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PDL 1798

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1798



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANCUSO, VIOLA, BECCALOSSI, FRASSINETTI, GIAMMANCO

Conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 15 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende venire incontro alle difficoltà che quotidianamente devono affrontare i veterinari pubblici, chiamati per legge al controllo di aziende di allevamento, caseifici, mattatoi, industrie alimentari e tutto quello che riguarda l'igiene degli animali e degli alimenti. Sempre più spesso, infatti, durante i controlli, essi sono vittime di aggressioni, minacce, insulti, vere e proprie intimidazioni che sfociano in violenza privata, e nel caso di donne anche allusioni e minacce di natura sessuale, ad opera ora del pastore, ora del gestore del mattatoio, del produttore di formaggio o di latte. È evidente che gli interessi economici in gioco sono rilevanti: dal veterinario incaricato del controllo può dipendere la sopravvivenza dell'azienda, la sospensione della produzione, multe eccetera. Tali atteggiamenti di ostilità sono frequenti soprattutto nel sud d'Italia, e trovano la loro ragione, se così si può dire, nella profonda crisi che investe l'economia in genere e in nome della quale gli allevatori e i commercianti di generi destinati all'alimentazione rifiutano di sottostare ai controlli sul rispetto di regole precise e onerose. In molti casi, denunciano gli interessati, è possibile effettuare i controlli solo se accompagnati dalla forza pubblica.
      Tanto importante e impegnativa è la prestazione richiesta ai dirigenti medici e veterinari che è stata loro attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dall'articolo 3 della legge n. 283 del 1962, nonché la corresponsione della relativa indennità, connessa al «rischio» effettivo che si corre nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, per le quali si risponde, direttamente ed esclusivamente, alla magistratura. In sostanza, l'indennità compete, perché preposti ai servizi ispettivi e di controllo in materia di alimenti di origine animale, ai veterinari appartenenti alle discipline di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, ove prevista dalle normative regionali. Dette funzioni si sostanziano nel prendere notizia dei reati, impedire che essi vengano portati ad ulteriori conseguenze, ricercarne gli autori, raccogliere le fonti di prova e quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
      La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di porre rimedio alla grave discrepanza che, nel sistema normativo fin qui descritto, si è verificata a seguito della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2007, del decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2007 (Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali), che ha sancito che le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), a tutela del mondo animale, sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia, con ciò «dimenticando» i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, cui, dunque, non sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria in materia di illeciti penali commessi nei confronti degli animali.
      Con la presente proposta di legge si intende ovviare a questa assurda situazione per cui i veterinari che espletano attività di prevenzione e controllo in materia di alimenti di origine animale si vedono riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria, mentre quelli che svolgono la medesima attività in materia di illeciti penali commessi nei confronti degli animali sono esclusi da tale riconoscimento.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, che espletano attività di prevenzione e di contrasto dei reati di cui agli articoli 500 e 727 del codice penale, nonché al titolo IX-bis del libro II del medesimo codice, e degli altri illeciti previsti in materia di tutela del mondo animale e di prevenzione della diffusione di malattie degli animali, è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinati. I medesimi dirigenti possono in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.


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