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PDL 1554

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1554



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAGLIA

Modifiche al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e altre disposizioni concernenti il trattamento pensionistico del personale militare riformato per causa di servizio

Presentata il 29 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ristabilisce un principio di equità nella corresponsione delle pensioni per causa di servizio che riguardano gli appartenenti alle Forze armate.
      La necessità di tali modifiche è frutto del mutato utilizzo dello strumento militare, con l'invio dei nostri uomini in veri e propri teatri di guerra. Si stanno adeguando il modello, le competenze, gli strumenti delle Forze armate: ne consegue che si deve adeguare anche il trattamento pensionistico, anche nella specifica fattispecie del personale riformato per causa di servizio.
      Finora solo l'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente fosse collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria, aveva diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di tale periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si era tenuto conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria.
      L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge estende tale trattamento al personale delle Forze armate collocato in pensione per motivi dipendenti da causa di servizio, allo scadere del periodo equivalente alla permanenza in ausiliaria.
      L'articolo 1, comma 2, prevede che al personale delle Forze armate collocato in pensione per infermità o inidoneità da causa di servizio, qualora il provvedimento di collocamento in pensione sia confermato da parte del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (che opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze), si corrisponda in misura automatica una maggiorazione di un decimo del trattamento di quiescenza. Tale precisazione si rende necessaria in seguito ad una sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 5699 del 2006) che, facendo riferimento alla novella introdotta dall'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ha respinto un appello perché «i giudizi espressi dalle commissioni mediche ospedaliere in sede di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ed i conseguenti provvedimenti adottati dall'amministrazione non pregiudicano né condizionano il giudizio del comitato per le pensioni privilegiate nei procedimenti tesi al riconoscimento dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata».
      L'articolo 2 riconosce al personale collocato in congedo per motivi di salute riconosciuti come dipendenti da causa di servizio, e che non abbia maturato la massima anzianità contributiva, l'incremento della percentuale maturata sino al conseguimento della misura massima dell'80 per cento.
      L'articolo 3, infine, provvede alla copertura finanziaria della legge attingendo al fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      Per i motivi esposti, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 56 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

      «Art. 56. - (Personale delle Forze armate collocato in pensione per cause di servizio). - 1. Il personale delle Forze armate collocato in pensione per motivi dipendenti da causa di servizio, allo scadere del periodo equivalente alla permanenza in ausiliaria, ha titolo alla riliquidazione della pensione, con il computo del predetto periodo, maggiorato dagli aumenti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e con applicazione del beneficio previsto dall'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113. I benefìci previsti dal presente articolo sono comulabili con quelli di cui all'articolo 55 della presente legge solo per il personale sottoposto alla ritenuta, prevista dall'articolo 141, analogamente a quanto avviene per il personale transitato in ausiliaria».

      2. All'articolo 67 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Al personale delle Forze armate collocato in pensione per infermità o inidoneità da causa di servizio, previa conferma del provvedimento da parte del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, è corrisposta d'ufficio una maggiorazione di un decimo del trattamento di quiescenza».

Art. 2.

      1. Al personale delle Forze armate, collocato in congedo per motivi di salute riconosciuti come dipendenti da causa di servizio che non ha maturato la massima anzianità contributiva, la percentuale effettivamente maturata è incrementata sino al conseguimento della misura massima dell'80 per cento.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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