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PDL 1804

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1804



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MIGLIORI

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per l'armonizzazione dell'imposizione tributaria sulle cessioni di immobili

Presentata il 16 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La Commissione europea ha inviato, alla fine di giugno 2008; una lettera di messa in mora all'Italia, nella quale si rileva la possibilità che la disciplina dell'accertamento del valore degli immobili ai fini dell'imposta nel valore aggiunto (IVA) violi gli articoli 70 e 73 della direttiva 2006/112/CE.
      In particolare, sono le norme introdotte dal decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 248 del 2006, relative all'articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente del Repubblica n. 633 del 1972, a destare il sospetto di violazione della disciplina comunitaria, nella parte in cui consentono di rettificare l'imponibile sulla base del solo valore normale del bene, senza necessità di fornire ulteriori prove. Secondo le regole europee, infatti, l'imposta dovrebbe essere calcolata sull'importo effettivo ricevuto dal venditore e non su un valore stimato. In breve, secondo la Commissione, sarebbe legittimo consentire la rettifica in presenza di prove o indicazioni che il corrispettivo effettivamente pagato differisca da quello dichiarato, ma la sola discrasia tra valore dichiarato e valore di mercato non sarebbe sufficiente a legittimare la rettifica. La lettera concede due mesi al Governo italiano per presentare le proprie osservazioni in merito alla questione sollevata.
      Da notare che tali novità introdotte dal cosiddetto decreto «Bersani-Visco» hanno messo in ginocchio il mercato immobiliare e stanno creando un crescente contenzioso tributario, oltre ad un'ingiusta sperequazione tra acquirenti prima casa assoggettata ad IVA, da pagarsi sull'intero prezzo, e acquirenti prima casa assoggettati a imposta di registro calcolata sul «prezzo-valore», cioè sul valore catastale determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (sperequazione, tra l'altro già oggetto di atti di sindacato ispettivo), che finisce per penalizzare gli acquirenti di nuove abitazioni, che sono per lo più le giovani coppie.
      Diventa pertanto prioritario, per ragioni di certezza, stante la censura della Commissione europea e la necessità di favorire una ripresa del settore, regolamentare le compravendite immobiliari armonizzando il sistema impositivo e ripristinando la certezza nelle transazioni commerciali aventi ad oggetto gli immobili, intervenendo quindi anche in materia di IVA.
      Pertanto è opportuno, per quanto attiene l'IVA:

          1) modificare l'articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, cassando la rettifica automatica sulla base del valore normale dei beni;

          2) omogeneizzare la legislazione sulla prima casa, uniformando i trattamenti nel caso di acquisto di abitazione soggetta ad imposta di registro e soggetta ad IVA;

          3) reintrodurre nuovamente, con alcune modifiche, il concetto di determinazione del valore inserito nel nostro ordinamento dall'articolo 15 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995, soppresso dal comma 4 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, e conseguentemente abrogare il comma 5-bis dell'articolo 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

      «Art. 13-bis. - (Base imponibile delle cessioni di immobili destinati a prima casa di abitazione). - 1. La base imponibile delle cessioni di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, per le quali siano richiamabili le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, ai sensi della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, a richiesta della parte acquirente, formulata al notaio rogante, è costituita dal valore catastale determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, aumentato del 40 per cento, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico»;

          b) all'articolo 54, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131).

      1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 dell'articolo 51 è inserito il seguente:

      «2-bis. I corrispettivi delle cessioni dei fabbricati dei gruppi catastali A, B e C non sono rettificabili se sono stati assoggettati a imposta di registro per un valore almeno pari al valore catastale, calcolato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, rivalutato del 40 per cento. Per gli immobili non censiti catastalmente la rivalutazione del 40 per cento è applicata alla rendita presunta; ove la rendita successivamente attribuita risulti superiore a quella dichiarata nell'atto, il contribuente è tenuto a versare la residua imposta dovuta, senza sanzioni e con maturazione di interessi a partire dalla registrazione dell'atto. Tale modalità di calcolo si applica a tutte le transazioni immobiliari di cui al presente comma, indipendentemente dei requisiti soggettivi degli interessati alla compravendita»;

          b) all'articolo 52, il comma 5-bis è abrogato.


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