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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1480 |
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale, ricreativo, culturale e pedagogico dell'attività circense basata, secondo il principio ispiratore della presente legge, sull'impegno e sulla bravura artistica dell'uomo, libera da ogni forma di imposizione o costrizione sulla natura.
1. Le imprese o le compagnie circensi, ivi comprese le mostre itineranti di cani e di altri animali, sono rappresentate da un'unica, inequivocabile insegna o marchio registrato.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono titolare gli spettacoli con una propria denominazione, a condizione che la denominazione medesima consista in un inequivocabile prodotto dell'insegna o del marchio registrato.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 sono vietati l'affitto, lo scambio e la cessione a qualsiasi titolo, compreso quello gratuito, dell'insegna o del marchio.
4. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di utilizzare in più località contemporaneamente, sia nel territorio nazionale sia all'estero, la stessa insegna o marchio registrato.
5. Le associazioni temporanee dei soggetti di cui al comma 1 devono richiamare in maniera evidente il marchio dell'impresa e l'insegna di ciascun soggetto partecipante.
6. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di utilizzare denominazioni diverse dal marchio o dall'insegna di cui al presente articolo.
7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, e a partire da tale data con cadenza annuale, i soggetti di cui al comma 1 inviano alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali il nome dell'impresa o compagnia circense, il nome del procuratore legale, la sede legale e la titolazione dell'insegna o del marchio utilizzato.
8. Il Ministro per i beni e le attività culturali rende pubblici annualmente i dati pervenuti ai sensi del comma 7.
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il numero di esemplari per ogni specie animale posseduta, ivi compresi quelli affittati o a qualsiasi titolo ceduti per spettacoli o esposizioni presso altre strutture, nonché il nome del proprietario degli animali.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di acquisire a qualsiasi titolo altri animali, ivi compresa la riproduzione di quelli già detenuti, fatto salvo il rientro di quelli che, alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, risultavano affittati o temporaneamente ceduti per lo svolgimento di spettacoli scritturati ad altri soggetti, anche di giardini zoologici.
2. È fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di esporre animali in pubblica via.
3. È fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di proporre od
organizzare spettacoli con animali, anche semplicemente esposti in giardini zoologici, per le scolaresche di ogni ordine e grado e per trasmissioni televisive.
4. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate le attività itineranti di esposizione di cani e altri animali, di qualsiasi specie.
1. I comuni e gli altri enti locali possono prevedere, anche con atto amministrativo, il divieto di permanenza nell'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che fanno uso di animali.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario con il compito di coadiuvare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nella dismissione degli animali reclusi nei circhi.
2. Il Commissario straordinario può fornire assistenza per la diversa collocazione di tutti gli animali ancora reclusi nei circhi.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana, con proprio decreto, un regolamento volto a individuare i compiti e gli ambiti di intervento del commissario straordinario il quale, anche prima dell'emanazione del suddetto decreto, può avvalersi della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria più rappresentative del settore circense, di un esperto dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA) e di un esperto del World Wide Fund for Nature (WWF).
4. Il commissario straordinario, anche prima della scadenza del termine previsto dal comma 3, può avere immediato accesso alle informazioni di cui all'articolo 2, comma 7, e all'articolo 3.
5. Il Commissario straordinario resta in carica per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile.
6. Per i primi tre anni di attività del commissario straordinario è autorizzata, a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la spesa di 5 milioni di euro.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, ferme restando le eventuali altre sanzioni previste dalle norme vigenti, è punito con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per dodici mesi e con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000. In caso di recidiva, è punito con l'arresto sino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 50.000.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3 è punito con l'ammenda da euro 10.000 a euro 20.000 e, in caso di recidiva, con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per dodici mesi e l'ammenda da euro 20.000 a euro 40.000.
3. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la reclusione fino a cinque anni, con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per quindici mesi e con la multa da euro 60.000 a euro 150.000, nonché con la confisca degli animali acquisiti.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con l'ammenda da euro 10.000 a euro 20.000 e con la confisca degli animali esposti.
5. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 4, comma 3, è punito con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per cinque mesi
e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. In caso di recidiva, è punito con l'arresto sino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 50.000.
6. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 4, comma 4, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da euro 60.000 a euro 150.000, nonché con la confisca degli animali esposti.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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