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PDL 1614

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1614



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MADIA, SAMPERI, FERRANTI, TENAGLIA

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali

Presentata il 5 agosto 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - I beni culturali della Repubblica sono un patrimonio dell'umanità. La loro tutela è prevista dal dettato costituzionale e dalle leggi vigenti. Essi sono testimonianza di bellezza, identità e strumento per la formazione e la trasmissione della conoscenza.
      La presente proposta intende intervenire nel delicato e complesso settore delle professionalità degli operatori privati impegnati nelle attività di intervento, tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché in quelle relative alla loro fruizione, così come disciplinate dai titoli I e II della seconda parte del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
      La proposta di legge prevede un primo intervento, in coerenza con le disposizioni europee in materia di liberalizzazioni delle professioni e circolazione dei cittadini, per l'identificazione di un sistema di garanzie della qualificazione professionale degli operatori dei beni culturali. Tali garanzie si rendono particolarmente necessarie in una fase storica che vede sia una profonda trasformazione delle politiche pubbliche per i beni culturali, sia un'evoluzione nel quadro comunitario dei requisiti per l'esercizio delle attività professionali, che ha come principio la libertà dei cittadini dell'Unione europea di vivere e lavorare in ciascuno degli Stati membri. Tale principio non potrebbe essere sostanziato se non vi fossero meccanismi di riconoscimento delle qualifiche professionali in tutto il territorio europeo. La normativa comunitaria e la legislazione italiana di recepimento prevedono, a questo proposito, che le azioni degli Stati membri siano improntate alla creazione di una «piattaforma comune» per colmare le differenze sostanziali in materia di requisiti per l'esercizio delle professioni, incluse quelle non regolamentate (nelle quali ricadono le fattispecie su cui interviene la proposta di legge). La nuova configurazione istituzionale del Paese dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, i vincoli di vigilanza posti alle politiche pubbliche e l'accresciuto ruolo degli operatori privati rendono necessaria una ridefinizione delle competenze che è già nella realtà delle cose. L'azione pubblica per le attività nel campo dei beni culturali si realizzerà in misura crescente attraverso un processo sinergico di coinvolgimento degli enti locali e dei privati, anche nelle funzioni di fruizione e valorizzazione. Lo Stato manterrà una fondamentale funzione di indirizzo, coordinamento, garanzia e controllo in un rapporto di primus inter pares con le autonomie locali e collaborerà con i privati coinvolti nelle varie tipologie di intervento. Lo Stato si farà garante dei livelli minimi delle prestazioni pubbliche.
      Da questo punto di vista, per professioni che rivestono un particolare interesse pubblico e che potrebbero agire sempre più all'interno del mercato, si rende ancora più necessaria una identificazione certa degli operatori e dei requisiti necessari affinché essi operino. Questa proposta di legge non intende creare nuovi albi professionali né essere una misura neo-corporativa. Intende al contrario intervenire a favore dello sviluppo del mercato e dell'ingresso delle competenze del mondo delle professioni, in un'ottica di tutela dei consumatori (che in questo caso equivalgono all'intera collettività nazionale) e in accordo con il processo in atto di riordino della formazione universitaria e di coinvolgimento, nella certificazione delle competenze, delle associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate.
      L'articolo 1 prevede l'introduzione di un articolo 9-bis nel citato codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del quale gli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II del medesimo codice, da qualunque soggetto realizzati, devono essere affidati alla responsabilità o anche alla diretta attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi o storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione e professionalità, nonché operatori delle altre professioni già regolamentate.
      L'articolo 2, che introduce l'articolo 182-bis del medesimo codice, prevede in primo luogo, in attesa del riordino dei corsi di laurea e dell'individuazione dei livelli minimi di qualificazione, che vengano istituiti dei registri, con funzione ricognitiva, dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi e storici dell'arte idonei allo svolgimento delle attività di tutela e fruizione dei beni culturali indicate all'articolo 1. In secondo luogo, è previsto che il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni e in collaborazione con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008, stabilisca con proprio decreto le modalità e i requisiti di iscrizione dei professionisti nei registri di cui sopra, nonché le modalità per la loro tenuta in collaborazione con le predette associazioni professionali. Tra i requisiti necessari per l'iscrizione nei registri è prevista la certificazione professionale effettuata dalle rispettive associazioni professionali individuate come rappresentative ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
      L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      La presente proposta è frutto di un ampio lavoro comune con le associazioni nazionali di archeologi, storici dell'arte, bibliotecari e archivisti. Per queste ragioni si invitano gli onorevoli colleghi a consentirne una rapida approvazione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

      «Art. 9-bis. - (Professioni dei beni culturali). - 1. Gli interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, da qualunque soggetto realizzati, sono affidati alla responsabilità o alla diretta attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi o storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione e professionalità, nonché alla responsabilità o alla diretta attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 182 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 182-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di professioni dei beni culturali). - 1. In attesa del riordino delle classi di laurea e della definizione dei livelli minimi di qualificazione per l'accesso alle professioni di cui all'articolo 9-bis per le finalità di cui al medesimo articolo, sono istituiti presso il Ministero registri nazionali, aventi funzione ricognitiva, dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi e storici dell'arte idonei allo svolgimento degli interventi indicati dallo stesso articolo 9-bis.

      2. Il Ministro, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in collaborazione con le rispettive associazioni professionali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008, stabilisce con proprio decreto le modalità e i requisiti di iscrizione dei professionisti nei registri di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per la loro tenuta in collaborazione con le predette associazioni professionali. Tra i requisiti necessari per l'iscrizione nei registri è prevista la certificazione professionale effettuata dalle rispettive associazioni professionali, individuate come rappresentative ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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