Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1813-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1813-A



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

di concerto con il ministro della giustizia
(ALFANO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali

Presentato il 20 ottobre 2008

(Relatore: GIBIINO)


NOTA: L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 6 novembre 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 1813 e rilevato che esso:

              reca un contenuto omogeneo, volto unicamente a sospendere fino al 30 giugno 2009 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo, in talune realtà abitative (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti), con riguardo a particolari categorie sociali, prorogando altresì la vigenza delle disposizioni che disciplinano l'autocertificazione dei requisiti per accedere ai benefici, la definizione del canone e gli effetti connessi al suo mancato pagamento, nonché i casi in cui tale sospensione non opera ed i benefici fiscali per i proprietari degli immobili;

              incide su un termine originariamente fissato per sei mesi dalla legge finanziaria del 2001 (articolo 80, comma 22) e successivamente oggetto di continui differimenti, prevalentemente disposti in decreti legge (o nelle relative leggi di conversione), l'ultimo dei quali era stato disposto dall'articolo 22-ter, inserito in sede di conversione, nel decreto-legge n. 247 del 2007; in riferimento alla vicenda della «proroga degli sfratti», la Corte costituzionale, nella sentenza n. 155 del 2004, si era riservata un giudizio sfavorevole nei confronti di mere proroghe (ulteriori rispetto a quella disposta dal decreto-legge n. 147 del 2003) che non stabilissero «alcuna congrua misura che, addossando alla collettività l'onere economico inerente alla protezione degli inquilini appartenenti alle categorie svantaggiate, allevii il sacrificio dei locatori (...) anche in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell'ordinamento»;

              è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

              non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1813 Governo «Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali», come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;

          rilevato che la disciplina delle locazioni appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto ricompresa all'interno dell'ambito materiale di cui alla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile) e che il provvedimento, assumendo quali beneficiari categorie particolarmente svantaggiate, è riconducibile anche all'ambito normativo di cui alla lettera m) dello stesso secondo comma (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale);

          rilevato altresì che l'articolo 1-bis, approvato nel corso dell'esame in sede referente, nel disporre che le regioni - «nell'ambito dei princìpi generali del Titolo V della Costituzione» - prescrivano determinati requisiti per i provvedimenti di rilascio per finita locazione, ai fini della loro valutazione per le graduatorie di edilizia residenziale pubblica, introduce quest'ultima materia nell'ambito del provvedimento;

          considerato che l'edilizia residenziale pubblica, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, è materia «trasversale», in quanto estesa su tre livelli normativi (legislativo esclusivo, concorrente e residuale delle regioni) in dipendenza della natura degli interventi concretamente effettuati;

          considerato che il contenuto dell'articolo 1-bis incide sulle modalità di formazione delle graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che tale profilo, apparendo funzionale alla gestione del patrimonio immobiliare, andrebbe ricondotto alle materie di competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

          osservato d'altra parte che può venire in rilievo anche la già richiamata competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, posto che il diritto all'abitazione costituisce «un diritto sociale fondamentale che connota la nostra forma di Stato» (come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 419 del 1991) e che pertanto i criteri fondamentali per il concreto riconoscimento di tale diritto possono considerarsi riconducibili a tale competenza esclusiva dello Stato;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se la misura di cui all'articolo 1-bis debba essere considerata condizione indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito di intervento del provvedimento ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel qual caso la disposizione andrebbe riformulata come norma direttamente precettiva (anziché come obbligo di normazione in capo alle regioni), ovvero se l'articolo 1-bis debba essere soppresso in quanto la misura in esso prevista debba ricondursi a competenza residuale delle regioni.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE



TESTO
del disegno di legge
torna su
TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

      1. Il decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

torna su


Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

      All'articolo 1, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi annualmente entro il 30 settembre con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria".

          1-ter. La sospensione di cui al comma 1 non comprende i provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

      Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

          «Art. 1-bis. - 1. I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione, per poter essere valutati al fine del punteggio per la stesura delle graduatorie di edilizia residenziale pubblica, devono contenere la esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore».


DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2008, N. 158



Decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2008.
 

Testo del decreto-legge

torna su
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Misure urgenti per contenere il disagio abitativo
di particolari categorie sociali.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ulteriormente garantire il contenimento del disagio abitativo relativamente a particolari categorie sociali di conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio nei comuni capoluogo delle aree metropolitane, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti;

 

      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2008;

 

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.

Articolo 1.

      1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della

      1. Identico.

realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 30 giugno 2009, limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.  
 

      1-bis. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi annualmente entro il 30 settembre con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria».

 

      1-ter. La sospensione di cui al comma 1 non comprende i provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

      2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, nonché i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007.

 
      3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.  
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
 

Articolo 1-bis.
 

      1. I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione, per poter essere valutati al fine del punteggio per la stesura delle graduatorie di edilizia residenziale pubblica, devono contenere la

  esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore.

Articolo 2.
(Entrata in vigore).
 

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 20 ottobre 2008.

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Alfano, Ministro della giustizia.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge
torna su