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PDL 24

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 24


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZELLER

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina
della regione Veneto

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - I ladini sono una minoranza linguistica situata nel cuore delle Dolomiti e suddivisa in tre province differenti: Bolzano (Val Badia e Val Gardena), Trento (Val di Fassa) e Belluno (Fodom, Col e Anpezo).
      Caratteristiche di tali popolazioni sono la parlata, una cultura e una coscienza di appartenenza tipiche dei gruppi minoritari. Dal 1511 e fino alla prima guerra mondiale i ladini erano riuniti nel Tirolo sotto l'Impero austro-ungarico e si consideravano da secoli un piccolo popolo a sé stante.
      Nella valle d'Ampezzo per molti secoli si è sviluppata e mantenuta una forte componente linguistica legata ai primi insediamenti latino-romani sulle Dolomiti, poi autonomamente evoluti in uno specifico linguaggio e in caratteristici costumi di vita e di tradizione, poiché nel Tirolo formavano un gruppo etnico e linguistico distinto da quello italiano e da quello tedesco.
      Nel Trattato di pace con cui il Tirolo meridionale (Trentino e Sudtirolo) fu annesso all'Italia anche i ladini passarono sotto la sovranità italiana.
      Il 5 maggio 1920 i rappresentanti delle valli ladine si radunarono al Passo Gardena per protestare contro il diniego dell'autodeterminazione e per chiedere il riconoscimento di gruppo etnico distinto. In un primo momento sembrava che il Governo volesse ascoltare le loro richieste e nel censimento del dicembre 1921 gli abitanti poterono dichiararsi ladini. Dopo la marcia su Roma del 28 ottobre 1922 i fascisti presero il potere e uno dei loro primi provvedimenti fu quello, nel gennaio del 1923, di staccare i comuni di Anpezo/Ampezzo, Fodom/Livinallongo e Col/Colle Santa Lucia dal Tirolo meridionale per aggregarli alla provincia di Belluno, con il chiaro scopo di italianizzarli e a nulla valsero le proteste della popolazione. Nel gennaio del 1927 fu creata la provincia di Bolzano, ma i ladini fassani furono assegnati alla provincia di Trento. In tale modo la dittatura fascista impose iniquamente lo smembramento del popolo ladino in tre parti, tripartizione che permane tuttora, nonostante i ladini delle province di Trento e di Bolzano godano del riconoscimento di apposite tutele nell'ambito di una regione a statuto speciale, mentre lo stesso non è avvenuto per i ladini rimasti nella provincia di Belluno sotto la giurisdizione della regione ordinaria del Veneto. Nel settembre del 1943, quando i tedeschi invasero l'Italia, riunirono i comuni di Anpezo/Ampezzo, Fodom/Livinallongo e Col/Colle Santa Lucia alla provincia di Bolzano, con grande soddisfazione degli abitanti, ma all'arrivo delle truppe americane nel maggio del 1945 i comitati di liberazione nazionale convinsero gli alleati a ripristinare la situazione ante-guerra. A nulla valsero le petizioni e le numerose manifestazioni popolari.
      Un'ulteriore cesura dolorosa avvenne nel 1964, anno in cui i confini ecclesiastici furono allineati con quelli amministrativi. Fino a quell'anno i tre comuni ladini ampezzani infatti avevano fatto parte della diocesi di Bressanone. Nei primi anni non pochi cittadini ladini si rifiutarono, per protestare contro quest'ennesima violazione dei propri diritti, di seguire la messa nel proprio comune recandosi nella vicina provincia di Bolzano per professare la propria fede.
      Il nuovo articolo 132 della Costituzione, come modificato dalla riforma costituzionale del 2001 (legge costituzionale n. 3 del 2001), ha permesso alle popolazioni ladine abitanti nella provincia di Belluno di chiedere con referendum popolare l'annessione al Trentino-Alto Adige e il conseguente distacco dalla regione Veneto.
      Il referendum per il distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Fodom/Livinallongo del Col di Lana e Col/Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, si è svolto il 28 e 29 ottobre 2007 con un grande successo di partecipazione e di risultati a favore dell'annessione alla provincia autonoma di Bolzano, ma la fine prematura della XV legislatura ha interrotto l'iter per la presentazione del disegno di legge del Governo, che avrebbe portato a conclusione la procedura per il definitivo distacco dei comuni ladini della provincia di Belluno dal Veneto.
      La presente proposta di legge si colloca nel contesto sopra descritto ed è volta pertanto a riconoscere le medesime tutele di cui godono i ladini di Trento e di Bolzano anche ai ladini che risiedono nei comuni della provincia di Belluno.
      L'articolo 1 definisce il riconoscimento della minoranza ladina che risiede nella provincia di Belluno.
      L'articolo 2 prevede che le tutele da riconoscere alla minoranza ladina si ispirino ai princìpi contenuti nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
      L'articolo 3 istituisce un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica ladina con sede a Cortina d'Ampezzo/Anpezo, composto da dieci membri, di cui almeno cinque espressione della minoranza linguistica ladina.
      L'articolo 4 individua il campo di applicazione della legge nei comuni, e frazioni di essi, di Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Fodom/Livinallongo del Col di Lana e Col/Colle Santa Lucia.
      L'articolo 5 concede anche ai ladini residenti nella provincia di Belluno di avere i propri nomi e cognomi scritti e stampati in lingua ladina. Stabilisce inoltre che i ladini che hanno subito l'«italianizzazione» del nome o del cognome possano ottenerne il cambiamento nella lingua ladina, con effetto anche sui discendenti e senza che oneri fiscali derivino a loro carico dal cambiamento.
      L'articolo 6 disciplina l'uso della lingua ladina negli uffici pubblici e riconosce il diritto all'uso della lingua stessa nei rapporti con le autorità locali, sia verbali che scritti, ad eccezione delle Forze armate e di polizia. Anche i documenti, su richiesta dell'interessato, possono essere redatti nella doppia lingua, italiana e ladina. I cittadini di lingua ladina possono sollevare l'eccezione di nullità degli atti o provvedimenti amministrativi emessi nei loro confronti redatti in italiano, con la conseguente sospensione dell'efficacia degli stessi, fino al loro perfezionamento in caso di errore, oppure fino al rigetto della richiesta in caso di infondatezza della questione sollevata.
      Dall'articolo 6 deriva l'esigenza di adeguare il personale addetto gli uffici pubblici dei comuni e delle frazioni di essi rientranti nei territori delle località ladine. L'articolo 7 concede, ai cittadini di lingua ladina residenti nella provincia di Belluno, di essere giudicati e interrogati in ladino nei processi. La stessa cosa deve valere anche per i procedimenti dinanzi al giudice di pace competente in quei territori. Per l'assegnazione dell'incarico di giudice di pace nei territori ladini della provincia di Belluno deve essere riconosciuta priorità assoluta a coloro che dimostrino la conoscenza della lingua ladina davanti ad una apposita commissione. L'articolo 8 provvede ad assegnare agli uffici di cui all'articolo 6 personale che dimostri di conoscere il ladino con priorità assoluta nell'ambito di procedure di trasferimento o di assegnazione. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina è operato a cura di un'apposita commissione.
      L'articolo 9 concede la possibilità di usare la lingua ladina negli organi elettivi sia negli interventi orali che scritti, con la relativa verbalizzazione sia in italiano che in ladino.
      L'articolo 10 prevede l'adeguamento delle indicazioni toponomastiche e della segnaletica stradale dei comuni e frazioni di essi delle località ladine, compresi le insegne pubbliche e i gonfaloni.
      L'articolo 11 prevede le scuole pubbliche in lingua ladina, stabilendo che il ladino diventi materia di insegnamento obbligatorio, con le opportune eccezioni per gli alunni provenienti dalle altre scuole. A tale fine la proposta di legge prevede che per la copertura dei posti vacanti nonché per i trasferimenti e i passaggi di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, siano assunti con priorità assoluta insegnanti che dimostrino di conoscere la lingua e la cultura ladine davanti ad un'apposita commissione.
      L'articolo 12 istituisce uno speciale ufficio per le questioni riguardanti l'insegnamento del ladino presso l'ufficio scolastico regionale del Veneto. Il comma 3 invece istituisce la commissione scolastica regionale per soddisfare le esigenze di autonomia dell'insegnamento in lingua ladina.
      L'articolo 13 istituisce un apposito ufficio dell'Istituto regionale di ricerca educativa per il Veneto con competenza per le scuole con lingua di insegnamento ladina.
      L'articolo 14 prevede, ove possibile, che i gestori di servizi pubblici, che prima del 1993 erano affidati allo Stato, assegnino o trasferiscano, nelle sedi delle località ladine, personale che a richiesta abbia dimostrato la conoscenza del ladino, prevedendo anche che in caso di eventuali carenze di personale o in occasione di assunzioni sia assicurata la precedenza assoluta a coloro che dimostrino di conoscere la lingua ladina.
      L'articolo 15 prevede la trasmissione di programmi televisivi in lingua ladina nei territori dei tre comuni ladini, anche mediante apposite convenzioni che il Ministero delle comunicazioni stipula con i comuni interessati e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
      Gli articoli 16, 17 e 18 promuovono le attività, le iniziative culturali, nonché la tutela del patrimonio storico e artistico e degli interessi socio-economici e ambientali della minoranza ladina attraverso il sostegno della regione Veneto e della provincia di Belluno.
      L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e l'articolo 20 detta, infine, le disposizioni transitorie e finali.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della minoranza linguistica ladina).

      1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica ladina presente nella provincia di Belluno, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento e ai princìpi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.
      2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica ladina si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 2.
(Adesione ai princìpi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie).

      1. Le misure di tutela della minoranza ladina previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1o febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti princìpi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

          a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;

          b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;

          c) la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;

          d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

Art. 3.
(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica ladina).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i comuni di Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom e Colle Santa Lucia/Col, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica ladina, di seguito denominato «Comitato», composto da dieci membri, di cui almeno cinque appartenenti alla minoranza linguistica ladina.
      2. Fanno parte del Comitato:

          a) tre membri nominati dai consigli comunali di Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom e Colle Santa Lucia/Col;

          b) tre membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua ladina, sentite le associazioni più rappresentative della minoranza linguistica ladina;

          c) due membri nominati dal consiglio provinciale di Belluno, dei quali uno di lingua ladina, da individuare con voto limitato, sentite le associazioni più rappresentative della minoranza linguistica ladina;

          d) due membri nominati dal consiglio regionale del Veneto, da individuare con voto limitato.

      3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono altresì stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Cortina d'Ampezzo/Anpezo.

Art. 4.
(Ambito territoriale di applicazione).

      1. Le misure di tutela della minoranza linguistica ladina previste dalla presente legge si applicano, alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nei comuni di Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom e Colle Santa Lucia/Col, e loro frazioni, in cui la minoranza è tradizionalmente presente.
      2. Ai cittadini residenti nei territori individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, è comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 9 limitatamente ai rapporti con gli enti sovracomunali già operanti secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 6.
      3. Nel censimento generale della popolazione è rilevata, in forma anonima, anche la consistenza della minoranza linguistica ladina.

Art. 5.
(Nomi, cognomi e denominazioni ladini).

      1. I cittadini appartenenti alla minoranza ladina e residenti nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, hanno il diritto di dare ai propri figli nomi ladini. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e il proprio cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia ladina in tutti gli atti pubblici.
      2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi e alle insegne in lingua ladina spetta sia alle imprese ladine sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni ladini.
      3. I cittadini appartenenti alla minoranza linguistica ladina possono ottenere il cambiamento del proprio nome, redatto in lingua italiana e loro imposto in passato, nel corrispondente nome in lingua ladina o in quello, parimenti in lingua ladina, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.
      4. Ciascun cittadino il cui cognome è stato in passato modificato o comunque alterato, che non è in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia ladine, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non sono maggiorenni e che, se maggiorenni, hanno prestato il loro consenso.
      5. I procedimenti di cambiamento del nome e del cognome previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli atti e procedimenti successivi al cambiamento. L'esercizio del diritto di cui al comma 2 non comporta l'applicazione di oneri fiscali aggiuntivi.

Art. 6.
(Uso della lingua ladina nei rapporti con le autorità amministrative).

      1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, ai cittadini di lingua ladina è riconosciuto il diritto all'uso della lingua ladina nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, situati nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, con gli enti locali e con le istituzioni scolastiche di tali territori, con gli uffici della provincia e della regione che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se situati fuori dei territori, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nei citati territori o che operano esclusivamente nelle località ladine.
      2. Le amministrazioni e i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana, seguita dal testo in lingua ladina.
      3. I provvedimenti e gli atti emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in lingua italiana, seguita dal testo in lingua ladina. La regione e la provincia provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, nella lingua ladina. Tale pubblicazione è di norma contemporanea al testo in lingua italiana e, qualora non effettuata, comporta la mancata entrata in vigore degli atti e delle circolari, comunque per un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.
      4. Restano escluse dall'applicazione del comma 1 le Forze armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua ladina e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.
      5. Nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e ladina sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua ladina è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.
      6. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, è ammesso l'uso della lingua ladina.
      7. Al fine di rendere effettivi e attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del proprio personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo.
      8. La regione Veneto, gli enti locali dei territori di cui all'articolo 4, comma 1, e altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tale fine il Comitato.
      9. I cittadini di lingua ladina possono sollevare l'eccezione di nullità di atti o di provvedimenti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati al comma 1, nonché delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che sono formulati in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
      10. L'eccezione di nullità di cui al comma 9 può essere sollevata anche oralmente dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emesso l'atto o il provvedimento o dal quale proviene la comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita. Se l'eccezione è proposta oralmente, l'organo, ufficio o l'incaricato di un pubblico servizio provvede a redigere apposito verbale.
      11. L'eccezione di nullità può essere proposta, nello stesso termine e con le stesse modalità, stabiliti dal comma 10, davanti al sindaco o ad un suo delegato del comune di residenza dell'interessato, quando l'atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari che hanno sede in altro comune. In tale caso la dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale che la contiene è immediatamente trasmessa, a cura del comune, all'organo, ufficio o concessionario competente.
      12. L'eccezione di nullità può essere altresì sollevata direttamente all'ufficiale notificante il quale ne fa menzione nella relazione di notifica.
      13. L'eccezione di nullità sospende gli effetti dell'atto.
      14. L'organo, l'ufficio o il concessionario, accertata la fondatezza dell'eccezione di nullità, provvede, a sua cura e spese, al rinnovo nella lingua richiesta e alla notificazione o alla comunicazione dell'atto o del provvedimento nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello in cui esso ha avuto conoscenza dell'eccezione. I termini di decadenza o di prescrizione sono in tale caso prorogati fino alla data della notifica o della comunicazione dell'atto tempestivamente rinnovato.
      15. In caso di infondatezza dell'eccezione di nullità, l'organo, l'ufficio o il concessionario, nello stesso termine perentorio di dieci giorni stabilito dal comma 14, dà notizia del rigetto all'interessato e da quel momento l'atto riprende a produrre i suoi effetti.
      16. L'inutile decorso del termine di dieci giorni indicato nei commi 14 e 15 determina comunque l'inefficacia dell'atto.

Art. 7.
(Uso della lingua ladina nei rapporti con l'autorità giudiziaria).

      1. Resta fermo il diritto del cittadino di lingua ladina di essere esaminato e interrogato, nei processi che si svolgono nella provincia di Belluno, nella sua lingua madre con l'ausilio dell'interprete. Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori di cui all'articolo 4, comma 1, è consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i predetti territori deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata da un'apposita commissione nominata dal Comitato.

Art. 8.
(Disposizioni in materia di personale degli uffici pubblici dei comuni di Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom e Colle Santa Lucia/Col).

      1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'articolo 6, aventi sede nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede, con precedenza assoluta, personale avente i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai relativi posti che dimostra la conoscenza della lingua ladina.
      2. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina ai fini di cui al comma 1 è effettuato da un'apposita commissione nominata dal Comitato.
      3. La commissione di cui al comma 2, nominata per un triennio, è composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, scelti per metà tra i cittadini residenti nei territori ci cui all'articolo 4, comma 1. Svolge le funzioni di segretario della commissione un impiegato comunale. Tutti i commissari e il segretario devono avere piena conoscenza della lingua italiana e della lingua ladina.
      4. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, che dimostrano la conoscenza della lingua ladina davanti alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali dei territori di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 9.
(Uso della lingua ladina negli organi elettivi).

      1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, è riconosciuto il diritto all'uso della lingua ladina negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni e interpellanze, compresa l'eventuale attività di verbalizzazione. Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi. A richiesta degli interessati deve essere effettuata la traduzione in lingua italiana.
      2. La regione Veneto e la provincia di Belluno curano la pubblicazione in lingua ladina degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina.
      3. I componenti degli organi collegiali e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua ladina.

Art. 10.
(Insegne pubbliche e toponomastica).

      1. I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, sentito il Comitato, disciplinano l'uso della lingua ladina nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Tali disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

Art. 11.
(Scuole pubbliche con lingua di insegnamento ladina).

      1. Nelle scuole pubbliche situate nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, la lingua e la cultura ladine costituiscono materia di insegnamento obbligatorio. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.
      2. Nelle scuole pubbliche dell'infanzia la programmazione educativa comprende anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua e alla cultura locali da svolgere anche in lingua ladina e il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tale fine nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, ha dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladine, da accertare secondo le modalità stabilite dal comma 6.
      3. Negli istituti di istruzione obbligatoria l'insegnamento della lingua ladina, della storia e delle tradizioni culturali e linguistiche locali è compreso nell'orario curricolare obbligatorio determinato dagli stessi istituti nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tali istituti deliberano le modalità di svolgimento delle suddette attività curricolari, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità d'impiego dei docenti qualificati.
      4. Nelle scuole secondarie di primo grado della provincia di Belluno, frequentate da alunni provenienti dai territori di cui al comma 1, possono essere istituiti corsi opzionali di lingua ladina anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.
      5. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica dei territori di cui all'articolo 4, comma 1, che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado in scuole diverse da quelle situate nei citati territori sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladine.
      6. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale, direttivo e docente, presso le scuole di ogni ordine e grado situate nei terrotori di cui all'articolo 4, comma 1, i posti vacanti e disponibili sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, hanno dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladine davanti ad una commissione della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle stesse scuole. Tale commissione è nominata dal Comitato, sentito il sovrintendente scolastico.
      7. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento secondo quanto disposto dal comma 6 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.
      8. Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladine previste dal presente articolo sono assicurate dalla regione Veneto e dalla provincia di Belluno, anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi.

Art. 12.
(Organi per l'amministrazione scolastica).

      1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua ladina, presso l'ufficio scolastico regionale del Veneto è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento ladina. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento ladina.
      2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua ladina.
      3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua ladina è istituita la commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua ladina, di seguito denominata «commissione», presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della commissione, le modalità di nomina e il suo funzionamento sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione, fissa con proprio decreto, per le attività curricolari di cui al comma 1, gli obiettivi generali e specifici del processo di apprendimento e i criteri relativi alla qualità del servizio, definendo i requisiti per la nomina degli insegnanti.
      5. Nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, è prevista l'istituzione, sentito il Comitato e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell'articolo 11, di scuole statali bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento nelle lingue italiana e ladina. Le misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la commissione.
      6. Le iniziative previste dall'articolo 11, comma 3, della presente legge, sono realizzate dalle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge.

Art. 13.
(Istituto regionale di ricerca educativa).

      1. In analogia a quanto previsto per la regione autonoma del Friuli Venezia Giulia dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, è istituito un apposito ufficio dell'istituto regionale di ricerca educativa per il Veneto con competenza per le scuole con lingua di insegnamento ladina. La composizione dell'ufficio e il suo funzionamento sono disciplinati ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 190 del 2001, sentita la commissione.

Art. 14.
(Concessionari di pubblici servizi).

      1. Gli enti e le società comunque denominati e strutturati, che hanno la sede, proprie strutture o dipendenze nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, e che svolgono servizi pubblici che al 1o gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nei medesimi territori a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne hanno fatto specifica richiesta e che hanno dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti dall'articolo 8, commi 2 e 3.
      2. Gli enti e le società di cui al comma 1 del presente articolo, in occasione delle assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze così individuate i medesimi enti e società assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette località ladine e ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti dall'articolo 8, commi 2 e 3.

Art. 15.
(Promozione della cultura ladina a mezzo di trasmissioni televisive).

      1. All'articolo 19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «per la provincia di Bolzano» sono aggiunte le seguenti: «e per i comuni ladini della provincia di Belluno».
      2. Il Ministero delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con i comuni di Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom e Colle Santa Lucia/Col, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente Commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela della popolazione ladina.
      3. Per le trasmissioni e i programmi in lingua ladina sono di norma utilizzate le strutture e le attività realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, come da ultimo modificata dal comma 1 del presente articolo.

Art. 16.
(Istituzioni e attività della minoranza ladina).

      1. I comuni di Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/ Fodom e Colle Santa Lucia/Col provvedono al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza ladina. A tale fine, i comuni citati consultano le istituzioni anche di natura associativa della minoranza linguistica ladina. Per le finalità di cui al presente comma è data priorità al funzionamento della stampa in lingua ladina e lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio dei comuni di Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Livinallongo del Col di Lana/Fodom e Colle Santa Lucia/Col.
      2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 del presente articolo è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2009.

Art. 17.
(Tutela del patrimonio storico e artistico).

      1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la regione Veneto, la provincia di Belluno e i comuni di cui all'articolo 4, comma 1, adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza linguistica ladina, sia con riferimento ai monumenti storici e artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione ladina, ivi compresi progetti di carattere interculturale.
      2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e con le altre associazioni rappresentative della minoranza linguistica ladina.

Art. 18.
(Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali).

      1. Nei territori di cui all'articolo 4, comma 1, l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro attuazione, anche in caso di espropri, devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei medesimi territori.
      2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica ladina.

Art. 19.

(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono comunque in vigore le misure già adottate in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.
      2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza linguistica ladina inferiore a quello già in godimento in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza linguistica ladina.


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