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PDL 1160

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1160



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PITTELLI

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici

Presentata il 27 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli infortuni domestici risultano essere una realtà drammatica in Italia. Causano morti, fratture invalidanti, menomazioni gravi. Provocano costi ospedalieri, costi per cure e terapie, perdita di giornate lavorative e comunque sofferenze e diminuzione della qualità della vita.
      Pertanto, è indispensabile un puntuale intervento legislativo.
      Nel 2000 è entrata in vigore la legge 3 dicembre 1999, n. 493, che ha introdotto un preciso percorso legislativo in riferimento alla sicurezza delle abitazioni a favore di tutti i cittadini (capo I e capo II).
      La stessa legge introduce altresì l'assicurazione obbligatoria presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le persone che prestano in via esclusiva e non retribuita la loro attività all'interno della famiglia.
      L'introduzione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha in parte reso complessa l'applicazione della definizione delle linee guida (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 493 del 1999) e l'attuazione di campagne informative volte alla prevenzione degli incidenti domestici; inoltre, non risulta essere ancora perfezionata la raccolta di dati certi sul fenomeno e sulla sua reale dimensione.
      Contemporaneamente, l'applicazione della stessa legge n. 493 del 1999, nella parte riferita all'assicurazione obbligatoria, ha posto in evidenza problematiche e limiti che solo la sua attuazione in questi anni ha permesso di verificare.
      Si rendono pertanto necessarie alcune modifiche migliorative alla disciplina vigente.
      In particolare, le modifiche apportate all'articolo 5 della legge n. 493 del 1999 sono conseguenti alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      La nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 7 e dell'articolo 10 intende superare definitivamente l'interpretazione di parte sinora data alla previsione legislativa sulla gestione del Fondo, riconoscendo al comitato pieni funzioni e all'INAIL, come struttura, la gestione operativa delle funzioni meramente amministrative.
      La modifica del comma 3 dell'articolo 7 innalza da sessantacinque a settanta anni l'assicurabilità contro gli infortuni domestici, e risponde all'esigenza, più volte espressa dalle donne, di ampliare la tutela delle persone attive in ambito domestico e per questo esposte al pericolo d'infortunio.
      La modifica al comma 4 dell'articolo 7 vuole anch'essa ampliare la tutela delle donne, abbassando dall'attuale 27 al 25 per cento il grado di invalibilità permanente che dà diritto alla rendita INAIL.
      L'articolo 3, mediante la modifica del comma 2 dell'articolo 8 dispone l'innalzamento del tetto di gratuità. Non è più attuale, dopo l'introduzione dell'euro e l'aumento generalizzato dei prezzi, prevedere un limite così basso (circa 4.684 euro come reddito personale e circa 9.296 euro come reddito familiare), che sta molto al di sotto della soglia di povertà.
      Vieni inoltre data la possibilità, al comitato amministratore, di individuare liberamente i sistemi di versamento del premio assiccurativo annuale.
      Si introduce poi l'estensione alle casalinghe della possibilità di usufruire dei «centri prime cure» dell'INAIL (articolo 4).
      L'articolo 5, introducendo una modifica sostanziale al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 493 del 1999, è volto a meglio specificare le principali funzioni in materia di gestione del Fondo attribuite al comitato.
      L'articolo 6 reca la copertura finanziaria, che fra l'altro si avvale delle risorse non utilizzate già presente dalla legge n. 493 del 1999.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attività di informazione e di educazione).

      1. All'articolo 5 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominata «legge n. 493 del 1999», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborano programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali una relazione sulle attività realizzate ai sensi del comma 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione di cui al comma 3».

Art. 2.
(Assicurazione obbligatoria).

      1. All'articolo 7 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL mediante il comitato di cui all'articolo 10 e mediante le proprie strutture organizzative»;

          b) al comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;

          c) al comma 4, primo periodo, le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

Art. 3.
(Premi assicurativi).

      1. All'articolo 8 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

          a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a 6.731,98 euro annui;

          b) appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a 11.217 euro annui»;

          b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o mediante i sistemi previsti dal comitato amministratore di cui all'articolo 10 o mediante sistemi comunque compatibili con altri tipi di riscossione, compresi quelli introdotti dall'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, e successive modificazioni».

Art. 4.
(Prestazioni).

      1. All'articolo 9 della legge n. 493 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «4-bis. Ai soggetti infortunati è assicurata l'erogazione, da parte dell'INAIL, delle prestazioni medico-legali e delle prime cure ambulatoriali previste dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Art. 5.
(Fondo autonomo speciale).

      1. All'articolo 10 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Il Fondo è gestito dal comitato amministratore»;

          b) al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il comitato amministratore, oltre a esercitare tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente, svolge i seguenti compiti»;

          c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Eventuali ulteriori eccedenze possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, su indirizzo del comitato amministratore».

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.562.500 euro per l'anno 2008 e in 2.125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, nonché mediante utilizzazione degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) e b), della legge n.493 del 1999.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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