicano anche all'affiliazione.
      4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9.

Art. 3.
(Rapporti personali).

      1. Le persone componenti l'unione di fatto sono tenute ad assicurarsi reciproche assistenza e solidarietà morali e materiali, in ragione delle rispettive possibilità e capacità, e a garantire il mantenimento, l'istruzione e la formazione degli eventuali figli.
      2. Le persone di cui al comma 1 fissano la residenza dell'unione di fatto secondo le esigenze di entrambe e secondo le esigenze preminenti dell'unione medesima e stabiliscono insieme gli indirizzi della loro vita comune. A ciascun componente spetta il potere di attuare gli indirizzi concordati.

Art. 4.
(Rapporti economico-patrimoniali).

      1. Le persone componenti l'unione di fatto sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, anche disgiuntamente, per soddisfare le esigenze che si manifestano nell'ambito della loro vita comune.
      2. Il regime patrimoniale legale tra le persone componenti l'unione di fatto è la separazione dei beni, in conformità alla disciplina stabilita dal libro primo, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.
      3. Gli atti di disposizione patrimoniale effettuati tra le persone componenti l'unione di fatto in proporzione ai rispettivi redditi, alle rispettive sostanze e alle rispettive capacità lavorative costituiscono adempimento di obbligazione naturale, in conformità alla disciplina stabilita dall'articolo 2034 del codice civile.
      4. Salvo prova contraria, si presume che gli atti di disposizione patrimoniale eccedenti la misura individuata dal comma 3 costituiscono donazioni, per la cui validità sono richiesti i requisiti stabiliti dal libro secondo, titolo V, del codice civile.

Art. 5.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

      1. Alle persone componenti l'unione di fatto sono estesi tutti i diritti e tutti i doveri relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria previsti dalla legislazione vigente in materia con riferimento ai coniugi.
      2. Ciascun componente l'unione di fatto, con atto scritto e autografo, può designare l'altro come persona di fiducia per l'assunzione di decisioni in materia di salute o riguardanti l'eventuale donazione di organi ovvero le scelte di natura religiosa, culturale e morale conseguenti alla propria morte, comprese le celebrazioni funerarie.

Art. 6.
(Successione nel contratto di locazione

e nel diritto di abitazione).

      1. In caso di abbandono della comune residenza o di decesso del componente l'unione di fatto che risulta locatario, l'altro componente subentra nella titolarità del contratto di locazione.
      2. In caso di decesso del componente l'unione di fatto, proprietario dell'abitazione adibita a residenza comune, il superstite mantiene il diritto di abitare nel medesimo immobile ai sensi degli articoli 1022 e seguenti del codice civile.

Art. 7.
(Titolo preferenziale).

      1. Qualora l'appartenenza a un nucleo familiare sia riconosciuta titolo preferenziale ai fini dell'inserimento in graduatorie occupazionali, tale diritto è esteso anche alle persone componenti l'unione di fatto.
      2. Qualora l'appartenenza a un nucleo familiare sia riconosciuta titolo preferenziale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, tale diritto è esteso anche alle persone componenti l'unione di fatto.

Art. 8.
(Delega al Governo in materia

di successione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dell'attribuzione ai componenti le unioni di fatto di benefìci in materia di successione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la proporzionalità del beneficio concesso alla durata del rapporto, che comunque non può essere inferiore a sette anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2;

          b) la continuità e la sufficiente stabilità dell'unione di fatto;

          c) la salvaguardia dei diritti eventualmente spettanti ad altri soggetti ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati. Gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dalla relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 9.
(Cessazione dell'unione di fatto).

      1. La cessazione dell'unione di fatto è dichiarata all'ufficiale dell'anagrafe competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, in forma scritta, da ciascuno dei componenti, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
      2. La cessazione dell'unione di fatto comporta il venire meno dei diritti, delle responsabilità e delle facoltà previsti dalla presente legge.
      3. Per le controversie eventualmente insorte tra i componenti l'unione di fatto è competente il tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio.

Art. 10.
(Obbligo alimentare).

      1. Nell'ipotesi in cui uno dei componenti l'unione di fatto versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro componente è tenuto a prestare gli alimenti per i due anni successivi alla cessazione dell'unione di fatto. In ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti cessa nel momento in cui l'avente diritto contrae matrimonio ovvero costituisce una nuova unione di fatto.
    
    


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