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PDL 1779

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1779



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, DONADI, PALOMBA, BORGHESI, EVANGELISTI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, COSTANTINI, DI GIUSEPPE, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI, MESSINA, MISITI, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO, PORFIDIA, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Disposizione concernente la tutela dei soggetti incapaci in stato vegetativo permanente

Presentata il 13 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La vicenda di Eluana Englaro che dal 1992 versa in stato vegetativo permanente ha suscitato grande e giustificato interesse a seguito degli interventi della Suprema corte di cassazione (sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007) e della Corte di appello di Milano, I sezione civile (sentenza del 25 giugno 2008 nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 88/2008).
      Nelle sentenze predette, si sono ritenuti applicabili, nel caso di specie, gli articoli 357 e 424 del codice civile.
      L'autorità giudiziaria ha considerato quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico), nonché dall'articolo 6 della Convenzione di Oviedo (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina), la cui ratifica è stata autorizzata dal Parlamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145.
      Se il ricorso al sistema codicistico (coerente con il decreto legislativo n. 211 del 2003 e con la Convenzione di Oviedo) appare corretto, deve evidenziarsi come il valore assoluto della vita, quale bene protetto dalla Costituzione, necessiti di un più pregnante e rigoroso riconoscimento. Si rende, quindi, necessario (in attesa di una più completa e meditata disciplina) intervenire, attraverso una separata norma che limiti il ricorso agli articoli 357 e 424 del codice civile nelle ipotesi di tutela di persona che versi in stato vegetativo permanente e possibile consequenziale richiesta di disattivazione dei presìdi sanitari utilizzati per il mantenimento in vita.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'esercizio della tutela, come disciplinato dagli articoli 357 e 424 del codice civile, ove riguardi una persona che versa in stato vegetativo permanente e irreversibile, accertato con rigoroso apprezzamento clinico, o in condizione similare, non consente al tutore di chiedere l'autorizzazione alla disattivazione dei presìdi sanitari utilizzati per il mantenimento in vita della medesima persona.


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