Frontespizio Pareri

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1772-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1772-A



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1018)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro della giustizia
(ALFANO)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 ottobre 2008

(Relatore: TORRISI)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, della Commissione permanente I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), della Commissione permanente V (Bilancio, tesoro e programmazione), della Commissione permanente VI (Finanze) e della Commissione XI (Lavoro pubblico e privato). La Commissione II (Giustizia), il 29 ottobre 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 1772.


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1772 e rilevato che esso:

                reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a disciplinare aspetti concernenti la funzionalità dell'apparato giudiziario sul versante organizzativo della copertura delle sedi disagiate (articolo 1), della determinazione del ruolo organico della magistratura ordinaria (articolo 1-bis) e delle modalità di gestione dei fondi ad esso riservati (articolo 1-ter e articolo 2); ai suddetti profili organizzativi risulta solo indirettamente connesso il comma 8-bis dell'articolo 1, inserito al Senato, che incide invece sui requisiti necessari per il conferimento di funzioni direttive giudicanti a magistrati reintegrati in servizio in conseguenza del loro definitivo proscioglimento in sede penale;

                nell'operare correttamente la novellazione della normativa vigente in materia di trasferimenti d'ufficio a sedi disagiate (legge n. 133 del 1998), interviene nuovamente in materia di «fondo unico giustizia», già oggetto del decreto legge n. 112 del 2008, di recente approvazione - circostanza che costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione - peraltro senza effettuare in questo caso un adeguato coordinamento normativo;

                prevede, all'articolo 2, comma 7-bis, che un decreto del Presidente del Consiglio possa modificare, in casi di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, le «quote minime» di destinazione del fondo unico giustizia, in sede di ripartizione delle risorse a favore di ciascun ministero interessato;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2, comma 7-bis - secondo cui le «quote minime delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia» - si verifichi la congruità dello strumento normativo ivi previsto ad incidere su limiti minimi di ripartizione delle risorse tra ministeri legislativamente prefissate, precisando altresì se vi sia coincidenza, anche sotto il profilo delle modalità procedurali di adozione, tra il decreto presidenziale in oggetto e quello previsto dal comma 7 del medesimo articolo 2.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 8 - che abroga la disposizione contenuta nell'articolo 192 del regio decreto n. 12 del 1941, che conferiva alle domande di trasferimento «validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate» - dovrebbe esplicitarsi l'effetto della norma che, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, risulta essere quello di fissare un limite temporale di validità, evitando «un inutile aggravio di lavoro per il Consiglio (chiamato ad esaminare domande presentate da magistrati che - a distanza di anni - non hanno verosimilmente più interesse al trasferimento richiesto a suo tempo), consentendo al Consiglio di esaminare le sole domande che corrispondono ad un interesse concreto ed attuale del magistrato al trasferimento»;

            all'articolo 1-bis - che definisce il ruolo organico della magistratura ordinaria, sostituendo la vigente «tabella B» ed inserendo in essa una specifica voce, alla lettera M, volta a fissare il numero massimo di «magistrati destinati a funzioni non giudiziarie» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 50 del decreto legislativo n. 160 del 2006 che, nel disciplinare ampiamente il collocamento fuori ruolo ed il ricollocamento in ruolo dei magistrati, fissa un limite temporale (un periodo massimo complessivo di dieci anni) e l'esclusione da detto termine del «periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura»; tali elementi sono riprodotti in modo non del tutto coincidente nella norma in esame, sia per quanto riguarda il termine massimo (anni dieci, anche continuativi) sia per quanto riguarda le esclusioni da siffatto limite, che il testo in esame connette al «maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge» nonché in relazione ai «magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi»; andrebbe peraltro verificata l'opportunità di collocare in un contesto organico la suddetta Tabella B, eventualmente formulando una testuale novella all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 111 del 2007;

            all'articolo 2 - volto a porre una disciplina organica al Fondo unico giustizia, che è in parte sostitutiva ed in parte integrativa rispetto a quella contenuta nel decreto legge n. 112 del 2008, all'articolo 61, commi 23 e 24 (quest'ultimo specificamente abrogato) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di unificare in un unico corpo normativo le disposizioni in materia, verificando, altresì, l'opportunità di coordinare maggiormente tra loro i commi 7 e 7-ter, entrambi relativi alla destinazione del suddetto Fondo; al comma 7 si valuti, inoltre, l'opportunità di prevedere, per l'adozione del decreto governativo di ripartizione delle risorse, termini e modalità procedurali idonee a consentire un'adeguata programmazione finanziaria da parte dei ministeri interessati nonché l'eventuale coinvolgimento delle Commissioni parlamentari».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 1772 Governo, già approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»;

            considerato che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di funzionalità del sistema giudiziario, con particolare riferimento alla copertura delle sedi disagiate, alla rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria, ai pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia e alla disciplina del Fondo unico giustizia;

            ritenuto che il contenuto del provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal governo, in base ai quali il limite di 100 unità di personale da magistrature da assegnare presso le sedi disagiate risulta compatibile con a quantificazione degli oneri contenuti nella relazione tecnica che prevede la corresponsione dell'indennità ad un numero massimo di 100 beneficiari all'anno;

            nel presupposto che l'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri, pur costituendo una deroga all'articolo 11, comma 1 , lettera a), della legge n. 468 del 1978, non pregiudichi l'adempimento degli obblighi internazionale già previsti a legislazione vigente;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


Frontespizio Pareri
torna su