Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1585

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1585



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, FEDRIGA, MUNERATO, BONINO

Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali

Presentata il 31 luglio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La legge 16 luglio 1997, n. 230, ha soppresso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali con il conseguente passaggio della categoria all'INPS. Tale decisione scaturiva non già da una cattiva gestione del Fondo medesimo, bensì dalle sopraggiunte norme nazionali e comunitarie: il decreto del Ministero delle finanze 29 dicembre 1992 ha esteso la rappresentanza in dogana ad altri soggetti e, abolendo, a decorrere dal 1o gennaio 1993, le frontiere fiscali e i controlli doganali all'interno dell'Unione europea, ha compromesso le entrate contributive del Fondo, alimentato per la maggior parte da contribuzione indiretta dovuta al numero degli iscritti in relazione alle operazioni doganali compiute, mediante le marche previdenziali per gli scambi intracomunitari.
      La presente proposta di legge intende risolvere, per via legislativa, la questione degli spedizionieri doganali che, con il venir meno di tale impiego per via dell'abbattimento delle frontiere intracomunitarie e a seguito della soppressione del Fondo, si sono ritrovati senza lavoro e senza pensione. Stante la normativa vigente gli anni contributivi maturati presso il Fondo e quelli maturati presso l'INPS non sono cumulabili e, di conseguenza, molti spedizionieri, pur avendo versato obbligatoriamente decine di anni di contributi, non possono godere di un trattamento pensionistico, nonostante l'età anagrafica avanzata. Un'iniquità che, riteniamo, deve essere sanata.
      La proposta di legge in esame interviene per riconoscere il trattamento pensionistico di anzianità agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che abbiano maturato, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, l'anzianità contributiva ed anagrafica minima previste dalla legislazione vigente per maturare il diritto ad accedere alla pensione di anzianità secondo il principio della totalizzazione dei periodi contributivi.
      L'articolo 1 prevede che agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sia riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, ovvero del combinato di anzianità contributiva ed età anagrafica previste dalle tabelle allegate alla legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, attuativa del cosiddetto «Protocollo sul Welfare».
      L'articolo 2 reca le disposizioni per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della legge e specifica che, qualora il Ministro dell'economia e delle finanze, nel corso del monitoraggio degli oneri, rilevasse uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa originarie, può intervenire con opportune iniziative legislative correttive degli effetti finanziari di leggi vigenti - secondo quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 7, delle legge n. 468 del 1978 - da inserire nella manovra di finanza pubblica, a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater).
      Cari colleghi! In ragione di quanto sopra esposto, auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge, anche in considerazione del fatto che essa è stata già oggetto di approfondito esame presso la Commissione Lavoro della Camera nelle passate legislature, arenandosi a causa del loro scioglimento.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

          a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

          b) un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera a), e il requisito anagrafico richiesto in applicazione delle Tabelle A e B della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

      2. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in conformità alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.210.000 euro per l'anno 2009, in 6.230.000 euro per l'anno 2010 e in 5.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e della finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su