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PDL 1441-ter-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI
   N. 1441-ter-A


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

dal ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

(Già articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441,
stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 5 agosto 2008)

(Relatore: RAISI)


NOTA:    La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 22 ottobre 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1441-ter, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito, e rilevato che esso:

                deriva dallo stralcio di un più ampio disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica e contiene 31 articoli riguardanti un ampio spettro di temi correlati alle attività produttive, prevedendo deleghe al Governo riguardanti la configurazione giuridica delle reti di impresa (articolo 3-bis); la programmazione negoziata e incentivi per lo sviluppo del territorio, la reindustrializzazione di aree di crisi, e per ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 5-bis, comma 2); la internazionalizzazione delle imprese (articolo 7, comma 1) e la riorganizzazione degli enti operanti nel medesimo settore dell'internazionalizzazione delle imprese (articolo 7, comma 2); l'adozione di disposizioni correttive e integrative del codice della proprietà industriale (articolo 13, comma 5), la localizzazione, costruzione ed esercizio di impianti di energia nucleare (articolo 15); il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria (articolo 31, comma 2), dell'Istituto per la promozione industriale (articolo 31-bis) e dell'attività della SACE S.p.a. (articolo 70);

                interviene su disposizioni legislative di recente approvazione, circostanza che costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

                contiene inoltre l'autorizzazione ad adottare un regolamento di delegificazione finalizzato a fissare condizioni e modalità operative dell'istituendo Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate (articolo 9, comma 4);

                qualifica espressamente gli accordi di programma di cui all'articolo 5 come «fonte regolamentare per gli interventi e gli adempimenti previsti», non apparendo chiari gli effetti di tale tipo di qualificazione stante la natura consensuale dello strumento; inoltre, l'articolo 31-ter introduce una nuova figura di legge a cadenza annuale («legge annuale per il mercato e la concorrenza») fissandone i contenuti, nonché i termini di presentazione alle Camere;

                incide, all'articolo 22-ter, in modo non testuale e limitatamente al 2009, sui criteri di calcolo del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, che sono attualmente fissati con decreto ministeriale;

                reca, all'articolo 5-bis, comma 6, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, commi 32 e 33, della legge n. 449 del 1997, formulata in modo non conforme a quanto prescritto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, secondo cui «deve risultare chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;

                contiene riferimenti normativi imprecisi o incompleti (ad esempio, l'articolo 5, ai commi 4, 6 e 9 richiama in tutto o in parte il decreto-legge n. 120 del 1989, facendo esclusivo riferimento alla relativa legge di conversione; andrebbe verificato il richiamo, all'articolo 16-bis, comma 16, al «nuovo regolamento approvato dal Parlamento europeo il 12 marzo 2008»; l'articolo 7, comma 2, lettera a) non fa esplicito riferimento al recente decreto-legge n. 85 del 2008) o erronei (il medesimo articolo 5, sempre al comma 9, richiama la legge n. 80 del 2005 in luogo del decreto-legge n. 35 del 2005 da essa convertito con modificazioni, citando peraltro l'articolo 8, comma 11, che non esiste; l'articolo 13-bis, comma 2, reca un riferimento al comma 4, che andrebbe invece sostituito con un richiamo al comma 1 del medesimo articolo; l'articolo 18-bis, comma 3, richiama l'articolo 52, commi 1 e 2 della legge finanziaria per il 2008, invece di richiamare l'articolo 2, comma 144, della medesima legge);

                utilizza formule abrogative generiche (ad esempio, al comma 6 dell'articolo 5) ovvero implicite (ad esempio, l'articolo 16-bis, al comma 2 sopprime il «Fondo Bombole Metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34» senza prevedere l'espressa abrogazione delle relative disposizioni istitutive; analogamente, il comma 14 sopprime il Comitato centrale metrico senza abrogare l'articolo 7 del regio decreto n. 206 del 1939, che lo istituiva);

                dispone un termine per l'esercizio di una delega, all'articolo 13, comma 5, che appare ristretto (30 dicembre 2008) anche in relazione alla procedura prevista per l'adozione dei decreti stessi; inoltre l'articolo 16-bis, comma 6-bis - che affida la nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa ad un decreto del Presidente del Consiglio «da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», dispone nel contempo che «il Consiglio di amministrazione di Sogin Spa decade dall'entrata in vigore della presente legge», operandosi così una soluzione di continuità tra la successione del Consiglio di amministrazione e il subentro della gestione commissariale;

                adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, all'articolo 5, comma 1, si prevede che gli accordi di programma sono «promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia»; l'articolo 5-bis, comma 2, n. 6 indica tra i criteri della delega anche lo «snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose»; l'articolo 15, comma 2, lettera g-quinquies), utilizza il termine inglese «decommissioning», che pure risulta già utilizzato in delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma che non si rinviene in atti normativi di rango primario; all'articolo 16-quater, al comma 2, compare l'espressione «criteri di merito economico» e, nel comma 4, la locuzione «nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al capoverso precedente»);

                sia nel titolo che nelle rubriche degli articoli 3-bis, 5-bis, 7, 13, 31, 31-bis e 70, il provvedimento non fa riferimento alla presenza di disposizioni di delega, in difformità da quanto prescritto dal paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; inoltre, la rubrica dell'articolo 5-bis non appare riferirsi anche ai contenuti del comma 7, che riguarda l'offerta di servizi turistici;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 3-bis - che inserisce, con una novella, una delega legislativa all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, e ne riprodude il contenuto si riformuli tale disposizione al fine di evidenziare le modifiche che si intendono apportare al citato articolo 6-bis, evitando sia la mera riproduzione testuale della norma attualmente vigente, sia la collocazione di una norma di delega all'interno del testo del decreto-legge n. 112 del 2008, circostanza che presenta profili dubbi in rapporto a quanto prescritto dall'articolo 15 comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988; in ogni caso, valuti la Commissione l'opportunità di procedere comunque a riformulare la disposizione del testo vigente dell'articolo 6-bis, comma 3, recante l'autorizzazione ad adottare regolamenti di delegificazione - riprodotta nel testo all'articolo 3-bis, comma 1, capoverso Art. 6-bis.1, comma 2, lettera b), n. 1) - in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, il quale dispone che la norma di autorizzazione al Governo deve indicare «le norme generali regolatrici della materia» e deve disporre «l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari»;

            all'articolo 5, si proceda - eventualmente mediante una novella dell'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria 2008 - ad un complessivo coordinamento tra i commi 10, 11 e 12 e quanto stabilito all'articolo 70-bis, in quanto tali normative dispongono in modo differente sulla destinazione di medesime risorse; in particolare, il comma 9 indica «in via prioritaria» la destinazione delle risorse di cui al citato comma 554, mentre il comma 11 indica, per il medesimo fondo, ulteriori destinazioni ed, infine, l'articolo 70-bis stabilisce ulteriori destinazioni del citato fondo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di fondere in un'unica disposizione le suddette norme, anche chiarendo se i citati commi 10 e 11 dell'articolo 5 riguardino esclusivamente somme disponibili e già accertate (quelle richiamate dal comma 12), configurandosi dunque una sorta di carattere transitorio delle disposizioni in commento;

            all'articolo 22-ter - ove si interviene in modo non testuale e limitatamente al 2009 sui criteri di calcolo del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti recati dal decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - si sopprima la norma, destinata ad apportare «modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di 'resistenza' ad interventi modificativi successivi» (punto e) delle raccomandazioni concernenti il paragrafo 3 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi);

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 9, comma 4 - che reca una disposizione di delegificazione, attribuendo l'adozione dei relativi decreti al Ministro dello sviluppo economico - si proceda a correggere il riferimento alla legge n. 400 del 1988, la quale prevede che i regolamenti di settore siano emanati come decreti ministeriali, ai sensi dall'articolo 17, comma 3 della legge stessa, e non, come reca il comma in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, che disciplina invece i regolamenti di delegificazione.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 5, comma 9 - che destina all'attuazione di accordi di programma esplicitamente richiamati «il fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, istituito per garantire la prosecuzione degli interventi volti alla risoluzione delle crisi industriali» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una modifica testuale del citato comma 30 della legge finanziaria 2006;

            all'articolo 5-bis, comma 1 - che prevede ulteriori contenuti del DPEF - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la legge n. 468 del 1978, al fine di inserire in essa le disposizioni concernenti i nuovi contenuti previsti per il documento di programmazione economico-finanziaria;

            all'articolo 5-bis, comma 4 - che interviene sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 al fine di assegnare al CIPE risorse e compiti di aggiornamento dei criteri e degli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la predetta disposizione contenuta nella legge finanziaria 2007;

            all'articolo 5-ter - recante una nuova disciplina dei consorzi agrari - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire una formula di coordinamento con la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006;

            all'articolo 9 - che disciplina l'utilizzo del «Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente le disposizioni che istituiscono il fondo e ne definiscono l'utilizzo, contenute nella legge n. 100 del 1990;

            all'articolo 13, comma 5, lettera b) - che indica tra i criteri e principi direttivi della delega ivi prevista anche la «individuazione del regime sanzionatorio derivante dall'applicazione dell'articolo 5» del decreto-legge n. 3 del 2006 di attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se le disposizioni citate costituiscano un parametro sufficiente per il legislatore delegato nella definizione dell'apparato sanzionatorio in materia;

            all'articolo 31, comma 1 - che attribuisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la facoltà di «aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuare nuove aree tecnologiche» - dovrebbe valutarsi se lo strumento del decreto ministeriale ivi previsto sia congruo in relazione alla finalità di individuare o modificare aree tecnologiche che, come esplicitamente risulta nella disposizione in commento, sono «indicate dall'articolo 1, comma 842» della legge n. 296 del 2006».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-ter Governo, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

            considerato che il provvedimento in esame contiene disposizioni riconducibili ad ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa dello Stato;

            considerato, in particolare, che il provvedimento contiene misure di rilevante carattere macroeconomico, volte al sostegno ed al rilancio dell'economia nazionale e che le disposizioni in esso contenute possono essere ricondotte in via prevalente alla materia «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che, nel sistema delle competenze legislative disegnato dall'articolo 117 della Costituzione, la materia della «tutela della concorrenza», secondo la giurisprudenza costituzionale, si caratterizza per la natura funzionale, individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata, valendo a legittimare l'intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale;

            considerato pertanto che, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale, la natura «trasversale» della competenza statale in materia di «tutela della concorrenza» fa in modo che essa «si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi - alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni - connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese»;

            tenuto conto del fatto che, in presenza di un intreccio di competenze che non possa risolversi sulla base di un criterio di prevalenza di una materia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha posto in luce la necessità di attivare procedimenti destinati ad integrare il parametro della leale collaborazione, in particolare attraverso il sistema delle Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali, all'interno del quale «si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse locali»;

            considerate le disposizioni in materia di energia, recate dagli articoli 13-bis, 15, 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-sexies, 17, 17-bis, 18, 22-bis del provvedimento in esame;

            tenuto conto, in proposito, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ma che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2004, ha ammesso la legittimità costituzionale della normativa statale di dettaglio in materia di energia, applicando il principio dell'attrazione in sussidiarietà elaborato nella sentenza n. 303 del 2003;

            valutato, in particolare, l'articolo 7, che nel prevedere i princìpi ed i criteri direttivi della delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, alla lettera b) del comma 1 dispone il coordinamento degli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, senza prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

        all'articolo 7, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali interessati.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

                sottolineata l'esigenza che le modifiche introdotte alla legislazione penale in tema di lotta alla contraffazione, in relazione sia all'aumento delle pene che alla riformulazione di fattispecie penali, sia conforme al quadro sanzionatorio complessivo della legislazione vigente,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) approfondisca e valuti la Commissione di merito la coerenza dell'entità delle sanzioni edittali penali delle fattispecie di cui agli articoli 473 e 472 contenute nel Capo II del codice penale, modificata dall'articolo 10 del testo, rispetto alle altre fattispecie contenute nel medesimo Capo nonché la coerenza e la portata delle modifiche agli articoli 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633;

            b) verifichi la portata normativa dell'aggravante di cui all'articolo 474-bis in relazione al rapporto con il reato associativo di cui all'articolo 416 anche alla luce della giurisprudenza circa gli elementi di tale reato;

            c) valuti il rapporto tra il nuovo articolo 517-ter e le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 297 del 2004;

            d) accerti gli effetti, sotto il profilo delle sanzioni applicabili, delle modifiche introdotte dall'articolo 12, comma 2, lettera a), volto a sopprimere le parole «salvo che il fatto costituisca reato» nonché con riferimento al caso in cui l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1441-ter, recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441 in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2008 - così come modificato nel corso dell'esame in sede referente;

            rilevato che il provvedimento in titolo è parte coerente di un progetto complessivo di attuazione degli obiettivi e delle linee strategiche di politica economica dell'Italia, quali definite a partire dal Documento di programmazione economico-finanziaria e in particolare con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

            considerato che le norme di competenza della III Commissione, contenute nel disegno di legge in titolo, attengono alla questione dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, con ciò intendendo una pluralità di attività - tra le quali rientrano l'azione di politica estera per la promozione delle imprese nazionali all'estero, l'assistenza e la consulenza alle imprese svolta all'estero, il sostegno ad iniziative di penetrazione commerciale - che ha per protagonista l'intera Amministrazione dello Stato e, in particolare per la loro funzione di snodo, la rete diplomatico-consolare insieme all'Istituto per il Commercio Estero;

            in tale contesto valutato significativo l'inserimento, contenuto all'articolo 3-bis, tra i criteri per l'esercizio della delega in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa, la definizione di modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionale dei prodotti italiani, nonché la previsione, con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi, di una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

            considerata cruciale la previsione, recata dal nuovo comma 10 dell'articolo 5, della destinazione di risorse, previste dalla Legge finanziaria per il 2008, all'internazionalizzazione - con particolare riguardo all'operatività degli Sportelli Italia ed all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all'estero (lettera a) - e agli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento dell'evento G8 da tenersi in Italia nel 2009 (lettera d);

            considerati altresì assai rilevanti gli articoli 6, in materia di semplificazione delle procedure nell'ambito dell'Accordo - quadro con le università e degli accordi di settore nel campo della internazionalizzazione, e 7 per il riordino della normativa e degli enti che operano nel campo della internazionalizzazione delle imprese italiane;

            ritenuto a tal proposito rilevante sottolineare che la delega per il riordino, di cui all'articolo 7, avviene in base al principio della maggiore funzionalità degli enti, tenuto conto delle esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano, in ambito internazionale, con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

            esaminato, inoltre, l'articolo 8 che novella il comma 6-bis, articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, concernente la gestione, da parte della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), di fondi regionali con finalità di capitale di rischio, al fine di potenziare gli strumenti di supporto all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare attenzione rivolta alle PMI del Sud del Paese;

            osservato, in particolare, che le disposizioni, di cui all'articolo 9, istituiscono presso la Tesoreria dello Stato, un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, assegnandone la gestione alla SIMEST Spa nell'intento di rafforzare progetti di internazionalizzazione mediante società costituite da raggruppamenti di piccole e medie imprese;

            valutata assai significativa nel novero delle disposizioni in materia di energia nucleare, la istituzione, prevista dall'articolo 16-ter, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, la quale, ai sensi del comma 4, «mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione;

            rilevato che l'articolo 70, al comma 1, reca una delega al governo al fine di operare sull'attività svolta dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) a favore del comparto dell'internazionalizzazione e della competitività dell'economia italiana;

            considerato, infine, l'intervento a sostegno della rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero, ai sensi dell'articolo 70-bis;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il complesso delle attività poste in essere per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano contempli una sinergia sistematica tra le amministrazioni del Ministero degli affari esteri e del Ministero per lo sviluppo economico, nella piena valorizzazione delle specifiche professionalità ed expertise maturate sul territorio dalle rispettive reti estere.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto,

            rilevato che ai fini di una puntuale verifica degli effetti finanziari di alcune delle disposizioni recate dal provvedimento, come modificato dalla Commissione di merito, sarebbe stato opportuno disporre di puntuali elementi di quantificazione e che in assenza di tali elementi può consentirsi alle norme in questione soltanto in quanto le stesse esplicitamente prevedono che la fruizione di regimi di favore avvenga nei limiti delle risorse disponibili presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Tali considerazioni valgono, in particolare, per gli articoli 5 e 17, che prevedono specificamente che ai relativi interventi si faccia fronte con le risorse dell'Agenzia;

            relativamente all'istituzione, prevista all'articolo 16-sexies, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, appare necessario acquisire puntuali elementi informativi per valutare compiutamente gli oneri che ne possono derivare, al fine di verificare la idoneità della clausola di invarianza di cui al comma 7;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:

                per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005, previsto dal comma 9 dell'articolo 5, non risultano disponibilità, se non a titolo di residui, per cui occorre sostituire tale previsione facendo riferimento alle disponibilità dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti;

                è possibile assicurare adeguata copertura finanziaria agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 16-ter apportando alcune integrazioni e modifiche al testo di tale articolo;

            considerato che:

                l'oggetto della delega di cui all'articolo 15 concerne anche questioni di carattere economico-finanziario, quali i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e la corresponsione di misure compensative alle popolazioni nei cui territori verrebbero localizzati impianti di produzione elettrica nucleare, per cui appare opportuno prevedere che gli schemi di decreto siano trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze finanziarie;

                l'assimilazione, di cui all'articolo 5-ter, dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente, le quali godono di un regime fiscale agevolato, non ingeneri un contenzioso per violazione della vigente disciplina comunitaria;

                la previsione della destinazione alle piccole e medie imprese di risorse non inferiori al 50 per cento di quelle previste nell'ambito della programmazione negoziata e degli incentivi, di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis, potrebbe risultare non compatibile con altri criteri di ripartizione previsti da specifiche disposizioni;

                non è chiaro se la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 5-bis sia suscettibile di determinare minori entrate per gli enti locali connesse a procedure di autorizzazione per le strutture turistico-ricettive;

                la partecipazione della cassa depositi e prestiti ai consorzi per lo sviluppo degli impianti di energia nucleare, prevista all'articolo 16, comma 1-bis, non può che avere carattere eventuale, al fine di evitare conseguenze negative per la finanza pubblica, in particolare in relazione all'eventuale riclassificazione della cassa ai fini del conto consolidato della pubblica amministrazione;

                la trasformazione dell'IPI in ente pubblico strumentale, prevista all'articolo 31-bis, appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica a fronte dei quali la clausola di invarianza di cui al comma 2, lettera d), potrebbe non risultare sufficiente;

            nel presupposto che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis abbiano natura meramente programmatica, in quanto volte esclusivamente a definire le modalità di individuazione degli interventi prioritari in materia di fabbisogno energetico, e non comportino, neppure per effetto della prevista approvazione del CIPE, la diretta destinazione di specifiche risorse all'attuazione di tali interventi;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 3, sostituire le parole: «del regime di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,» con le seguenti: «del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120»;

            b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

            c) al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

            d) al comma 9 sopprimere le parole da: «Il fondo» fino a: «è destinato» e dopo le parole: «con la normativa di cui al presente articolo» inserire le seguenti: «si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.»;

        all'articolo 5-bis apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, alinea, dopo le parole: «ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato»;

            b) al comma 2, n. 9) dopo le parole: «quote di risorse» inserire le seguenti: «che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità»;

        all'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1-bis) dopo le parole: «competenti per materia» aggiungere le seguenti: «e per le conseguenze di carattere finanziario»;

            b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

        all'articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole: «sono individuati» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica» e dopo le parole: «intensivi di energia elettrica ed» inserire la seguente: «eventualmente» e sostituire le parole: «La percentuale» con le seguenti: «L'eventuale percentuale»;

        all'articolo 16-ter apportare le seguenti modificazioni:

            al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «organizzativa, finanziaria e contabile»;

            al comma 9, sopprimere le parole «In sede di prima applicazione, e comunque per l'anno 2009»; e dopo le parole: «dell'ISPRA e dell'ENEA», inserire le seguenti: «ai sensi del comma 15-bis»;

            al comma 15, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 15-bis. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.»;

            dopo il comma 15, inserire il seguente: «15-bis: «Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare ed introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, quantificati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla tabella C della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e relative proiezioni.»;

            sostituire il comma 16 con il seguente:

        «16. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;

            dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»;

            nonché con le seguenti ulteriori condizioni:

                a) si sopprima il comma 7 dell'articolo 5-bis;

                b) provveda la Commissione di merito ad acquisire puntuali elementi di informazione sugli effetti che potrebbero derivare, in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria e al rischio di eventuali procedure di infrazione, dall'assimilazione dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente previste all'articolo 5-ter, tenuto conto peraltro che le condizioni finanziarie in cui versano i consorzi agrari escludono che si determini una perdita di gettito;

                c) all'articolo 22-ter, dopo le parole «All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009,»;

                d) si sopprima l'articolo 31-bis;

        e con le seguenti osservazioni:

            con riferimento all'articolo 16-bis, si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis per quanto concerne, rispettivamente, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni di Sogin Spa e il commissariamento della stessa società;

            con riferimento all'articolo 16-quater, valuti la Commissione di merito la opportunità di stabilire che ai fini della definizione dei criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile si assicuri una riduzione della relativa voce tariffaria a carico degli utenti in modo da evitare ingiustificate penalizzazioni.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 5-bis, comma 6, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, commi 32 e 33, della legge n. 449 del 2007, in materia di revoca delle agevolazioni in favore delle imprese, volta a chiarire che le predette revoche, disposte dal Ministero dell'industria, costituiscono titolo per l'iscrizione al ruolo anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, espungendo dal testo il riferimento all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, dal momento che il predetto decreto del Presidente della Repubblica è stato abrogato dal decreto legislativo n. 112 del 1999;

            b) con riferimento all'articolo 70-bis, il quale stabilisce che le risorse derivanti dalla revoca delle agevolazioni in favore dell'imprenditoria giovanile del Mezzogiorno sono prioritariamente destinate a garantire l'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quelle dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5, che già intervengono sulla medesima materia prevedendo la destinazione prioritaria di tali risorse anche ad altre finalità.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge collegato C. 1441-ter recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito;

            tenuto conto che l'articolo 16-sexies definisce l'istituzione di una nuova Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES) senza prevedere il necessario coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 16-sexies, commi 1 e 4, appare necessario prevedere, insieme al Ministro dello sviluppo economico, il coinvolgimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della vigilanza dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, e dell'adozione del decreto di attuazione.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, Territorio e Lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge n. 1441-ter, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

            considerato che esso contiene diverse disposizioni di significativo interesse, vertenti su materie di competenza della VIII Commissione;

            rilevata, a tal fine, l'esigenza di apportare talune modifiche al testo del provvedimento, in modo da renderlo maggiormente coerente con la disciplina vigente e da garantire una effettiva ed efficiente attuazione delle misure in esso contenute, che sia coerente con le politiche ambientali del Paese,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) nell'ambito della revisione delle procedure autorizzative per la costruzione dei rigassificatori, di cui all'articolo 16-bis, occorre specificare, nell'ultimo periodo del comma 15, capoverso comma 3, che il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve intendersi come aggiuntivo rispetto a quello del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

            b) al comma 18 del citato articolo 16-bis, che rinnova la disciplina per il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, prevedendo procedure semplificate per il rilascio della relativa autorizzazione, si segnala la necessità di prevedere un parere vincolante della regione interessata nell'ambito della procedura di autorizzazione;

            c) all'articolo 16-ter, occorre prevedere che i costi per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare non gravino sulle risorse attualmente stanziate per l'ISPRA, anche per evitare contraddizioni con le misure finanziarie già individuate con l'articolo 16-quinquies;

            d) all'articolo 16-quater, si raccomanda di sopprimere il comma 7, che prevede il riconoscimento per un periodo non inferiore a dieci anni del regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, in quanto si ritiene che la norma proposta potrebbe irrigidire il regime di sostegno verso un'unica forma di produzione di energia, e, quindi, pregiudicare la disponibilità di risorse per l'incentivazione della produzione di energia rinnovabile;

            e) all'articolo 17, comma 2, che opportunamente prevede la promozione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento della CO2 emessa dagli impianti termoelettrici, con oneri parzialmente a carico degli operatori, si ritiene opportuno estendere tali misure, in via sperimentale, anche per il sequestro della CO2 nei giacimenti di idrocarburi in terraferma, a fine ciclo di coltivazione;

        e con le seguenti osservazioni:

            1) all'articolo 16-ter, comma 14, si ritiene che il testo originario dell'emendamento del Governo, che prevedeva l'emanazione del Regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, fosse preferibile, perché maggiormente coerente con il ruolo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare medesimo;

            2) all'articolo 16-sexies, commi 1 e 4, è opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1441-ter, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-ter, «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) con riferimento alla nuova fattispecie di reato di contraffazione di indicazioni dei prodotti agrolimentari [articolo 517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e)], si preveda espressamente la possibilità di disporre anche il sequestro e la confisca delle attrezzature utilizzate. Si prevedano altresì sanzioni interdittive per i professionisti che hanno partecipato alla commissione del reato;

            2) si segnala l'opportunità di prevedere una norma di interpretazione autentica in materia di ICI del seguente tenore:

        «L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993».


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1441-ter, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»,

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 1441-ter Governo, in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

            considerato che le materia «commercio con l'estero» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono in settori di esclusiva competenza statale, quali l'»ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione;

            valutate le previsioni dell'articolo 3-bis del provvedimento, che apporta modifiche alla disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendone in particolare l'applicazione alle reti di imprese collocate all'interno dei distretti produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo dei medesimi distretti, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse; valutate altresì le previsioni che richiedono la previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e che vengano sentite le regioni interessate, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi;

            considerato l'articolo 5 del testo, che dispone che, al fine di assicurare l'efficacia delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni ed enti locali, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma; e che prevede altresì che alla individuazione delle aree o distretti di crisi nelle quali realizzare gli interventi provvede con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

            considerato l'articolo 5-bis, che prevede che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente, la cui individuazione è definita attraverso un piano predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sottoposto all'approvazione del CIPE;

            rilevato l'articolo 7, che conferisce al Governo una prima delega per l'adozione di decreti legislativi tesi al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese, dettando specifici principi e criteri direttivi tra cui il coordinamento delle misure di competenza dello Stato con quelle delle regioni; nonché una seconda delega volta al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, sulla base di principi e i criteri direttivi quali in particolare l'adeguamento delle disposizioni legislative regolanti i singoli enti all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

            considerato l'articolo 15, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di riassetto normativo della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare;

            rilevato l'articolo 31 in materia di progetti di innovazione industriale (PII), che attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche ovvero di aggiornare quelle già individuate, provvedendo di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i ministri per la semplificazione amministrativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché si preveda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico volto alla individuazione delle aree o distretti di crisi nelle quali realizzare gli interventi sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome;

            b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 15 del testo, l'opportunità di rimodulare la norma affinché sia garantito un maggiore coinvolgimento del ruolo delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata nella localizzazione, sul territorio nazionale, di impianti di produzione elettrica nucleare;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di promuovere iniziative legislative volte a ricondurre le norme generali in materia di commercio con l'estero e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia in apposite leggi-quadro di settore che enuncino e determinino i principi fondamentali, afferenti alla competenza statale, atteso che su tali materie spetta alle regioni la potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Artt. 1-2.
.................................................
.................................................
.................................................
 

Art. 3.
(Distretti produttivi e reti di imprese).
 

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese.

      Soppresso.

      2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese, quale libera aggregazione di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.  
      3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) al comma 366, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie,»

sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,»;  

          b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

 

              «1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

 

              2) rimane ferma la facoltà per le regioni e per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri»;

 

          c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,»;

          d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,».

      4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317» sono soppresse.
      5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Art. 3-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).
 

      1. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

 

      «Art. 6-bis. - (Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese). - 1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto della normativa comuntaria e dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

          a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;

 

          b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;

            c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);
 

          d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionali dei prodotti italiani;

 

          e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;

 

          f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi dall'Italia, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

 

          g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività di impresa;

 

          h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1 del presente decreto.

 

      2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro due mesi dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi.

 

      Art. 6-bis.1. - (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei distretti produttivi,

  come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, alle reti di imprese di cui all'articolo 6-bis collocate all'interno dei distretti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.
 

      2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al comma 366, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";

 

          b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

 

          "1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

 

          2) rimane ferma la facoltà per le regioni e per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure

  amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri";
 

          c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";

 

          d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,".

 

      3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317"sono soppresse.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 4.
.................................................
.................................................
.................................................
 

Art. 5.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione).

Art. 5.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipula con le regioni e gli altri soggetti interessati specifici accordi di programma

      1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo

per la reindustrializzazione, che prevedono interventi di agevolazione, proposti e attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, secondo le direttive emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 8, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di:

          a) accompagnare le azioni di reindustrializzazione delle aree industriali inquinate, nel quadro degli interventi di all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

          b) favorire interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente;

          c) promuovere iniziative per la riqualificazione di aree interessate da complesse situazioni di crisi, con impatti significativi per la politica industriale nazionale.

      2. Gli interventi di reindustrializzazione di cui al comma 1, lettera a), sono effettuati secondo le procedure previste all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, lettere b) e c), è effettuata sulla base di criteri definiti con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. Gli interventi di reindustrializzazione da realizzare, ai sensi del comma 1, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, possono riguardare interventi di incentivazione per sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese esistenti, la promozione e la creazione di nuove iniziative imprenditoriali nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione e di ristrutturazione strettamente connessi.
      5. Gli interventi per la reindustrializzazione possono prevedere anche l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa,

sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
      2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 8, l'accordo di programma costituisce fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.
      3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 8, l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, di seguito denominata Agenzia, mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
      4. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio
nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Per l'attivazione delle iniziative e degli interventi di reindustrializzazione previsti sono stipulati specifici accordi di programma con le regioni interessate, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Gli accordi di programma costituiscono fonte regolamentare per la definizione delle modalità attuative degli interventi di competenza dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
      6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2008.
      7. Le disposizioni di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, in contrasto con il presente articolo sono abrogate. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei contratti sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e individua le risorse da destinare allo scopo a legislazione vigente nonché le eventuali risorse che possono essere utilizzate direttamente dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa nell'ambito delle proprie disponibilità. Con lo stesso decreto sono impartite all'Agenzia medesima le direttive di cui al comma 1.
nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      5. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti ed organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di risanamento di aree o distretti industriali dismessi da destinarsi ai nuovi investimenti produttivi.
      6. All'individuazione delle aree o dei distretti di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, recante agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.
      7. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia.
      8. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo ed impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      9. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle
  risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia per l'attivazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa: accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la Società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 7 milioni di euro alla regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva di Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 8 milioni di euro alla regione Campania per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2005 n. 80, a sostegno degli investimenti di piccole e medie imprese che si insediano nelle aree o distretti industriali resi disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi.
        10. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:
            a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli unici all'estero ed all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all'estero;
            b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali;
            c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
            d) degli interventi nel settore delle comunicazioni con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8 da tenersi in Italia nel 2009.
 

      11. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree o distretti tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 10, sono individuate quelle relative all'Information and communication technology, all'industria aerospaziale e all'ambiente.

        12. Gli interventi di cui al comma 10 sono realizzati a valere direttamente sulle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.
 
Art. 5-bis.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).
        1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sottoposto all'approvazione del
  CIPE. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente e di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo il piano è approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009.
        2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
            a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione e erogazione delle agevolazioni, e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione;
            b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
            c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
            d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
            e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;
            f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
            g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
            h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazioni di crisi;
            i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità non inferiori al 50 per cento.
        3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.
        4. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate dal CIPE, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro. Per l'utilizzo delle risorse stanziate
  ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
        5. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole «con delibera del CIPE,» è inserita la parola: «adottata» e, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,».
        6. L'articolo 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
        7. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente per l'esercizio della attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.
 

Art. 5-ter.
(Disciplina dei consorzi agrari).
 

      1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi

  agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa l'autorità di vigilanza può revocare l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 6.
(Internazionalizzazione delle imprese).

Art. 6.
(Internazionalizzazione delle imprese).

      1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

          a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il Ministro dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente»;

          b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali,» sono soppresse.

Art. 7.
(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese).

Art. 7.
(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

          a) identica;

          b) coordinare gli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

          b) identica;

          c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

          c) identica.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del

          a) identica;

1998, e successive modificazioni, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

          b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

          b) identica;

          c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.

          c) identica.

      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.

      3. Identico.

Art. 8.
(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa).

Art. 8.
(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate

      «6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate

da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico può provvedere, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 9.
(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa).

Art. 9.
(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa).

      1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

      Identico.

      2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo  
1998, n. 143, e successive modificazioni, a interventi di sviluppo delle esportazioni.  
      3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.  
      4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

Art. 10.
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale).

Art. 10.
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

          a) identica;

      «Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.

 
      Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nell'usurpazione, ne fa altrimenti uso.
      Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili»;
          b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:           b) identica;

      «Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.

      Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000 chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al primo comma.
      Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473»;

          c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:

          c) identica;

      «Art. 474-bis. - (Aggravante specifica). - La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate.

      Art. 474-ter. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.

      Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il  
reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.  
      Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 se si tratta di cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.  
      Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale»;

          d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

          d) identica;

          e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis è aggiunto il seguente:

          e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis è aggiunto il seguente:

      «Art. 517-ter. - (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.

      «Art. 517-ter. - (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.

      Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio dello Stato.       Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio dello Stato.
      Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 517-bis».       Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis e al secondo comma dell'articolo 517-bis».

      2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».

      2. Identico.

      3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono inserite le seguenti: «, e per i delitti di cui agli       3. Identico.
articoli 473 e 474 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis del medesimo codice,».  

Art. 11.
(Beni contraffatti).

      Soppresso.

      1. All'articolo 392 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

      2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

      «8-bis. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, comma 2-bis, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni sottoposti a sequestro è assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».

Art. 12.
(Contrasto della contraffazione).

Art. 12.
(Contrasto della contraffazione).

      1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».

      1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, primo comma, e 517-ter, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».

      2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       2. Identico.

          a) nel primo periodo:

 

              1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

 

              2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

 

              3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

 

          b) il secondo periodo è soppresso;

 

          c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

 

      3. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8-bis, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

      Soppresso.

      «8-ter. Nelle indagini per i reati di cui agli articoli 473, 474 e 517-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di misure cautelari, personali e reali, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore».

Art. 13.
(Proprietà industriale).

Art. 13.
(Proprietà industriale).

      1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      1. Identico.

      «3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

 

      2. L'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

      2. Identico.

      «1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

 
 

      3. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

 

          a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza

  sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie che presentano ragioni di connessione anche impropria con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
 

          b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99;

 

          c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

 

          d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».

      3. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

      4. Identico.

      «Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

 

      5. Il comma 2 dell'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

 

      «2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate

  dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza».
 

      6. La disposizione di cui all'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.

      4. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.       7. Identico.
 

      8. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale. Sono inoltre attribuiti allo stesso Consiglio i seguenti compiti:

 

          a) monitorare i fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli;

 

          b) studiare misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale che realizzino un enforcement effettivo dei diritti di proprietà industriale;

 

          c) sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando

  la conoscenza della regolamentazione dei Paesi esteri con una informativa continua nonché assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;
            d) sviluppare azioni di sensibilizzazione dei consumatori e dei lavoratori;
 

          e) elaborare ogni anno un piano d'azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati;

 

          f) favorire azioni di coordinamento con altre strutture omologhe di Paesi esteri.

 

      9. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie fra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da quattro rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Ministero della difesa; da un rappresentante del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministero della giustizia. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione delle tematiche trattate, rappresentanti delle imprese e dei produttori senza diritto di voto.

        10. Le modalità di funzionamento del Consiglio di cui al comma 8 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali. Le attività di segreteria sono svolte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
        11. La partecipazione al Consiglio di cui al comma 8 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità,
  o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 8 a 10 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dal presente articolo, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:       12. Identico:

          a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;

          a) identica;

          b) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria e internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

          b) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in particolare a quella intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuare il regime sanzionatorio derivante dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

          c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

          c) identica;

          d) prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione.

          d) identica.

      6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      13. Identico.

 

Art. 13-bis.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi).
        1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni devono specificare nelle offerte ai clienti le formule e i criteri adottati per la definizione dei prezzi fornendo indicazioni complete e trasparenti circa i costi attesi con riferimento al profilo di domanda del cliente qualora disponibile ovvero a tipologie simili di clienti, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.
 

Art. 13-ter.
(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale).
        1. Per l'anno 2008 le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
        2. Per l'anno 2008 gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 33,8 milioni di euro, a valere sulle
  risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 14.
.................................................
.................................................
.................................................

Art. 15.
(Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate).

Art. 15.
(Delega al Governo in materia nucleare).

      1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2008, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.

      1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per le discipline della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Con i decreti di cui al presente comma sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi

  per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:       2. Identico:

          a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

          a) identica;

          b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

          b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

          c) riconoscimento di benefìci diretti alle famiglie e alle imprese residenti nel territorio circostante al sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;

          c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;

          d) previsione che, nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, si applichino le disposizioni dell'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

          d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;

 

          e) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;

            f) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui
  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
            g) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
            h) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione europea siano automaticamente valide in Italia;
            i) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
            l) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
            m) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;
            n) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi.
        3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
        4. Nel comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole «fonti energetiche rinnovabili», sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

      3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

      5. Identico.

      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.
(Energia nucleare).

Art. 16.
(Energia nucleare).

      1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. Con le stesse modalità sono, altresì, stabiliti le procedure autorizzative

      1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.

e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al periodo precedente.  
        2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali utilizzatori intensivi di energia elettrica ed, eventualmente, in quota minoritaria dalla Cassa Depositi e Prestiti. L'eventuale percentuale della quota posseduta dalla Cassa Depositi e Prestiti viene definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
 

Art. 16-bis.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico).
        1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici Spa e alle sue controllate. Il Gestore dei Servizi Elettrici Spa e le sue controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e adeguano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto societario.
        2. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11
  febbraio 1998, n. 32, la Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Le funzioni esercitate dal fondo bombole metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, dall'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto) di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 28 ottobre 1977, n. 44.
        4. Le funzioni e i compiti attribuiti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono trasferiti all'Acquirente Unico S.p.A, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, che sono trasferite al Gestore dei servizi elettrici Spa.
        5. I soggetti indicati ai commi 3 e 4 succedono a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale.
        6. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Sogin S.p.A. prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda di Sogin S.p.A. ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.
        7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il Consiglio di amministrazione della Sogin Spa in
  carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.
        8. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario preparato con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, conterrà in particolare:
            a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra funzioni e compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
            b) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuate e in fase di avvio con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
            c) meccanismi ed incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni e grandi centri commerciali;
            d) definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia, dell'industria e del trasporto. Il tutto, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente.
        9. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono soppresse.
        10. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle
  fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, certezza e trasparenza dell'azione amministrativa.
        11. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
        12. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali», sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».
        13. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, alla fine del secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Dalla
  comunicazione ai comuni interessati dell'avviso dell'avvio del procedimento, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento»;
 

          b) dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:

        «4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi su elettrodotti esistenti, consistenti in riparazione, rimozione e sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
        4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1500 e che utilizzino il medesimo tracciato ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino modifiche della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo.
        4-septies. La denuncia di inizio attività costituisce presupposto del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
        4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo
  inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico, ed in copia ai comuni interessati, la denuncia di inizio attività accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche.
        4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
        4-decies. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
        4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico, e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
        4-duodecies. È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
        4-terdecies. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività».
        14. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: «la costruzione
  e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi», sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta».
        15. L'articolo 46 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:
 

      «Art. 46. (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). 1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di 200 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresa la concessione demaniale, fatta salva la successiva adozione e aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione di conclusione del procedimento costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e
  delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente il consiglio comunale entro il termine perentorio di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.
        3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente il progetto di variante di piano regolatore portuale ed il progetto di terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo provvedimento è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale».
        16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data.
        17. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 16.
        18. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
        «77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni
  statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, ed ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.
        78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'Ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
        79. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
        80. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
        81. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.
        82. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazioni degli
  strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al comma 81 ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 80, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o il cui rappresentante non esprima in tale sede definitivamente la volontà».
 

      19. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificate dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

        20. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, come modificato dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 273, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, è soppresso.
        21. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
        22. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento COM(2006)850 definitivo nonché l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo le procedure di cui al predetto comma.
 

Art. 16-ter.
(Agenzia per la sicurezza nucleare).
        1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.
        2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.
        3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di cui al successivo comma 15. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare.
        4. L'Agenzia per la sicurezza nucleare garantisce la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. Le linee
  guida e i criteri di funzionamento dell'Agenzia sono stabiliti dal Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione.
        5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare. In particolare:
            a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche statali in riferimento alle attività di cui al comma 1, sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
            b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
            c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni d'esercizio siano rispettate;
            d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;
            e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili per il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
            f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
            g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di violazioni, irrogare
  sanzioni pecuniarie di importo compreso tra i 25 mila ed i 150 milioni di euro, nonché sospendere e revocare le autorizzazioni;
            h) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie;
            i) l'Agenzia svolge attività di informazione tecnico-scientifica verso il pubblico e nelle scuole, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai casi di emergenza.
        6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. Il Presidente del consiglio dei ministri nomina direttamente il presidente, due componenti su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due componenti su designazione del Ministro dello sviluppo economico. Prima dell'adozione del decreto di nomina, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono esser effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza, sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia.
        7. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
        8. Sono organi dell'Agenzia il presidente, i membri e il Collegio dei revisori
  dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti.
        9. I compensi spettanti ai componenti degli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti a valere con le risorse allo stato disponibili dell'ISPRA e dell'ENEA ai sensi del comma 16.
        10. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sette anni.
        11. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia ed il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.
        12. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico il presidente, i membri dell'Agenzia ed il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione ditale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari ad
  una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro centocinquantamila e non superiore a euro dieci milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
        13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.
        14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni.
        15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, verranno individuate le risorse di personale dell'organico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento
  all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 16. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.
        16. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare ed introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, quantificati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e relative proiezioni.
        17. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio
  preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
        18. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui comma 14, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, o dall'articolazione organizzativa dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.
        19. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con lo stesso decreto, potrà essere nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del Presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.
        20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 16-quater.
(Misure per l'efficienza del settore energetico).
        1. La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5
  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
        2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.
        3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.
        4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonché il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione ed i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al periodo precedente. Le società di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi sulle piattaforme
  di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del presente comma.
        5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la società Acquirente Unico Spa garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.
        6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente Unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza ed economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma precedente. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è stabilita la data di assunzione da parte dell'Acquirente Unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al comma precedente.
        7. Nelle aree caratterizzate da una limitata interconnessione con le reti elettrica e dei gasdotti, temporaneamente e comunque sino alla loro completa realizzazione ed integrazione con la rete nazionale, al fine di elevare il livello di concorrenza nel mercato elettrico, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure finalizzate ad ampliare l'offerta di energia e la concorrenza del mercato elettrico, anche mediante strumenti quali la acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale (Virtual Power Plant).
        8. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Paesi membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
  emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al capoverso precedente.
        9. Per le diverse tipologie di impianto di cui al provvedimento CIP 6/92 e successive modifiche e integrazioni, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile, da applicare a conclusione del periodo di riconoscimento dell'ulteriore componente di cui al titolo II, punto 3, dello stesso provvedimento, al fine di rendere coerenti tali aggiornamenti con l'evoluzione dei costi di produzione delle diverse tipologie di impianto e con la salvaguardia della redditività degli investimenti effettuati.
        10. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.
        11. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche, è di 10 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione od accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.
        12. Per le tipologie di misuratori diverse da quelle di cui al comma precedente installati presso le utenze domestiche la validità dei bolli metrici apposti è di 15 anni decorrenti dall'anno della relativa apposizione.
        13. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione, o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti
  a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.
        14. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori ed alla relativa normativa nazionale e comunitaria di riferimento, le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE».
        15. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori.
 
Art. 16-quinquies.
(Funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
        1. Per garantire il funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, anche durante la fase commissariale tendente ad assicurarne l'avvio, sui capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, confluiscono, oltre alle somme assegnate, nella misura stabilita per il 2008, sul capitolo già intestato all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, anche le somme già assegnate nel 2008 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nell'ambito di quelle stanziate sul relativo capitolo di bilancio.
 
Art. 16-sexies.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENES).
        1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia
  nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES).
        2. L'ENES è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla pre stazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
        3. L'ENES opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico. L'ENES svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 6 del presente articolo, è soppresso.
        4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ENES. In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
        5. La denominazione «Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
  sviluppo economico sostenibile (ENES)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque pre sente, la denominazione di «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)».
        6. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ENES, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.
        7. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.
(Promozione dell'innovazione nel settore energetico).

Art. 17.
(Promozione dell'innovazione nel settore energetico).

      1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un Piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

      1. Identico.

      2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:       2. Identico:

          a) realizzazione di un progetto dimostrativo sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

          a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici nonché, in via sperimentale, anche per il sequestro dell'anidride carbonica nei giacimenti di idrocarburi in terraferma, a fine di coltivazione, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili;

          b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER).

          b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER) nonché ad accordi bilaterali internazionali di cooperazione energetica e nucleare;

 

          c) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        3. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle
  attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.
 
Art. 17-bis.
(Elettrodotti aerei).
        1. Alla parte II, allegato III, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «elettrodotti» è inserita la seguente: «aerei».

Art. 18.
(Tutela giurisdizionale).

Art. 18.
(Tutela giurisdizionale).

      1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia. La giurisdizione di cui al presente comma si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente garantiti.

      1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia.

      2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.       2. Identico.
        3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
      3. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare.       4. Identico.
      4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della       5. Identico.
finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 18-bis.
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare).
        1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, dopo il n. 7), il seguente:
            «7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare; nel successivo allegato III, al punto c)-bis, sono aggiunte, dopo le parole: "energia elettrica", le parole: "sulla terraferma"».
        2. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.
        3. Nella tabella 2 richiamata all'articolo 2, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il valore del coefficiente 1,1 di cui al numero 1-bis della stessa tabella, riferito alla fonte eolica offshore, è sostituito dal valore 1,6.

Artt. 19-21.
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Art. 22.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

      Soppresso.

      1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario

 
in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.  
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono princìpi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
      3. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
      4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,» sono soppresse.  
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.  
      6. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.  
 

Art. 22-bis.
(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione).
        1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità è limitata fino a 30 mc, sono adeguati alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31 dicembre 2009.
 
Art. 22-ter.
(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti).
        1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, va inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite fra le singole camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per il 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di
  cui al presente comma si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo per pari importo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Artt. 23-30.
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Art. 31.
(Progetti di innovazione industriale).

Art. 31.
(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare nuove aree tecnologiche ovvero aggiornare o modificare quelle già individuate e, a decorrere dall'anno 2009, l'individuazione di nuove aree tecnologiche o l'aggiornamento di quelle individuate può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
      2. All'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità,» sono soppresse.
      3. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «,

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009 l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente,

sentiti i Ministri» fino a: «in cui gli stessi concorrono,» sono soppresse.
      4. All'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «i Ministri dell'università» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'università»;

          b) le parole: «, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali,» sono soppresse;

          c) i periodi secondo, terzo e quarto sono soppressi.

dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra enti e Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economia generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all'innovazione, alla ricerca ed alla formazione del personale qualificato;

            b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;
            c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno al sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività ed in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;
            d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione
  alla destinazione del personale, in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per la articolazione delle attività di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);
            e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle Stazioni sperimentali, con previsione della adozione a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche, e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione della articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;
            f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese ed al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi ed i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;
            g) previsione della possibilità di stipula da parte delle stazioni sperimentali di convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità ed i criteri definiti nello statuto;
            h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera
  d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo ed all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed individuando espressamente le norme abrogate;
            i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
            l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 e che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, sia nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.
        3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
        4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
 

Art. 31-bis.
(Riordino dell'Istituto per la promozione industriale).
        1. Al fine di assicurare adeguati strumenti per il supporto, l'analisi, l'ideazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione
  e la competitività del sistema produttivo nazionale, l'Istituto per la promozione industriale è costituito in ente pubblico strumentale al Ministero dello sviluppo economico.
        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale si provvede a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 1, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, compresa l'invarianza della spesa e senza maggiori oneri per il bilancio statale:
            a) liquidare l'associazione Istituto per la promozione industriale ai sensi del vigente statuto;
            b) assicurare continuità all'azione e mantenere gli attuali livelli occupazionali;
            c) finalizzare la funzione della promozione industriale al supporto dell'analisi, ideazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche al fine di garantire l'integrazione dell'azione dei diversi livelli di governo e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, evitando eventuali sovrapposizioni con i compiti assolti da altri enti, istituti o agenzie pubblici;
            d) assicurare che il processo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
            e) fissare le modalità di esercizio della vigilanza e del potere di indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico;
            f) definire i criteri e le modalità per l'attivazione di rapporti operativi con altre amministrazioni pubbliche centrali e locali diverse dal ministero dello sviluppo economico.
        3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorso tale termine il Governo può comunque procedere. Successivamente lo schema è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro 40 giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può comunque essere emanato.
 

Art. 31-ter.
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
        1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
        2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n.287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
        3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
            a) norme di immediata applicazione, al fine di dare attuazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività
  economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;
            b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
            c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
            d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano te proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
            e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
        4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
            a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;
            b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
            c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicandone i motivi.
        5. All'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno».

Artt. 32-69.
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Art. 70.
(SACE Spa).

Art. 70.
(SACE Spa).
      1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della SACE Spa a sostegno della internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere:

      1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della SACE Spa a sostegno della internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere:

          a) la separazione tra le attività che la SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avente ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;

          a) identica;

          b) la possibilità che le due attività di cui alla lettera a) siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;

          b) identica;

          c) la possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato possono partecipare anche soggetti interessati all'attività o all'investimento.

          c) la possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato possono partecipare anche soggetti interessati all'attività o all'investimento purché non in evidente conflitto di interessi.

      2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.

      Soppresso.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       2. Identico.
 

Art. 70-bis.
(Internazionalizzazione delle imprese, sostegno alla rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero).
        1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 5, sono altresì destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Artt. 71-75.
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