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PDL 1592

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1592




PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COTA, D'AMICO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza

Presentata il 31 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'ottenimento della cittadinanza italiana da parte di un cittadino di uno Stato extracomunitario è attualmente regolato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tra i vari casi è previsto che allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica possa essere concessa la cittadinanza, come anche all'apolide che risieda in Italia da cinque anni. La concessione della cittadinanza avviene con decreto del Ministro dell'interno su istanza presentata al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente. L'istanza per l'acquisto della cittadinanza deve comprendere una serie di documenti come previsto nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362. Se la documentazione è in regola ed è rilasciato il nulla osta alla concessione, al cittadino extracomunitario è concessa la cittadinanza italiana. Da quanto descritto si evince che l'iter per la concessione della cittadinanza è un mero procedimento burocratico, che non tiene conto di altri aspetti come, ad esempio, la capacità dello straniero di parlare la nostra lingua o la sua conoscenza dei nostri usi e costumi, della nostra storia, del nostro sistema istituzionale e delle regole basilari della nostra società. L'ottenimento della cittadinanza dovrebbe essere la conclusione di un processo che porta lo straniero a una perfetta integrazione con il territorio e con i cittadini dello Stato nel quale egli ha deciso di stabilirsi, e non un semplice atto amministrativo slegato totalmente dal contesto sociale nel quale l'immigrato intende inserirsi.
      La presente proposta di legge, mediante modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, intende andare a colmare questa lacuna facendo in modo che lo straniero, prima di diventare cittadino italiano, segua un percorso di reale integrazione e assimilazione nella società italiana e nelle sue varie e fondamentali realtà locali, in modo da vivere attivamente nel nostro Paese, evitando ghettizzazioni che possono portare a disagi e, in alcuni casi, a fenomeni di devianza.
      Il metodo da noi individuato per raggiungere questo scopo è quello di richiedere all'immigrato che intende diventare cittadino italiano il superamento di un esame che ne dimostri il reale livello di integrazione nella nostra società, esame che, oltre a comprendere una prova di lingua italiana e locale, in base alla regione di residenza, comprende anche domande di cultura generale, storia, cultura e tradizioni e sistemi istituzionali, sia nazionali sia locali. L'esame non è da considerare come un ulteriore aggravio delle procedure per l'ottenimento della cittadinanza, ma come un invito all'immigrato ad approfondire la conoscenza del nostro Paese in modo da comprendere nel modo migliore gli usi e i costumi, le leggi, i diritti e i doveri che derivano dall'appartenere alla nostra nazione, per poter convivere quanto meglio possibile con la popolazione autoctona.
      Su questo tema sono ormai numerosi i Paesi che si sono orientati in tale direzione e a titolo esemplificativo citiamo, a livello europeo, la Gran Bretagna e, in ambito extraeuropeo, gli Stati Uniti d'America.
      In Gran Bretagna il «test di naturalizzazione» è stato inserito nella parte prima della legge del 2002 su «Nazionalità, immigrazione e asilo» (Nationality, Immigration and Asylum Act 2002) successivamente integrata e modificata. Dal 1o novembre 2005 è perciò obbligatorio per il richiedente la cittadinanza britannica il superamento di un esame che comprende una prova di lingua inglese e, a seconda della zona di residenza, di gaelico scozzese o di gallese, e di nozioni sulle istituzioni britanniche e sulla democrazia parlamentare, sulla storia del Regno Unito, sulla conoscenza della legge in generale, inclusi i diritti e i doveri dei cittadini, sul mercato del lavoro e sulle fonti d'informazione, nonché informazioni su come soddisfare esigenze quotidiane quali la ricerca di una casa o pagare una bolletta.
      Negli Stati Uniti d'America, la procedura per il rilascio della cittadinanza prevede, come elencato nella «Guida alla naturalizzazione» edita dal Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America - Servizio immigrazione e naturalizzazione, che il richiedente, oltre al possesso di buoni requisiti morali e all'assenza di precedenti penali, debba superare un esame che dimostri la conoscenza della lingua inglese con la capacità di leggere, scrivere e comprendere frasi di uso quotidiano; inoltre è richiesta la conoscenza delle nozioni fondamentali della storia e delle istituzioni americane.
      Con le disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge si va dunque a modificare la legislazione vigente in materia, in sintonia con le più recenti norme legislative di Paesi come gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna, allineando la nostra legislazione alla loro, secondo un'impostazione ormai universalmente condivisa.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esame di naturalizzazione).

      1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;

      b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».

Art. 2.
(Modalità dell'esame).

      1. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

Art. 3.
(Norme di attuazione).

      1. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.


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