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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1437 |
1. Gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, gli insegnanti, i maestri e i tecnici, i direttori sportivi, i direttori tecnici, i direttori tecnico-sportivi, i preparatori atletici privi della qualificazione di sportivi professionisti nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica, anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto, sono tenuti a iscriversi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) - Fondo pensioni per gli sportivi professionisti.
2. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, devono aver conseguito l'abilitazione dalle competenti Federazioni sportive nazionali o da altri organismi competenti in materia.
3. All'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, dopo il numero 22 sono inseriti i seguenti:
«22-bis) atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica con rapporto di lavoro di natura subordinata;
22-ter) atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi,
preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica con rapporto di lavoro di natura autonoma;».
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per gli sportivi iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, di seguito denominato "Fondo", è stabilita nella misura del 9,11 per cento; per il medesimo personale l'aliquota a carico degli sportivi è stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, numero 22-ter), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, l'aliquota contributiva a carico dei medesimi lavoratori è stabilita nella misura del 18 per cento.
2. L'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo è incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori, di cui al secondo periodo del comma 1, è incrementata annualmente di 2 punti percentuali sino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. I lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, numero 22-ter), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, iscritti al Fondo, possono provvedere direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi».
2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come sostituito dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come sostituito dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 1o giugno dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
1. Ai soggetti iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti ai sensi della presente legge si applicano, ai fini dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche, delle modalità di calcolo, dei requisiti di accesso delle prestazioni pensionistiche e della disciplina della prosecuzione volontaria, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e successive modificazioni.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano, in materia di tutela e sostegno della maternità, le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'indennità di maternità è corrisposta con le modalità previste per le lavoratrici autonome ai sensi degli articoli 66 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni.
3. Ai fini della determinazione del diritto ai trattamenti pensionistici e della misura degli stessi, gli sportivi di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità previste dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
4. Per il riscatto dell'attività prestata nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere previsto a carico del richiedente è determinato applicando l'aliquota contributiva di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sulle retribuzioni percepite nei periodi oggetto del riscatto. La domanda di riscatto dei predetti periodi di attività deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ENPALS previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da quattro membri, dei quali la metà in rappresentanza degli sportivi e la restante metà in rappresentanza delle società sportive, designati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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