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PDL 1707-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1707-A


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi

Presentato il 26 settembre 2008

(Relatore: CONTE)


NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 16 ottobre 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1707 e rilevato che:

                esso reca un contenuto puntuale, unicamente destinato a prorogare, fino al 1° luglio 2009, un termine prorogato, da ultimo, fino al 30 settembre 2008, e che era stato già oggetto di ripetute proroghe in attesa della conclusione del procedimento per l'affidamento della concessione relativa alla gestione del gioco Enalotto;

                abroga implicitamente la disposizione che aveva statuito la precedente proroga, segnatamente l'articolo 40 del decreto legge n. 159 del 2007, senza tuttavia disporre tale abrogazione in via testuale;

                reca nel titolo e nel preambolo un riferimento alla necessità di «assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi» che tuttavia non sono richiamati né esplicitati nella relazione illustrativa né nell'articolato;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1707 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono essenzialmente riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che, quanto alle disposizioni recate dagli articoli 1-ter ed 1-quater, rilevano altresì le materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento civile», che rispettivamente le lettere h) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. - (Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse). - 1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua una apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza, stabilita al 31 gennaio 2009 dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
        2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nei riguardi di soggetti fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
        3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.
        4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.
        5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, alle offerte che risultano economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni siano aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006.
        6. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nonché le lettere f) e g) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.
        7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo può essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE). La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli; l'importo del monte premi non può in ogni caso essere variato in diminuzione da parte dell'UNIRE.

      Art. 1-ter. - (Esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia). - 1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare e illegale in Italia, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, il presente articolo reca disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

            a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

            b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;

            c) giochi di ippica nazionale;

            d) giochi di abilità;

            e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

            f) bingo;

            g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

            h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

        2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, ferma la riserva alla fonte amministrativa non regolamentare, nel rispetto della predetta disciplina, dell'istituzione di singoli giochi, della definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, dell'individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, della variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco e in funzione del predetto andamento.
        3. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più tra i giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti:

            a) ai soggetti, in numero massimo di 200, in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia concessione per la durata di nove anni;

            b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più tra i giochi di cui al comma 1 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

        4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
        5. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

            a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dell'Unione europea, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

            b) fuori dei casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 6, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, che altresì rilasciano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;

            c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dell'Unione europea, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

            d) possesso, da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per le corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 6, lettera b);

            e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione, in uno degli Stati dell'Unione europea;

            f) sottoscrizione, anteriormente all'operatività della concessione, di atto d'obbligo all'effettuazione del collegamento permanente, anche mediante fornitore di servizi di connettività e comunque tramite rete dedicata e sicura, delle infrastrutture di cui alla lettera e) al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestito dal suo partner tecnologico, necessario ad assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonché delle eventuali anomalie di gioco;

            g) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo alle spese per la gestione tecnica e amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, oltre l'imposta sul valore aggiunto, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad e), nonché ad euro 50.000, oltre l'imposta sul valore aggiunto, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 1, lettera f);

            h) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 7.

        6. I soggetti di cui al comma 3, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera g), nelle seguenti misure:

            a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad e);

            b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 1, lettera f);

            c) euro 350.000, per i concessionari dei rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f).

        7. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel proprio sito web, implica altresì l'assunzione, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

            a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5, lettere da a) a f);

            b) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), esclusivamente attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzo del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito;

            c) esclusione dei consumatori italiani dall'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quello dedicato di cui alla lettera b), ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

            d) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, anche attraverso l'approntamento, l'adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti o accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'esclusione dell'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile nel sito dedicato di cui alla lettera b) ovvero negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

            e) trasmissione al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi e ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale;

            f) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

            g) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso di suoi dipendenti o incaricati, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, alle sedi del concessionario a fini di controllo e di ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di prestare massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

            h) utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme depositate nei conti di gioco di titolarità dei giocatori.

        8. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria sulle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento, complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 5 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.
        9. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

            a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e della competenza del giudice italiano per le eventuali controversie, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

            b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE, recante disposizioni per la relativa esecuzione;

            c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

            d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

            e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione del giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dal verificarsi dell'evento che determina la vincita, salva specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

            f) accredito al giocatore, non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

            g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

            h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

            i) assenso preventivo e incondizionato del giocatore alla trasmissione, da parte del concessionario, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima;

            l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

        10. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 5, lettera g), e 6 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
        11. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende disponibili nel proprio portale gli indirizzi dei concessionari per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1 e consente attraverso lo stesso portale l'accesso ai rispettivi siti internet per l'attività di gioco. In caso di temporanea interruzione del servizio del portale, il partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato consente in ogni caso ai giocatori l'accesso diretto ai siti internet dei concessionari dedicati ai giochi di cui al comma 1, fermo in tal caso l'obbligo dei concessionari di trasmettere i dati di cui al comma 7, lettera e), relativi al periodo di durata dell'interruzione del servizio.
        12. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 7, lettera d).
        13. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 17, i soggetti di cui al comma 3, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione, occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni del presente articolo.
        14. Costituiscono illecito l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, nonché la partecipazione ai medesimi giochi da parte dei giocatori, effettuati con tecniche e modalità diverse da quelle previste dal presente articolo. Costituiscono altresì illecito l'esercizio e la raccolta a distanza di giochi diversi da quelli di cui al comma 1 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la promozione e la pubblicità dei medesimi giochi, anche nei riguardi dell'intermediario ovvero dell'editore di tale pubblicità, nonché la partecipazione a tali giochi da parte dei giocatori.
        15. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:

            a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c), d), f) e g), nonché delle disposizioni di cui al comma 9, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dall'Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

            b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 7, lettera e), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dall'Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

            c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 7, lettera h), la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento, la revoca della concessione.

        16. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 15 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.
        17. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui al presente articolo. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare la trasmissione dei dati al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        18. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti, confluiscono nel fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti, di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

      Art. 1-quater. - (Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito). - 1. Al fine di promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, conseguendo preventivamente esperienze in ordine alle cautele occorrenti per assicurare la più efficace tutela dei giocatori e la più appropriata organizzazione della rete di raccolta del relativo gioco, nonché al fine di perseguire il successivo obiettivo della progressiva sostituzione di tali apparecchi a quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi».



Decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2008.
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto).

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto).
        1. Al fine di assicurare la tutela di preminenti interessi pubblici connessi alla continuità di gestione dell'esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale ed in considerazione della riscontrata impossibilità di avvio nei tempi inizialmente previsti della nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, in corso di affidamento a seguito del bando di gara in data 29 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S 126-154552 del 4 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la gestione di tali giochi continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 1o luglio 2009.         1. Al fine di assicurare la tutela di preminenti interessi pubblici connessi alla continuità di gestione dell'esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale ed in considerazione della riscontrata impossibilità di avvio nei tempi inizialmente previsti della nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, in corso di affidamento a seguito del bando di gara in data 29 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S 126-154552 del 4 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la gestione di tali giochi continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 1o luglio 2009.
        Articolo 1-bis.
(Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse).
        1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua una apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza, stabilita al 31 gennaio 2009 dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
        2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta
in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nei riguardi di soggetti fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
        3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.
        4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.
        5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, alle offerte che risultano economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni siano aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006.
        6. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nonché le lettere f) e g) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.
        7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo può essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente,
in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie del Comitato olimpico nazionale (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE). La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli; l'importo del monte premi non può in ogni caso essere variato in diminuzione da parte dell'UNIRE.
Articolo 1-ter.
(Esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia).
        1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale in Italia, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, il presente articolo reca disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:
            a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
            b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
            c) giochi di ippica nazionale;
            d) giochi di abilità;
            e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
            f) bingo;
            g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

            h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

        2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, ferma la riserva alla fonte amministrativa non regolamentare, nel rispetto della predetta disciplina, dell'istituzione di singoli giochi, della definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche

tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, dell'individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, della variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco e in funzione del predetto andamento.
        3. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più tra i giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti:

            a) ai soggetti, in numero massimo di 200, in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia concessione per la durata di nove anni;

            b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più tra i giochi di cui al comma 1 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

        4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

        5. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

            a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dell'Unione europea, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

            b) fuori dei casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 6, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente,

che altresì rilasciano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;

            c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dell'Unione europea, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

            d) possesso, da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per le corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 6, lettera b);

            e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dell'Unione europea;

            f) sottoscrizione, anteriormente all'operatività della concessione, di atto d'obbligo all'effettuazione del collegamento permanente, anche mediante fornitore di servizi di connettività e comunque tramite rete dedicata e sicura, delle infrastrutture di cui alla lettera e) al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestito dal suo partner tecnologico, necessario ad assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonché delle eventuali anomalie di gioco;

            g) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo alle spese per la gestione tecnica e amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, oltre l'imposta sul valore aggiunto, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad e), nonché ad euro 50.000, oltre l'imposta sul valore aggiunto, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 1, lettera f);

            h) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 7.

        6. I soggetti di cui al comma 3, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera g), nelle seguenti misure:

            a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad e);

            b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 1, lettera f);

            c) euro 350.000, per i concessionari dei rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f).

        7. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel proprio sito web, implica altresì l'assunzione, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

            a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5, lettere da a) a f);

            b) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), esclusivamente attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzo del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito;

            c) esclusione dei consumatori italiani dall'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quello dedicato di cui alla lettera b), ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

            d) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, anche attraverso l'approntamento, l'adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti o accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'esclusione dell'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile nel sito dedicato di cui alla lettera b) ovvero negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

            e) trasmissione al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi e ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale;

            f) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

            g) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso di suoi dipendenti o incaricati, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, alle sedi del concessionario a fini di controllo e di ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di prestare massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

            h) utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme depositate nei conti di gioco di titolarità dei giocatori.

        8. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria sulle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento, complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 5 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.

        9. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

            a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e della competenza del

giudice italiano per le eventuali controversie, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

            b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE, recante disposizioni per la relativa esecuzione;

            c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

            d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

            e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione del giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dal verificarsi dell'evento che determina la vincita, salva specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

            f) accredito al giocatore, non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

            g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

            h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

            i) assenso preventivo e incondizionato del giocatore alla trasmissione, da parte del concessionario, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima;

            l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

        10. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 5, lettera g), e 6 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

        11. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende disponibili nel proprio portale gli indirizzi dei concessionari per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1 e consente attraverso lo stesso portale l'accesso ai rispettivi siti internet per l'attività di gioco. In caso di temporanea interruzione del servizio del portale, il partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato consente in ogni caso ai giocatori l'accesso diretto ai siti internet dei concessionari dedicati ai giochi di cui al comma 1, fermo in tal caso l'obbligo dei concessionari di trasmettere i dati di cui al comma 7, lettera e), relativi al periodo di durata dell'interruzione del servizio.
        12. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 7, lettera d).
        13. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 17, i soggetti di cui al comma 3, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione, occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni del presente articolo.
        14. Costituiscono illecito l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, nonché la partecipazione ai medesimi giochi da parte dei giocatori, effettuati con tecniche e modalità diverse da quelle previste dal presente articolo. Costituiscono altresì illecito l'esercizio e la raccolta a distanza di giochi diversi da quelli di cui al comma 1 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la promozione e la pubblicità dei medesimi giochi, anche nei riguardi dell'intermediario ovvero dell'editore di tale pubblicità, nonché la partecipazione a tali giochi da parte dei giocatori.
        15. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:

            a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c), d), f) e g), nonché delle disposizioni di cui al comma 9, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dall'Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

            b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 7, lettera e), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dall'Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

            c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 7, lettera h), la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento, la revoca della concessione.

        16. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 15 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.
        17. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui al presente articolo. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare la trasmissione dei dati al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        18. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti, confluiscono nel fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti, di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 1-quater.
(Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito).
        1. Al fine di promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, conseguendo preventivamente esperienze in ordine alle cautele occorrenti per assicurare la più efficace tutela dei giocatori e la più appropriata organizzazione della rete di raccolta del relativo gioco, nonché al fine di perseguire il successivo obiettivo della progressiva sostituzione di tali apparecchi a quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.

Articolo 2.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 25 settembre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'econo-
mia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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