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PDL 1480

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1480


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZAMPARUTTI

Disposizioni sulle attività circensi e per la promozione dello spettacolo circense senza uso di animali

Presentata il 10 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Non vi è oggi categoria dello spettacolo, quale quello circense, che non sia sottoposta a costanti critiche. La causa è solo il continuato uso di animali. L'ampia sensibilità maturata a proposito dei temi della salvaguardia degli animali genera infatti diffusi malumori e proteste, esternate non più solo nelle onnipresenti manifestazioni che puntualmente caratterizzano l'arrivo del circo in ogni città italiana. Numerose amministrazioni comunali, accogliendo, infatti, le istanze dei cittadini, adottano ordinanze e regolamenti che limitano o addirittura vietano del tutto lo spettacolo circense che fa uso di animali. Come non sottovalutare, inoltre, le umilianti figure che il nostro Paese è costretto a subire quando gli spettacoli circensi sono in tournée all'estero? Da Israele alla Francia, dalla Spagna alla Germania fino a Malta ed alla Grecia, i nostri spettacoli circensi sono sottoposti a costanti critiche. Nonostante ciò il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) riserva ai circhi quote contributive considerevoli che di fatto annullano gli effetti derivanti dal minor introito dovuto alla costante riduzione del pubblico pagante. Il circo italiano è, infatti, ormai lontanissimo dai milioni di spettatori che annualmente accorrevano, nei decenni passati, ai suoi appuntamenti. Eppure lo Stato continua a sostenerlo in un percorso che di fatto è ormai di lunga penosa agonia. Le statistiche della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dell'Osservatorio dello spettacolo evidenziano come le poche centinaia di migliaia di visitatori all'anno (ivi compresi quelli delle scolaresche che in un giorno di vacanza vengono fatte affluire con biglietto a costo ridotto) registrano un incremento di un certo rilievo solo quando in Italia si esibiscono complessi circensi esteri che non fanno uso di animali. Le nostre criticate tournée estere hanno invece recentemente ricevuto dallo Stato un contributo che, per soggetto finanziato, è il più alto tra tutte le categorie dello spettacolo, ivi compresa la lirica.
      La presente proposta di legge vuole affrontare, pertanto, la crisi del circo cercando di metterlo al passo dei tempi. Il testo, elaborato grazie al contributo degli esperti dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA), ossia la più antica e grande associazione animalista italiana, non propone l'immediata fuoriuscita degli animali dal circo, peraltro di difficilissima collocazione, bensì l'imprescendibile rigoroso divieto di ogni ulteriore acquisizione. Una diversa considerazione va invece riservate alle criticate «mostre del cucciolo», esibizioni itineranti di cuccioli di cane di età spesso inferiore ai tre mesi, disciplinate dalla stessa vecchia legge sull'attività circense risalente, addirittura, al 1968. Per queste ultime attività commerciali il problema della collocazione degli animali, ovviamente, non esiste.
      La previsione della figura di un commissario, che dovrà gestire, grazie ai fondi resi disponibili, la fase di transazione verso un circo moderno, contribuirà a raggiungere l'obiettivo della proposta di legge, ossia quello di ricomporre la frattura ad oggi esistente tra lo spettacolo circense ed un'opinione pubblica che ormai chiaramente (basta guardare i dati relativi all'afflusso) non accetta più le gabbie e le catene che tengono bloccati gli animali nel circo.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento delle attività circensi).

      1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale, ricreativo, culturale e pedagogico dell'attività circense basata, secondo il principio ispiratore della presente legge, sull'impegno e sulla bravura artistica dell'uomo, libera da ogni forma di imposizione o costrizione sulla natura.

Art. 2.
(Tutela dell'attività circense).

      1. Le imprese o le compagnie circensi, ivi comprese le mostre itineranti di cani e di altri animali, sono rappresentate da un'unica, inequivocabile insegna o marchio registrato.
      2. I soggetti di cui al comma 1 possono titolare gli spettacoli con una propria denominazione, a condizione che la denominazione medesima consista in un inequivocabile prodotto dell'insegna o del marchio registrato.
      3. Ai soggetti di cui al comma 1 sono vietati l'affitto, lo scambio e la cessione a qualsiasi titolo, compreso quello gratuito, dell'insegna o del marchio.
      4. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di utilizzare in più località contemporaneamente, sia nel territorio nazionale sia all'estero, la stessa insegna o marchio registrato.
      5. Le associazioni temporanee dei soggetti di cui al comma 1 devono richiamare in maniera evidente il marchio dell'impresa e l'insegna di ciascun soggetto partecipante.
      6. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di utilizzare denominazioni diverse dal marchio o dall'insegna di cui al presente articolo.
      7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, e a partire da tale data con cadenza annuale, i soggetti di cui al comma 1 inviano alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali il nome dell'impresa o compagnia circense, il nome del procuratore legale, la sede legale e la titolazione dell'insegna o del marchio utilizzato.
      8. Il Ministro per i beni e le attività culturali rende pubblici annualmente i dati pervenuti ai sensi del comma 7.

Art. 3.
(Elenco degli animali).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il numero di esemplari per ogni specie animale posseduta, ivi compresi quelli affittati o a qualsiasi titolo ceduti per spettacoli o esposizioni presso altre strutture, nonché il nome del proprietario degli animali.

Art. 4.
(Divieti).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di acquisire a qualsiasi titolo altri animali, ivi compresa la riproduzione di quelli già detenuti, fatto salvo il rientro di quelli che, alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, risultavano affittati o temporaneamente ceduti per lo svolgimento di spettacoli scritturati ad altri soggetti, anche di giardini zoologici.
      2. È fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di esporre animali in pubblica via.
      3. È fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di proporre od organizzare spettacoli con animali, anche semplicemente esposti in giardini zoologici, per le scolaresche di ogni ordine e grado e per trasmissioni televisive.
      4. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate le attività itineranti di esposizione di cani e altri animali, di qualsiasi specie.

Art. 5.
(Competenze degli enti locali).

      1. I comuni e gli altri enti locali possono prevedere, anche con atto amministrativo, il divieto di permanenza nell'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che fanno uso di animali.

Art. 6.
(Commissario straordinario).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario con il compito di coadiuvare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nella dismissione degli animali reclusi nei circhi.
      2. Il Commissario straordinario può fornire assistenza per la diversa collocazione di tutti gli animali ancora reclusi nei circhi.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana, con proprio decreto, un regolamento volto a individuare i compiti e gli ambiti di intervento del commissario straordinario il quale, anche prima dell'emanazione del suddetto decreto, può avvalersi della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria più rappresentative del settore circense, di un esperto dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA) e di un esperto del World Wide Fund for Nature (WWF).
      4. Il commissario straordinario, anche prima della scadenza del termine previsto dal comma 3, può avere immediato accesso alle informazioni di cui all'articolo 2, comma 7, e all'articolo 3.
      5. Il Commissario straordinario resta in carica per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile.
      6. Per i primi tre anni di attività del commissario straordinario è autorizzata, a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la spesa di 5 milioni di euro.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, ferme restando le eventuali altre sanzioni previste dalle norme vigenti, è punito con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per dodici mesi e con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000. In caso di recidiva, è punito con l'arresto sino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 50.000.
      2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3 è punito con l'ammenda da euro 10.000 a euro 20.000 e, in caso di recidiva, con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per dodici mesi e l'ammenda da euro 20.000 a euro 40.000.
      3. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la reclusione fino a cinque anni, con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per quindici mesi e con la multa da euro 60.000 a euro 150.000, nonché con la confisca degli animali acquisiti.
      4. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con l'ammenda da euro 10.000 a euro 20.000 e con la confisca degli animali esposti.
      5. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 4, comma 3, è punito con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per cinque mesi e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. In caso di recidiva, è punito con l'arresto sino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 50.000.
      6. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 4, comma 4, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da euro 60.000 a euro 150.000, nonché con la confisca degli animali esposti.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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