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PDL 1124

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1124


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAROLI

Modifica all'articolo 671 del codice penale
in materia di decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori

Presentata il 22 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce, modificando l'articolo 671 del codice penale che prevede la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori in caso di impiego di minori nell'accattonaggio, la revoca dell'esercizio della potestà dei genitori in caso di recidiva per il reato previsto dal medesimo articolo 671. Si tratta di una misura giustificata dalla tipologia del reato stesso.
      Infatti, chi sfrutta i propri figli minori per fini di lucro non può che decadere dall'esercizio della potestà. La misura attualmente prevista dal codice penale sembra, infatti, troppo debole dal punto di vista ordinamentale in caso di recidiva. Infatti, è necessario garantire ai minori una protezione più forte nei confronti di questo tipo di reati in cui il minore si trova in una posizione di soggezione. La richiesta di decadenza automatica dall'esercizio della potestà di genitore in caso di reiterazione di questo tipo di reati trova giustificazione nell'impossibilità da parte del genitore o del tutore di svolgere con la massima serietà il controllo sui minori. Chiunque non adempia nel modo dovuto, commettendo altresì reati, deve essere privato dell'esercizio della potestà. Questa misura è senza dubbio più rispondente ai bisogni della società di oggi, dove i minori sono vittime di gravi delitti. Pertanto è necessario tutelarli con la massima serietà e completezza contro gli eventuali abusi commessi su di loro. Garantire il minore in modo pieno e assoluto è compito essenziale di una società civile che deve guardare a tutte le possibili violazioni della tutela del minore con la massima attenzione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 671 del codice penale è aggiunto il seguente:

      «Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore per più di una volta, la condanna comporta la decadenza dall'esercizio della potestà di genitore o dall'ufficio di tutore».


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