Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1437

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1437



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCALERA, AGOSTINI, BARBA, BARBIERI, BOSI, CALABRIA, CARLUCCI, CASTIELLO, CESARO, CICCIOLI, CIRIELLI, DE ANGELIS, DE CORATO, DI CATERINA, D'IPPOLITO VITALE, DIVELLA, GOISIS, GRASSI, LO MONTE, GIULIO MARINI, MILANATO, MOFFA, PAPA, MARIO PEPE (PD), PETRENGA, LUCIANO ROSSI, ROTA, SARDELLI, SARUBBI, SBAI, STEFANI, NUNZIO FRANCESCO TESTA, VALENTINI, VELLA, VENTUCCI, VESSA, ZINZI

Disposizioni in materia di previdenza degli sportivi non professionisti

Presentata il 2 luglio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Lo sport sviluppa notevoli riflessi nella nostra società contemporanea, sia come espressione di prestazione individuale, sia come aspetto sociale e collettivo. Un dato che si inquadra in una società che tende a far prevalere modelli di vita consumistici e sedentari.
È pur vero che la Costituzione, come insieme di norme e di princìpi che regolano i diritti e doveri dei cittadini, nonché i poteri e le funzioni degli organi pubblici, non annovera alcun articolo specifico sull'attività sportiva o sullo sport in generale. La disciplina della proposta di legge in esame è riconducibile essenzialmente alla «previdenza sociale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, rientrante nelle materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, e in via secondaria alla «tutela e sicurezza del lavoro» o all'«ordinamento sportivo» rientranti, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni.
      Infatti, gran parte dello sport italiano è oggi privo di un adeguato sostegno normativo relativamente alla questione delle tutele, degli ingaggi, delle caratteristiche e della regolamentazione del rapporto esistente tra sportivi e società, del riconoscimento della professionalità e delle responsabilità delle metodologie didattiche messe a punto dagli insegnanti e dagli istruttori delle varie discipline sportive, nonché del riconoscimento dello sport quale attività principale esercitata ai fini del sostegno economico per sé e per il proprio nucleo familiare.
      L'intervento legislativo che qui si propone si rende necessario poiché nel nostro ordinamento non risulta esservi alcuna disciplina specifica in materia di regolamentazione delle prestazioni lavorative tra gli sportivi e le società o le associazioni sportive. Ecco, quindi, la necessità di un riconoscimento delle tutele fondamentali in materia di sicurezza sociale, salvo per ciò che riguarda gli «sportivi professionisti» e alcuni altri settori inerenti il personale addetto agli impianti sportivi.
      L'assenza di una tale disciplina ha creato nel tempo una discriminazione evidente non soltanto tra settori del mondo sportivo tutelati da un'apposita disciplina e settori, viceversa, totalmente privi di qualsivoglia garanzia nell'ambito delle prestazioni sportive effettuate, ma anche all'interno stesso dello sport professionistico.
      Eppure sono circa 7 milioni i tesserati delle Federazioni sportive nazionali e, tra essi, decine di migliaia svolgono attività sportiva in forma sostanzialmente agonistica, continuativa e quasi esclusiva.
      Appare opportuno, pertanto, riconoscere una precisa tutela a quanti operano in questo settore, caratterizzato - proprio per la tipicità e per la specificità delle prestazioni rese - da un percorso agonistico e professionale inevitabilmente più breve e intermittente rispetto ad altre attività, aggiornando in particolare le disposizioni previdenziali.
      La presente proposta di legge è composta da tre articoli e non ha bisogno di alcuna copertura finanziaria, in quanto il nuovo sistema non comporta oneri per lo Stato.
      L'articolo 1 stabilisce l'obbligo di iscrizione previdenziale di atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici privi della qualificazione di sportivi professionisti nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). La condizione è che tali soggetti esercitino l'attività sportiva, tecnica e didattica, anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso, in qualsiasi forma corrisposto, e che abbiano conseguito l'abilitazione dalle competenti Federazioni sportive nazionali o da altri organismi competenti in materia. L'iscrizione dovrà avvenire all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) - Fondo pensioni per gli sportivi professionisti. Si ricorda, al riguardo, che l'ordinamento pensionistico del nostro Paese è strutturato in un regime generale di previdenza quale è l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e che riguarda sia lavoratori dipendenti che autonomi. Ad esso si affiancano i regimi sostitutivi dell'AGO, anch'essi di natura obbligatoria, che si sostituiscono al regime generale dell'INPS in quanto gestioni speciali o fondi per determinate categorie di lavoratori. L'ENPALS, in particolare, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, della legge 29 novembre 1952, n. 2388, provvede alla tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti.
      L'articolo 2 fissa l'aliquota contributiva dovuta per i soggetti individuati all'articolo 1 a carico dei datori di lavoro e degli sportivi.
      All'articolo 3 è prevista l'estensione agli sportivi non professionisti del regime pensionistico, delle modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali, dei requisiti di accesso al pensionamento e delle disposizioni in materia di prosecuzione volontaria per ciò che attiene la contribuzione, nonché delle disposizioni in vigore per i lavoratori già iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti.
      Il comma 2 dell'articolo 3 prevede l'estensione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità. Più in particolare, per le lavoratrici si prevede la corresponsione dell'indennità giornaliera di maternità per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto già riconosciuta alle lavoratrici autonome (articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti assicurati).

      1. Gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, gli insegnanti, i maestri e i tecnici, i direttori sportivi, i direttori tecnici, i direttori tecnico-sportivi, i preparatori atletici privi della qualificazione di sportivi professionisti nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica, anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto, sono tenuti a iscriversi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) - Fondo pensioni per gli sportivi professionisti.
      2. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, devono aver conseguito l'abilitazione dalle competenti Federazioni sportive nazionali o da altri organismi competenti in materia.
      3. All'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, dopo il numero 22 sono inseriti i seguenti:

      «22-bis) atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica con rapporto di lavoro di natura subordinata;
      22-ter) atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica con rapporto di lavoro di natura autonoma;».

Art. 2.
(Obblighi contributivi).

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. L'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per gli sportivi iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, di seguito denominato "Fondo", è stabilita nella misura del 9,11 per cento; per il medesimo personale l'aliquota a carico degli sportivi è stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, numero 22-ter), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, l'aliquota contributiva a carico dei medesimi lavoratori è stabilita nella misura del 18 per cento.
      2. L'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo è incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori, di cui al secondo periodo del comma 1, è incrementata annualmente di 2 punti percentuali sino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria»;

          b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. I lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, numero 22-ter), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, iscritti al Fondo, possono provvedere direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi».

      2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come sostituito dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come sostituito dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 1o giugno dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Regime pensionistico).

      1. Ai soggetti iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti ai sensi della presente legge si applicano, ai fini dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche, delle modalità di calcolo, dei requisiti di accesso delle prestazioni pensionistiche e della disciplina della prosecuzione volontaria, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e successive modificazioni.
      2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano, in materia di tutela e sostegno della maternità, le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'indennità di maternità è corrisposta con le modalità previste per le lavoratrici autonome ai sensi degli articoli 66 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni.
      3. Ai fini della determinazione del diritto ai trattamenti pensionistici e della misura degli stessi, gli sportivi di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità previste dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
      4. Per il riscatto dell'attività prestata nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere previsto a carico del richiedente è determinato applicando l'aliquota contributiva di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sulle retribuzioni percepite nei periodi oggetto del riscatto. La domanda di riscatto dei predetti periodi di attività deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ENPALS previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da quattro membri, dei quali la metà in rappresentanza degli sportivi e la restante metà in rappresentanza delle società sportive, designati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su