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PDL 1536

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1536



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICARDO ANTONIO MERLO

Istituzione dell'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani disagiati emigrati fino all'anno 1960 e residenti all'estero

Presentata il 24 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Si stima che dall'Italia, terra di forte emigrazione, nel secolo appena trascorso siano partiti, in cerca di lavoro, circa 22 milioni di connazionali. L'ultima cospicua parte di quell'esodo si è avuta con il secondo dopoguerra, fino ai primi anni '60, come conseguenza della difficoltà di tanti connazionali a trovare un lavoro in terra patria.
      Questo fenomeno ha caratterizzato, a più riprese e con diversa intensità, le nostre regioni, e per tanti italiani ha rappresentato l'unica dolorosa soluzione ai problemi economici e sociali che non potevano essere risolti sul territorio nazionale.
      Di quella massa di connazionali emigrati, una gran parte ha ottenuto il riscatto sociale sognato alla partenza, mentre per un'altra parte non è stato così. In alcuni casi, infatti, la povertà da cui si cercava si fuggire è stata sostituita con una nuova situazione di indigenza, ancora più drammatica oggi, perché sopportata, in una fase della vita, la terza età, in cui vengono meno la speranza e l'entusiasmo con i quali si era creduto di ricostruire una nuova vita. Ciò nonostante, non si può non riconoscere che, tutti indistintamente, i nostri connazionali all'estero, anche quelli che non hanno ottenuto quell'ambìto riscatto sociale, hanno lavorato per la crescita economica e sociale del nostro Paese nel mondo intero, ad esempio con l'invio in Italia delle loro rimesse, con la diffusione della cultura italiana e con il consumo del made in Italy.
      A quei nostri connazionali emigrati che, cercando la fortuna lontano da casa, non l'hanno trovata, è indirizzata questa proposta di legge.
      La priorità di questa proposta di legge è infatti quella di restituire dignità sociale a chi ha subìto l'ingiustizia storica dell'emigrazione.
      In particolare, con essa, ci si propone di riconoscere il diritto a ricevere un aiuto solidale dello Stato a chi l'ha subita e non ha ricavato alcun vantaggio nel Paese di accoglienza; né tantomeno, ha ricevuto, finora, dal Paese da cui è emigrato, quel riconoscimento, il cosiddetto «assegno sociale», che viene concesso ai cittadini italiani e non, che versino in stato di indigenza, ma solo se residenti in Italia.
      Noi crediamo che la dignità e l'uguaglianza sociale siano gli unici elementi che permetteranno di chiudere il doloroso capitolo dell'emigrazione italiana e sanare l'ingiustizia subita da tanti italiani, abbandonati dalla loro patria due volte: nel passato, quando sono stati costretti a lasciare le proprie case in cerca di fortuna, e ancora oggi, quando vengono discriminati, rispetto agli altri connazionali nelle stesse condizioni, sulla base del principio di territorialità.
      Ispirandosi ad un concetto introdotto per la prima volta in Spagna, in base al quale si dà rilevanza giuridica all'essere stato «vittima di una ingiustizia storica», la presente proposta di legge si propone, quindi, l'introduzione di un assegno di riparazione storica a favore dei cittadini italiani emigrati fino al 1960, residenti all'estero e ultrasessantacinquenni, che si trovino in condizioni «verificabili» di indigenza.
      L'assegno di riparazione storica, così definito, trova applicazione ad un numero ben circoscritto di nostri connazionali, riconoscendo ad essi il diritto ad un sostegno economico che ha, quindi, il valore di un risarcimento morale per l'ingiustizia sociale subita - l'emigrazione causata dalla crisi economica - da una grande parte della popolazione italiana, che fu all'origine della cosiddetta «diaspora italiana».
      Si è voluto individuare un anno, il 1960, come soglia temporale finale per circoscrivere l'area dei beneficiari, ma anche perché sostanzialmente, dopo questa data, le condizioni dell'emigrazione cambiarono notevolmente. Dopo il 1960, ancorché il fenomeno migratorio sia presente in Italia, esso non è più riconducibile a quello contraddistinto dalla classica, e purtroppo nota, «valigia di cartone legata con lo spago», ossia non si tratta più di un'emigrazione obbligata dalla situazione economico-sociale, ma di una nuova forma di mobilità geografica, volta a sfruttare migliori opportunità.
      L'assegno di riparazione storica è, per tanti emigrati italiani anziani, un'esigenza che si pone in maniera pressante ed improcrastinabile, ancora di più quando risiedono in Paesi colpiti da gravi crisi economiche e sociali.
      La sua necessità è stata ribadita più volte dal Consiglio generale degli italiani all'estero (ad esempio, nella Conferenza sull'assegno sociale, indetta nel 1992), con vari documenti, l'ultimo dei quali è quello della II Commissione Affari sociali, riunitasi il 6 luglio 2007, in cui si è proposto di elaborare una proposta di legge che riconosca il diritto ad un assegno solidale con valenza di «riparazione storica» di una ingiusta discriminazione; l'introduzione nell'ordinamento italiano di questo tipo di riconoscimento sociale è stata più volte sollecitata anche dai Comitati degli italiani all'estero e da tutte le forze istituzionali e sindacali, nonché dalle associazioni di mutua assistenza degli italiani all'estero.
      La presente proposta di legge, che nasce come risposta a quelle istanze, è in primo luogo un atto di giustizia sociale, che attribuirebbe ai soggetti destinatari un aiuto economico minimo, per superare le difficoltà di vita, nello stesso Paese che li ha accolti, al fine di evitare un secondo e totale sradicamento. Infatti, queste persone, spinte dalla necessità, a volte decidono di ritornare in Italia. Ma tornare a vivere nel proprio Paese, dopo anni di emigrazione, non vuol sempre dire tornare in famiglia e tra gli amici d'infanzia, anzi, in molti casi, purtroppo, significa solo, come accadde per l'esodo, un trasferimento per sopravvivere.
      In secondo luogo, istituendo il diritto all'assegno di riparazione storica, si otterrebbe anche un beneficio economico per lo Stato, in termini di riduzione di costi pubblici: questo per effetto della rinuncia ai numerosi rientri per poter accedere a diritti e a prestazioni assistenziali, giudicati mediamente superiori ai 20.000 euro annui a persona (da «Pagine» del 9 settembre 2006, Vitaliano Vita, presidente dell'Osservatorio per la diffusione della informazione e della cultura italiana - ODICI, autore, tra l'altro, di uno studio per la individuazione in America meridionale degli indigenti ultrasessantacinquenni residenti all'estero, fornito anche al Ministero degli affari esteri).
      Per inciso, si sottolinea che le soglie di accesso, come definite, restringono l'area dei potenziali beneficiari, il cui numero - stimato in 30.000 unità circa, sulla base dei dati del Ministero degli affari esteri del 2007 - andrà necessariamente riducendosi, per cause naturali, nel corso degli anni: cosicché il maggiore costo sopportato dal bilancio dello Stato nei primi anni di applicazione di questo provvedimento andrà, con il passare del tempo, via via diminuendo.
      L'approvazione della presente proposta di legge, mentre, da un lato, consentirebbe un uso più razionale delle risorse del bilancio dello Stato (l'irrazionalità anticostituzionale dell'attuale situazione è anche antieconomica), dall'altro colmerebbe l'iniqua, ma soprattutto anticostituzionale, assenza di tutela legislativa, tuttora persistente, nei confronti dei soggetti più deboli della nostra società, ovunque risiedano.
      Soggetti che, oltre all'iniziale sradicamento sociale, continuano a subire una discriminazione economica: infatti mentre lo Stato riconosce, ad esempio, il diritto ad un assegno sociale ai cittadini italiani e non che versino in stato di indigenza, purché residenti in Italia, non prevede alcuna forma di sostegno economico a favore di quegli italiani, residenti fuori dai confini nazionali, che si trovino nelle stesse condizioni.
      Su questo presupposto si ritiene che la previsione di spesa, per il primo anno di attuazione, sia di 60 milioni di euro.
      Dal secondo anno in poi, le ambasciate italiana, attraverso i consolati e in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane segnalate dalle ambasciate stesse, trasmetteranno al Ministero degli affari esteri, nei termini previsti, le domande pervenute e accolte, presso le rispettive sedi, consentendo un ulteriore aggiustamento e ricalcolo della spesa per l'anno successivo.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. È istituito l'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani nati in Italia emigrati all'estero fino al 31 dicembre 1960 e residenti all'estero.
      2. L'assegno spetta, a decorrere dall'anno 2009, ai cittadini italiani che hanno compiuto i sessantacinque anni di età e che possiedono un reddito individuale annuo non superiore a 3.500 euro e, se coniugati, un reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, non superiore a 5.000 euro.
      3. Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, ovunque prodotti, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno.
      4. A decorrere dall'anno 2009, le risorse rivenienti da revoche dei trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all'estero, conseguenti al decesso del beneficiario, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri, che le utilizza per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica.
      5. In fase di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2009, l'assegno di riparazione storica è erogato nel limite delle risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 4.
      6. A decorrere dall'anno 2010, le risorse da destinare alla corresponsione dell'assegno sono determinate annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Presentazione delle domande).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare alle sedi consolari, anche attraverso i patronati o le associazioni italiane individuati a tal fine dalle ambasciate italiane, le domande per il conseguimento dell'assegno di riparazione storica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'erogazione dell'assegno stesso.
      2. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

          a) una fotocopia autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato che certifichi la condizione di cittadino italiano residente all'estero, e di una certificazione di ingresso nel Paese ospitante in data anteriore al 31 dicembre 1960;

          b) un'autocertificazione comprovante il possesso di redditi non superiori ai limiti di cui all'articolo 1, comma 2;

          c) nel caso in cui i richiedenti percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, la documentazione relativa al loro ammontare, rilasciata dall'ente erogatore.

Art. 3.
(Importo dell'assegno).

      1. L'importo dell'assegno di riparazione storica è pari a quello dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4.
(Estinzione del diritto).

      1. Il diritto all'assegno di riparazione storica si estingue qualora il beneficiario:

          a) stabilisca la sua residenza in Italia;

          b) rinunci alla cittadinanza italiana;

          c) perda i requisiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 5.
(Disposizioni per la valutazione della spesa).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, a decorrere dall'anno 2010, i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane di cui all'articolo 2, comma 1, trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli affari esteri ogni elemento utile ai fini della determinazione delle risorse necessarie per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica nel corso dell'anno successivo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute presso le rispettive sedi consolari entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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