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PDL 1845

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1845



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI PIETRO

Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione risarcitoria collettiva a tutela dei consumatori e degli utenti

Presentata il 29 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La società contemporanea è attraversata da mutamenti sempre più rapidi e incisivi: sorge da ciò l'esigenza di aggiornare coerentemente e costantemente gli strumenti necessari a governare il cambiamento.
      Ad una «società del lavoro», in cui cioè il lavoro, le sue dinamiche, il suo sviluppo, rivestivano un ruolo centrale anche da un punto di vista sociale, in cui ad esempio la fabbrica è stata non solo un luogo di lavoro ma anche un luogo di formazione sociale, culturale e politica, se n'è affiancata un'altra che si potrebbe definire «società del consumo», in cui invece sono i consumi, le loro modalità, il loro livello, il loro sviluppo, i loro titolari a definire le caratteristiche economiche sociali di una collettività.
      In un mondo nuovo in cui ai lavoratori si sono affiancati i consumatori, in cui la produzione si è sempre più diversificata orientandosi nelle società occidentali sempre più verso i servizi, appare evidentemente necessario focalizzare strumenti adatti a tutelare e sostenere le nuove espressioni della cittadinanza, i nuovi protagonisti sociali del nostro tempo.
      Il nuovo secolo potrebbe diventare il secolo dei «conflitti sui consumi», della battaglia per i diritti dei cittadini intesi come consumatori e utenti dei servizi e delle pubbliche amministrazioni.
      «Storicamente - ha dichiarato Ralph Nader, guida del movimento dei consumatori negli Stati Uniti d'America - l'attenzione è sempre stata rivolta unicamente alla produzione, in Marx così come in Ricardo, tra i socialisti come tra i capitalisti. (...) Ma quello che interessa in ultima istanza è il benessere del consumatore: ecco il fine ultimo dell'economia».
      Negli ultimi anni, specialmente nei Paesi anglosassoni, la nozione di un «interesse collettivo» dei consumatori che avrebbe la sua ragion d'essere tra gli interessi individuali e «l'interesse generale» difeso dalla sfera politica, ha dato vita alla public interest law, intesa come nuova branca del diritto civile che promuove la difesa di interessi collettivi estesi e punta alla risoluzione, tramite meccanismi giuridici, di problemi che né il mercato né il Governo sono riusciti a risolvere.
      Il successo di questa nuova impostazione è rivelatore della necessità di tenere conto di interessi diffusi, con una base larga, ma a bassa intensità, di cui occorre garantire la rappresentanza per regolare in maniera equilibrata il sistema democratico nel suo complesso.
      Tutelare i consumatori e difendere la qualità della vita significa promuovere uno sviluppo complessivamente sostenibile, eco-compatibile, equilibrato, e adottare misure di tutela dei consumatori in tutti i campi: nella catena alimentare, nei trasporti, in tutti i servizi, nel sistema sanitario e nella prevenzione a tutela della salute, nel commercio elettronico e nella stipulazione elettronica di contratti di borsa, nell'ambito del credito e delle assicurazioni, e cosi via.
      Importante, al di là dei singoli interventi, è però fornire nuovi e più estesi strumenti di controllo e di intervento ai consumatori e alle loro organizzazioni e rafforzarne il «potere sociale», estendendo, anche per questa via, la partecipazione democratica dei cittadini.
      Il grado di effettiva inclusività sociale, cioè di concreto riconoscimento dell'appartenenza di ciascun individuo alla propria collettività, resta uno degli indici principali per misurare l'effettivo tasso di democraticità di una società.
      Il Governo Prodi aveva presentato uno specifico disegno di legge per l'introduzione dell'azione collettiva (in inglese: class action) nel nostro ordinamento.
      Con l'articolo 2, commi da 446 a 449, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) è stato poi introdotto nel nostro ordinamento lo strumento delll'azione risarcitoria collettiva.
      L'inserimento di uno strumento tipico dei sistemi giuridici di common law in un ordinamento di natura romano-germanica come quello italiano è stato ovviamente particolarmente complesso.
      L'attuale Governo, con l'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto la sospensione dell'entrata in vigore delle norme che disciplinavano l'azione collettiva. Attualmente siamo, dunque, in una fase di sospensione i cui contorni restano incerti.
      Appare necessario estendere la possibilità di ricorso all'azione collettiva anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, secondo una distinzione netta tra i diritti di cittadinanza, distinguendo cioè tra quelli del cittadino consumatore, da far valere nei confronti dei privati, e quelli del cittadino utente, da rivendicare nei confronti di un servizio pubblico.
      Appare altresì utile ragionare sulla possibilità di estendere il ricorso a tale strumento anche nei confronti dei concessionari di pubblici servizi.
      È necessario chiarire, inoltre, altri aspetti specifici: determinare l'ambito dei soggetti cui si riconosce la titolarità del diritto di proporre l'azione collettiva; ipotizzare correlativamente un vaglio preventivo da parte del tribunale sull'effettiva ammissibilità della domanda, al fine di evitarne l'abuso; precisare, con riferimento agli effetti interruttivi della prescrizione, che questi devono essere estesi a tutti i consumatori o utenti e non solo ai ricorrenti; estendere l'applicazione dell'azione collettiva anche agli illeciti extracontrattuali.
      La presente proposta di legge affronta questi temi mediante la sostituzione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Viene altresì abrogata la disposizione sospensiva contenuta nel comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

      1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

      «Art. 140-bis. - (Azione risarcitoria collettiva). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono chiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
      2. L'atto con cui il soggetto legittimato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
      3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorra, sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinnanzi alla corte di appello, che decide in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria dinnanzi ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta ed emette i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
      4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare a ciascun danneggiato.
      5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, le parti possono altresì sottoscrivere dinnanzi al giudice un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
      6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa, con processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, definisce i modi, i termini e l'importo da corrispondere per soddisfare la potenziale pretesa dei singoli consumatori o utenti. La sottoscrizione del processo verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli con-sumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel medesimo processo verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
      7. In alternativa al ricorso alla camera di conciliazione di cui al comma 6, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 6 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
      8. Qualora sia inutilmente esperita la composizione non contenziosa di cui ai commi 6 e 7, ciascun consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in proprio favore, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'importo del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
      9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 6, 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, da parte del giudice competente su richiesta del singolo consumatore o utente.
      10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di standard qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.
      11. L'azione di cui al comma 10 è esercitata mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione.
      12. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito del ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima.
      13. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad acta.
      14. Qualora il ricorso proposto ai sensi del comma 10 sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

      1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) alla rubrica, le parole: «Class action.» sono soppresse.


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