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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1441-ter-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-ter, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito, e rilevato che esso:
deriva dallo stralcio di un più ampio disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica e contiene 31 articoli riguardanti un ampio spettro di temi correlati alle attività produttive, prevedendo deleghe al Governo riguardanti la configurazione giuridica delle reti di impresa (articolo 3-bis); la programmazione negoziata e incentivi per lo sviluppo del territorio, la reindustrializzazione di aree di crisi, e per ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 5-bis, comma 2); la internazionalizzazione delle imprese (articolo 7, comma 1) e la riorganizzazione degli enti operanti nel medesimo settore dell'internazionalizzazione delle imprese (articolo 7, comma 2); l'adozione di disposizioni correttive e integrative del codice della proprietà industriale (articolo 13, comma 5), la localizzazione, costruzione ed esercizio di impianti di energia nucleare (articolo 15); il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria (articolo 31, comma 2), dell'Istituto per la promozione industriale (articolo 31-bis) e dell'attività della SACE S.p.a. (articolo 70);
interviene su disposizioni legislative di recente approvazione, circostanza che costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
contiene inoltre l'autorizzazione ad adottare un regolamento di delegificazione finalizzato a fissare condizioni e modalità operative dell'istituendo Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate (articolo 9, comma 4);
qualifica espressamente gli accordi di programma di cui all'articolo 5 come «fonte regolamentare per gli interventi e gli adempimenti previsti», non apparendo chiari gli effetti di tale tipo di qualificazione stante la natura consensuale dello strumento; inoltre, l'articolo 31-ter introduce una nuova figura di legge a cadenza annuale («legge annuale per il mercato e la concorrenza») fissandone i contenuti, nonché i termini di presentazione alle Camere;
incide, all'articolo 22-ter, in modo non testuale e limitatamente al 2009, sui criteri di calcolo del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, che sono attualmente fissati con decreto ministeriale;
reca, all'articolo 5-bis, comma 6, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, commi 32 e 33, della legge n. 449 del 1997, formulata in modo non conforme a quanto prescritto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, secondo cui «deve risultare chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;
contiene riferimenti normativi imprecisi o incompleti (ad esempio, l'articolo 5, ai commi 4, 6 e 9 richiama in tutto o in parte il decreto-legge n. 120 del 1989, facendo esclusivo riferimento alla relativa legge di conversione; andrebbe verificato il richiamo, all'articolo 16-bis, comma 16, al «nuovo regolamento approvato dal Parlamento europeo il 12 marzo 2008»; l'articolo 7, comma 2, lettera a) non fa esplicito riferimento al recente decreto-legge n. 85 del 2008) o erronei (il medesimo articolo 5, sempre al comma 9, richiama la legge n. 80 del 2005 in luogo del decreto-legge n. 35 del 2005 da essa convertito con modificazioni, citando peraltro l'articolo 8, comma 11, che non esiste; l'articolo 13-bis, comma 2, reca un riferimento al comma 4, che andrebbe invece sostituito con un richiamo al comma 1 del medesimo articolo; l'articolo 18-bis, comma 3, richiama l'articolo 52, commi 1 e 2 della legge finanziaria per il 2008, invece di richiamare l'articolo 2, comma 144, della medesima legge);
utilizza formule abrogative generiche (ad esempio, al comma 6 dell'articolo 5) ovvero implicite (ad esempio, l'articolo 16-bis, al comma 2 sopprime il «Fondo Bombole Metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34» senza prevedere l'espressa abrogazione delle relative disposizioni istitutive; analogamente, il comma 14 sopprime il Comitato centrale metrico senza abrogare l'articolo 7 del regio decreto n. 206 del 1939, che lo istituiva);
dispone un termine per l'esercizio di una delega, all'articolo 13, comma 5, che appare ristretto (30 dicembre 2008) anche in relazione alla procedura prevista per l'adozione dei decreti stessi; inoltre l'articolo 16-bis, comma 6-bis - che affida la nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa ad un decreto del Presidente del Consiglio «da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», dispone nel contempo che «il Consiglio di amministrazione di Sogin Spa decade dall'entrata in vigore della presente legge», operandosi così una soluzione di continuità tra la successione del Consiglio di amministrazione e il subentro della gestione commissariale;
adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, all'articolo 5, comma 1, si prevede che gli accordi di programma sono «promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia»; l'articolo 5-bis, comma 2, n. 6 indica tra i criteri della delega anche lo «snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose»; l'articolo 15, comma 2, lettera g-quinquies), utilizza il termine inglese «decommissioning», che pure risulta già utilizzato in delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma che non si rinviene in atti normativi di rango primario; all'articolo 16-quater, al comma 2, compare l'espressione «criteri di merito economico» e, nel comma 4, la locuzione «nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al capoverso precedente»);
sia nel titolo che nelle rubriche degli articoli 3-bis, 5-bis, 7, 13, 31, 31-bis e 70, il provvedimento non fa riferimento alla presenza di disposizioni di delega, in difformità da quanto prescritto dal paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; inoltre, la rubrica dell'articolo 5-bis non appare riferirsi anche ai contenuti del comma 7, che riguarda l'offerta di servizi turistici;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 3-bis - che inserisce, con una novella, una delega legislativa all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, e ne riprodude il contenuto si riformuli tale disposizione al fine di evidenziare le modifiche che si intendono apportare al citato articolo 6-bis, evitando sia la mera riproduzione testuale della norma attualmente vigente, sia la collocazione di una norma di delega all'interno del testo del decreto-legge n. 112 del 2008, circostanza che presenta profili dubbi in rapporto a quanto prescritto dall'articolo 15 comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988; in ogni caso, valuti la Commissione l'opportunità di procedere comunque a riformulare la disposizione del testo vigente dell'articolo 6-bis, comma 3, recante l'autorizzazione ad adottare regolamenti di delegificazione - riprodotta nel testo all'articolo 3-bis, comma 1, capoverso Art. 6-bis.1, comma 2, lettera b), n. 1) - in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, il quale dispone che la norma di autorizzazione al Governo deve indicare «le norme generali regolatrici della materia» e deve disporre «l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari»;
all'articolo 5, si proceda - eventualmente mediante una novella dell'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria 2008 - ad un complessivo coordinamento tra i commi 10, 11 e 12 e quanto stabilito all'articolo 70-bis, in quanto tali normative dispongono in modo differente sulla destinazione di medesime risorse; in particolare, il comma 9 indica «in via prioritaria» la destinazione delle risorse di cui al citato comma 554, mentre il comma 11 indica, per il medesimo fondo, ulteriori destinazioni ed, infine, l'articolo 70-bis stabilisce ulteriori destinazioni del citato fondo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di fondere in un'unica disposizione le suddette norme, anche chiarendo se i citati commi 10 e 11 dell'articolo 5 riguardino esclusivamente somme disponibili e già accertate (quelle richiamate dal comma 12), configurandosi dunque una sorta di carattere transitorio delle disposizioni in commento;
all'articolo 22-ter - ove si interviene in modo non testuale e limitatamente al 2009 sui criteri di calcolo del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti recati dal decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - si sopprima la norma, destinata ad apportare «modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di 'resistenza' ad interventi modificativi successivi» (punto e) delle raccomandazioni concernenti il paragrafo 3 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 9, comma 4 - che reca una disposizione di delegificazione, attribuendo l'adozione dei relativi decreti al Ministro dello sviluppo economico - si proceda a correggere il riferimento alla legge n. 400 del 1988, la quale prevede che i regolamenti di settore siano emanati come decreti ministeriali, ai sensi dall'articolo 17, comma 3 della legge stessa, e non, come reca il comma in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, che disciplina invece i regolamenti di delegificazione.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 5, comma 9 - che destina all'attuazione di accordi di programma esplicitamente richiamati «il fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, istituito per garantire la prosecuzione degli interventi volti alla risoluzione delle crisi industriali» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una modifica testuale del citato comma 30 della legge finanziaria 2006;
all'articolo 5-bis, comma 1 - che prevede ulteriori contenuti del DPEF - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la legge n. 468 del 1978, al fine di inserire in essa le disposizioni concernenti i nuovi contenuti previsti per il documento di programmazione economico-finanziaria;
all'articolo 5-bis, comma 4 - che interviene sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 al fine di assegnare al CIPE risorse e compiti di aggiornamento dei criteri e degli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la predetta disposizione contenuta nella legge finanziaria 2007;
all'articolo 5-ter - recante una nuova disciplina dei consorzi agrari - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire una formula di coordinamento con la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006;
all'articolo 9 - che disciplina l'utilizzo del «Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente le disposizioni che istituiscono il fondo e ne definiscono l'utilizzo, contenute nella legge n. 100 del 1990;
all'articolo 13, comma 5, lettera b) - che indica tra i criteri e principi direttivi della delega ivi prevista anche la «individuazione del regime sanzionatorio derivante dall'applicazione dell'articolo 5» del decreto-legge n. 3 del 2006 di attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se le disposizioni citate costituiscano un parametro sufficiente per il legislatore delegato nella definizione dell'apparato sanzionatorio in materia;
all'articolo 31, comma 1 - che attribuisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la facoltà di «aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuare nuove aree tecnologiche» - dovrebbe valutarsi se lo strumento del decreto ministeriale ivi previsto sia congruo in relazione alla finalità di individuare o modificare aree tecnologiche che, come esplicitamente risulta nella disposizione in commento, sono «indicate dall'articolo 1, comma 842» della legge n. 296 del 2006».
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-ter Governo, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
considerato che il provvedimento in esame contiene disposizioni riconducibili ad ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa dello Stato;
considerato, in particolare, che il provvedimento contiene misure di rilevante carattere macroeconomico, volte al sostegno ed al rilancio dell'economia nazionale e che le disposizioni in esso contenute possono essere ricondotte in via prevalente alla materia «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che, nel sistema delle competenze legislative disegnato dall'articolo 117 della Costituzione, la materia della «tutela della concorrenza», secondo la giurisprudenza costituzionale, si caratterizza per la natura funzionale, individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata, valendo a legittimare l'intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale;
considerato pertanto che, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale, la natura «trasversale» della competenza statale in materia di «tutela della concorrenza» fa in modo che essa «si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi - alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni - connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese»;
tenuto conto del fatto che, in presenza di un intreccio di competenze che non possa risolversi sulla base di un criterio di prevalenza di una materia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha posto in luce la necessità di attivare procedimenti destinati ad integrare il parametro della leale collaborazione, in particolare attraverso il sistema delle Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali, all'interno del quale «si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse locali»;
considerate le disposizioni in materia di energia, recate dagli articoli 13-bis, 15, 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-sexies, 17, 17-bis, 18, 22-bis del provvedimento in esame;
tenuto conto, in proposito, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ma che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2004, ha ammesso la legittimità costituzionale della normativa statale di dettaglio in materia di energia, applicando il principio dell'attrazione in sussidiarietà elaborato nella sentenza n. 303 del 2003;
valutato, in particolare, l'articolo 7, che nel prevedere i princìpi ed i criteri direttivi della delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, alla lettera b) del comma 1 dispone il coordinamento degli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, senza prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali;
esprime
con la seguente osservazione:
all'articolo 7, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali interessati.
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
sottolineata l'esigenza che le modifiche introdotte alla legislazione penale in tema di lotta alla contraffazione, in relazione sia all'aumento delle pene che alla riformulazione di fattispecie penali, sia conforme al quadro sanzionatorio complessivo della legislazione vigente,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) approfondisca e valuti la Commissione di merito la coerenza dell'entità delle sanzioni edittali penali delle fattispecie di cui agli articoli 473 e 472 contenute nel Capo II del codice penale, modificata dall'articolo 10 del testo, rispetto alle altre fattispecie contenute nel medesimo Capo nonché la coerenza e la portata delle modifiche agli articoli 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633;
b) verifichi la portata normativa dell'aggravante di cui all'articolo 474-bis in relazione al rapporto con il reato associativo di cui all'articolo 416 anche alla luce della giurisprudenza circa gli elementi di tale reato;
c) valuti il rapporto tra il nuovo articolo 517-ter e le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 297 del 2004;
d) accerti gli effetti, sotto il profilo delle sanzioni applicabili, delle modifiche introdotte dall'articolo 12, comma 2, lettera a), volto a sopprimere le parole «salvo che il fatto costituisca reato» nonché con riferimento al caso in cui l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale.
La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1441-ter, recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441 in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2008 - così come modificato nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che il provvedimento in titolo è parte coerente di un progetto complessivo di attuazione degli obiettivi e delle linee strategiche di politica economica dell'Italia, quali definite a partire dal Documento di programmazione economico-finanziaria e in particolare con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
considerato che le norme di competenza della III Commissione, contenute nel disegno di legge in titolo, attengono alla questione dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, con ciò intendendo una pluralità di attività - tra le quali rientrano l'azione di politica estera per la promozione delle imprese nazionali all'estero, l'assistenza e la consulenza alle imprese svolta all'estero, il sostegno ad iniziative di penetrazione commerciale - che ha per protagonista l'intera Amministrazione dello Stato e, in particolare per la loro funzione di snodo, la rete diplomatico-consolare insieme all'Istituto per il Commercio Estero;
in tale contesto valutato significativo l'inserimento, contenuto all'articolo 3-bis, tra i criteri per l'esercizio della delega in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa, la definizione di modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionale dei prodotti italiani, nonché la previsione, con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi, di una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;
considerata cruciale la previsione, recata dal nuovo comma 10 dell'articolo 5, della destinazione di risorse, previste dalla Legge finanziaria per il 2008, all'internazionalizzazione - con particolare riguardo all'operatività degli Sportelli Italia ed all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all'estero (lettera a) - e agli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento dell'evento G8 da tenersi in Italia nel 2009 (lettera d);
considerati altresì assai rilevanti gli articoli 6, in materia di semplificazione delle procedure nell'ambito dell'Accordo - quadro con le università e degli accordi di settore nel campo della internazionalizzazione, e 7 per il riordino della normativa e degli enti che operano nel campo della internazionalizzazione delle imprese italiane;
ritenuto a tal proposito rilevante sottolineare che la delega per il riordino, di cui all'articolo 7, avviene in base al principio della maggiore funzionalità degli enti, tenuto conto delle esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano, in ambito internazionale, con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
esaminato, inoltre, l'articolo 8 che novella il comma 6-bis, articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, concernente la gestione, da parte della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), di fondi regionali con finalità di capitale di rischio, al fine di potenziare gli strumenti di supporto all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare attenzione rivolta alle PMI del Sud del Paese;
osservato, in particolare, che le disposizioni, di cui all'articolo 9, istituiscono presso la Tesoreria dello Stato, un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, assegnandone la gestione alla SIMEST Spa nell'intento di rafforzare progetti di internazionalizzazione mediante società costituite da raggruppamenti di piccole e medie imprese;
valutata assai significativa nel novero delle disposizioni in materia di energia nucleare, la istituzione, prevista dall'articolo 16-ter, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, la quale, ai sensi del comma 4, «mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione;
rilevato che l'articolo 70, al comma 1, reca una delega al governo al fine di operare sull'attività svolta dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) a favore del comparto dell'internazionalizzazione e della competitività dell'economia italiana;
considerato, infine, l'intervento a sostegno della rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero, ai sensi dell'articolo 70-bis;
esprime
con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il complesso delle attività poste in essere per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano contempli una sinergia sistematica tra le amministrazioni del Ministero degli affari esteri e del Ministero per lo sviluppo economico, nella piena valorizzazione delle specifiche professionalità ed expertise maturate sul territorio dalle rispettive reti estere.
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto,
rilevato che ai fini di una puntuale verifica degli effetti finanziari di alcune delle disposizioni recate dal provvedimento, come modificato dalla Commissione di merito, sarebbe stato opportuno disporre di puntuali elementi di quantificazione e che in assenza di tali elementi può consentirsi alle norme in questione soltanto in quanto le stesse esplicitamente prevedono che la fruizione di regimi di favore avvenga nei limiti delle risorse disponibili presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Tali considerazioni valgono, in particolare, per gli articoli 5 e 17, che prevedono specificamente che ai relativi interventi si faccia fronte con le risorse dell'Agenzia;
relativamente all'istituzione, prevista all'articolo 16-sexies, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, appare necessario acquisire puntuali elementi informativi per valutare compiutamente gli oneri che ne possono derivare, al fine di verificare la idoneità della clausola di invarianza di cui al comma 7;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:
per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005, previsto dal comma 9 dell'articolo 5, non risultano disponibilità, se non a titolo di residui, per cui occorre sostituire tale previsione facendo riferimento alle disponibilità dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti;
è possibile assicurare adeguata copertura finanziaria agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 16-ter apportando alcune integrazioni e modifiche al testo di tale articolo;
considerato che:
l'oggetto della delega di cui all'articolo 15 concerne anche questioni di carattere economico-finanziario, quali i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e la corresponsione di misure compensative alle popolazioni nei cui territori verrebbero localizzati impianti di produzione elettrica nucleare, per cui appare opportuno prevedere che gli schemi di decreto siano trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze finanziarie;
l'assimilazione, di cui all'articolo 5-ter, dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente, le quali godono di un regime fiscale agevolato, non ingeneri un contenzioso per violazione della vigente disciplina comunitaria;
la previsione della destinazione alle piccole e medie imprese di risorse non inferiori al 50 per cento di quelle previste nell'ambito della programmazione negoziata e degli incentivi, di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis, potrebbe risultare non compatibile con altri criteri di ripartizione previsti da specifiche disposizioni;
non è chiaro se la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 5-bis sia suscettibile di determinare minori entrate per gli enti locali connesse a procedure di autorizzazione per le strutture turistico-ricettive;
la partecipazione della cassa depositi e prestiti ai consorzi per lo sviluppo degli impianti di energia nucleare, prevista all'articolo 16, comma 1-bis, non può che avere carattere eventuale, al fine di evitare conseguenze negative per la finanza pubblica, in particolare in relazione all'eventuale riclassificazione della cassa ai fini del conto consolidato della pubblica amministrazione;
la trasformazione dell'IPI in ente pubblico strumentale, prevista all'articolo 31-bis, appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica a fronte dei quali la clausola di invarianza di cui al comma 2, lettera d), potrebbe non risultare sufficiente;
nel presupposto che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis abbiano natura meramente programmatica, in quanto volte esclusivamente a definire le modalità di individuazione degli interventi prioritari in materia di fabbisogno energetico, e non comportino, neppure per effetto della prevista approvazione del CIPE, la diretta destinazione di specifiche risorse all'attuazione di tali interventi;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sostituire le parole: «del regime di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,» con le seguenti: «del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120»;
b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
c) al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
d) al comma 9 sopprimere le parole da: «Il fondo» fino a: «è destinato» e dopo le parole: «con la normativa di cui al presente articolo» inserire le seguenti: «si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.»;
all'articolo 5-bis apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, alinea, dopo le parole: «ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato»;
b) al comma 2, n. 9) dopo le parole: «quote di risorse» inserire le seguenti: «che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità»;
all'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis) dopo le parole: «competenti per materia» aggiungere le seguenti: «e per le conseguenze di carattere finanziario»;
b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
all'articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole: «sono individuati» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica» e dopo le parole: «intensivi di energia elettrica ed» inserire la seguente: «eventualmente» e sostituire le parole: «La percentuale» con le seguenti: «L'eventuale percentuale»;
all'articolo 16-ter apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «organizzativa, finanziaria e contabile»;
al comma 9, sopprimere le parole «In sede di prima applicazione, e comunque per l'anno 2009»; e dopo le parole: «dell'ISPRA e dell'ENEA», inserire le seguenti: «ai sensi del comma 15-bis»;
al comma 15, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 15-bis. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.»;
dopo il comma 15, inserire il seguente: «15-bis: «Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare ed introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, quantificati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla tabella C della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e relative proiezioni.»;
sostituire il comma 16 con il seguente:
«16. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»;
nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
a) si sopprima il comma 7 dell'articolo 5-bis;
b) provveda la Commissione di merito ad acquisire puntuali elementi di informazione sugli effetti che potrebbero derivare, in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria e al rischio di eventuali procedure di infrazione, dall'assimilazione dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente previste all'articolo 5-ter, tenuto conto peraltro che le condizioni finanziarie in cui versano i consorzi agrari escludono che si determini una perdita di gettito;
c) all'articolo 22-ter, dopo le parole «All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009,»;
d) si sopprima l'articolo 31-bis;
e con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 16-bis, si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis per quanto concerne, rispettivamente, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni di Sogin Spa e il commissariamento della stessa società;
con riferimento all'articolo 16-quater, valuti la Commissione di merito la opportunità di stabilire che ai fini della definizione dei criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile si assicuri una riduzione della relativa voce tariffaria a carico degli utenti in modo da evitare ingiustificate penalizzazioni.
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 5-bis, comma 6, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, commi 32 e 33, della legge n. 449 del 2007, in materia di revoca delle agevolazioni in favore delle imprese, volta a chiarire che le predette revoche, disposte dal Ministero dell'industria, costituiscono titolo per l'iscrizione al ruolo anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, espungendo dal testo il riferimento all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, dal momento che il predetto decreto del Presidente della Repubblica è stato abrogato dal decreto legislativo n. 112 del 1999;
b) con riferimento all'articolo 70-bis, il quale stabilisce che le risorse derivanti dalla revoca delle agevolazioni in favore dell'imprenditoria giovanile del Mezzogiorno sono prioritariamente destinate a garantire l'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quelle dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5, che già intervengono sulla medesima materia prevedendo la destinazione prioritaria di tali risorse anche ad altre finalità.
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge collegato C. 1441-ter recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito;
tenuto conto che l'articolo 16-sexies definisce l'istituzione di una nuova Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES) senza prevedere il necessario coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 16-sexies, commi 1 e 4, appare necessario prevedere, insieme al Ministro dello sviluppo economico, il coinvolgimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della vigilanza dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, e dell'adozione del decreto di attuazione.
La VIII Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge n. 1441-ter, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;
considerato che esso contiene diverse disposizioni di significativo interesse, vertenti su materie di competenza della VIII Commissione;
rilevata, a tal fine, l'esigenza di apportare talune modifiche al testo del provvedimento, in modo da renderlo maggiormente coerente con la disciplina vigente e da garantire una effettiva ed efficiente attuazione delle misure in esso contenute, che sia coerente con le politiche ambientali del Paese,
esprime
con le seguenti condizioni:
a) nell'ambito della revisione delle procedure autorizzative per la costruzione dei rigassificatori, di cui all'articolo 16-bis, occorre specificare, nell'ultimo periodo del comma 15, capoverso comma 3, che il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve intendersi come aggiuntivo rispetto a quello del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) al comma 18 del citato articolo 16-bis, che rinnova la disciplina per il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, prevedendo procedure semplificate per il rilascio della relativa autorizzazione, si segnala la necessità di prevedere un parere vincolante della regione interessata nell'ambito della procedura di autorizzazione;
c) all'articolo 16-ter, occorre prevedere che i costi per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare non gravino sulle risorse attualmente stanziate per l'ISPRA, anche per evitare contraddizioni con le misure finanziarie già individuate con l'articolo 16-quinquies;
d) all'articolo 16-quater, si raccomanda di sopprimere il comma 7, che prevede il riconoscimento per un periodo non inferiore a dieci anni del regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, in quanto si ritiene che la norma proposta potrebbe irrigidire il regime di sostegno verso un'unica forma di produzione di energia, e, quindi, pregiudicare la disponibilità di risorse per l'incentivazione della produzione di energia rinnovabile;
e) all'articolo 17, comma 2, che opportunamente prevede la promozione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento della CO2 emessa dagli impianti termoelettrici, con oneri parzialmente a carico degli operatori, si ritiene opportuno estendere tali misure, in via sperimentale, anche per il sequestro della CO2 nei giacimenti di idrocarburi in terraferma, a fine ciclo di coltivazione;
e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 16-ter, comma 14, si ritiene che il testo originario dell'emendamento del Governo, che prevedeva l'emanazione del Regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, fosse preferibile, perché maggiormente coerente con il ruolo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare medesimo;
2) all'articolo 16-sexies, commi 1 e 4, è opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1441-ter, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia,
esprime
La XIII Commissione,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-ter, «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»,
esprime
con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento alla nuova fattispecie di reato di contraffazione di indicazioni dei prodotti agrolimentari [articolo 517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e)], si preveda espressamente la possibilità di disporre anche il sequestro e la confisca delle attrezzature utilizzate. Si prevedano altresì sanzioni interdittive per i professionisti che hanno partecipato alla commissione del reato;
2) si segnala l'opportunità di prevedere una norma di interpretazione autentica in materia di ICI del seguente tenore:
«L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993».
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1441-ter, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»,
esprime
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1441-ter Governo, in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
considerato che le materia «commercio con l'estero» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono in settori di esclusiva competenza statale, quali l'»ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione;
valutate le previsioni dell'articolo 3-bis del provvedimento, che apporta modifiche alla disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendone in particolare l'applicazione alle reti di imprese collocate all'interno dei distretti produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo dei medesimi distretti, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse; valutate altresì le previsioni che richiedono la previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e che vengano sentite le regioni interessate, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi;
considerato l'articolo 5 del testo, che dispone che, al fine di assicurare l'efficacia delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni ed enti locali, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma; e che prevede altresì che alla individuazione delle aree o distretti di crisi nelle quali realizzare gli interventi provvede con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
considerato l'articolo 5-bis, che prevede che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente, la cui individuazione è definita attraverso un piano predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sottoposto all'approvazione del CIPE;
rilevato l'articolo 7, che conferisce al Governo una prima delega per l'adozione di decreti legislativi tesi al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese, dettando specifici principi e criteri direttivi tra cui il coordinamento delle misure di competenza dello Stato con quelle delle regioni; nonché una seconda delega volta al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, sulla base di principi e i criteri direttivi quali in particolare l'adeguamento delle disposizioni legislative regolanti i singoli enti all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
considerato l'articolo 15, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di riassetto normativo della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare;
rilevato l'articolo 31 in materia di progetti di innovazione industriale (PII), che attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche ovvero di aggiornare quelle già individuate, provvedendo di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i ministri per la semplificazione amministrativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché si preveda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico volto alla individuazione delle aree o distretti di crisi nelle quali realizzare gli interventi sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome;
b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 15 del testo, l'opportunità di rimodulare la norma affinché sia garantito un maggiore coinvolgimento del ruolo delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata nella localizzazione, sul territorio nazionale, di impianti di produzione elettrica nucleare;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di promuovere iniziative legislative volte a ricondurre le norme generali in materia di commercio con l'estero e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia in apposite leggi-quadro di settore che enuncino e determinino i principi fondamentali, afferenti alla competenza statale, atteso che su tali materie spetta alle regioni la potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
TESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese. | Soppresso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese, quale libera aggregazione di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) al comma 366, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie,»
b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri»;
c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,»;
d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,».
1. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:
«Art. 6-bis. - (Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese). - 1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto della normativa comuntaria e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;
b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;
d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionali dei prodotti italiani;
e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi dall'Italia, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;
g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività di impresa;
h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1 del presente decreto.
2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro due mesi dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi.
Art. 6-bis.1. - (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei distretti produttivi,
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";
b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure
c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";
d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,".
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317"sono soppresse.
1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipula con le regioni e gli altri soggetti interessati specifici accordi di programma
1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo
a) accompagnare le azioni di reindustrializzazione delle aree industriali inquinate, nel quadro degli interventi di all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) favorire interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente;
c) promuovere iniziative per la riqualificazione di aree interessate da complesse situazioni di crisi, con impatti significativi per la politica industriale nazionale.
2. Gli interventi di reindustrializzazione di cui al comma 1, lettera a), sono effettuati secondo le procedure previste all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree o distretti tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 10, sono individuate quelle relative all'Information and communication technology, all'industria aerospaziale e all'ambiente.
1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi
1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il Ministro dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente»;
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali,» sono soppresse.
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
a) identica;
b) coordinare gli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
b) identica;
c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
c) identica.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del
a) identica;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
b) identica;
c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.
c) identica.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.
3. Identico.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
1. Identico:
«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate
«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
Identico.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:
a) identica;
«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
«Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
c) identica;
«Art. 474-bis. - (Aggravante specifica). - La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate.
Art. 474-ter. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.
d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;
d) identica;
e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis è aggiunto il seguente:
e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 517-ter. - (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
«Art. 517-ter. - (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».
2. Identico.
Soppresso.
1. All'articolo 392 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, comma 2-bis, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni sottoposti a sequestro è assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, primo comma, e 517-ter, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».
a) nel primo periodo:
1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;
2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;
3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8-bis, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:
Soppresso.
«8-ter. Nelle indagini per i reati di cui agli articoli 473, 474 e 517-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di misure cautelari, personali e reali, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore».
1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1. Identico.
«3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».
2. L'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
2. Identico.
«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».
3. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».
3. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
4. Identico.
«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».
5. Il comma 2 dell'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate
6. La disposizione di cui all'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
8. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale. Sono inoltre attribuiti allo stesso Consiglio i seguenti compiti:
a) monitorare i fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli;
b) studiare misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale che realizzino un enforcement effettivo dei diritti di proprietà industriale;
c) sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando
e) elaborare ogni anno un piano d'azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati;
f) favorire azioni di coordinamento con altre strutture omologhe di Paesi esteri.
9. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie fra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da quattro rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Ministero della difesa; da un rappresentante del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministero della giustizia. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione delle tematiche trattate, rappresentanti delle imprese e dei produttori senza diritto di voto.
a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;
a) identica;
b) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria e internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;
b) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in particolare a quella intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuare il regime sanzionatorio derivante dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
c) identica;
d) prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione.
d) identica.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. Identico.
1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2008, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.
1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per le discipline della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Con i decreti di cui al presente comma sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi
a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
a) identica;
b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefìci diretti alle famiglie e alle imprese residenti nel territorio circostante al sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;
d) previsione che, nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, si applichino le disposizioni dell'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;
e) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;
3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
5. Identico.
1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. Con le stesse modalità sono, altresì, stabiliti le procedure autorizzative
1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.
b) dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:
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