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PDL 1439

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1439



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MELCHIORRE, BRUGGER, NUCARA, TANONI

Disposizioni in materia di cooperazione dello Stato italiano con la Corte penale internazionale

Presentata il 2 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il 17 luglio 2008 ricorre il decimo anniversario del Trattato di Roma del 17 luglio 1998, con cui la Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite approvò lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
      L'Italia, che aveva ospitato e dato un contributo significativo all'accordo, fu tra i primi Paesi a ratificarlo e a darvi esecuzione. Il che avvenne con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
      Nondimeno, la legge di ratifica non basta a rendere operative le previsioni dello statuto: in particolare per ciò che riguarda la materia processuale, che è quella che richiede agli Stati Parte il maggior approntamento, cioè la cooperazione giudiziaria e l'assistenza con quella istituzione internazionale.
      Si rammenta - tra le varie commissioni ministeriali di studio istituite per adeguare la legislazione interna allo statuto di Roma, succedutesi tra la XIII e la XIV legislatura - che durante la XIV legislatura il Ministro della giustizia Castelli istituì, con decreto 27 giugno 2002 e con altri atti integrativi, la Commissione presieduta dall'internazionalista professore Benedetto Conforti e composta da apprezzati esperti della materia.
      La Commissione Conforti predispose nel 2003 due progetti: uno sull'adattamento delle norme sostanziali e uno sulla cooperazione giudiziaria. Malgrado l'approfondimento e la compiutezza, quei testi non sono stati mai tradotti in disegni di legge.
      Al tempo stesso, in coordinamento con la Commissione Conforti, presso il Ministero della difesa, istituita dal Ministro Martino, operò la Commissione presieduta dal Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, Giuseppe Scandurra, per un progetto di revisione della legge penale militare che trattava anche un importante capitolo sostanziale di quello statuto, cioè i crimini di guerra. Quel testo fu tradotto in un disegno di legge delega, che fu approvato però dal solo Senato della Repubblica.
      Durante la scorsa XV legislatura sono stati presentati, ma senza seguito, solo due progetti di legge d'iniziativa parlamentare.
      Lo statuto della Corte penale internazionale è entrato in vigore il 1o luglio 2002, una volta raggiunte le sessanta ratifiche necessarie (oggi sono centosei). La Corte ha ormai dato inizio alle prime indagini, relative a vicende avvenute nella Repubblica democratica del Congo, nel nord dell'Uganda e nel Darfur.
      Perciò, a ben un decennio di distanza, e ad attività della Corte penale internazionale ormai concretamente avviata, appare indilazionabile dare - come compete al Parlamento - un'attuazione effettiva a quelle previsioni, predisponendo per l'occorrenza i necessari strumenti legislativi.
      Ci si riferisce qui in particolare alle previsioni che rivestono ormai i caratteri della necessità indifferibile, vale a dire a quelle inerenti alla cooperazione internazionale, il cui rispetto è imposto dagli articoli 86 e seguenti del Trattato di Roma: non solo perché l'Italia non rimanga inadempiente a un accordo che aveva sostenuto e ospitato, ma anche per scongiurare la non apprezzabile, quanto clamorosa, eventualità che sul nostro territorio nazionale vengano a trovarsi soggetti incriminati da quell'istituzione, ad esempio per genocidio o per crimini contro l'umanità, e non possano - per difetto di norme attuative - esserle, a richiesta, consegnati: la giustizia italiana, infatti, non disporrebbe di alcuno strumento normativo per dare diretto seguito alle richieste dell'autorità internazionale.
      Appare perciò particolarmente opportuno, se non pressante, introdurre nel nostro ordinamento giuridico quelle disposizioni di adattamento che rendano la collaborazione con la Corte penale internazionale una realtà possibile e autenticamente praticabile.
      Si rammenta, per inciso, che per quanto concerne la simile materia della cooperazione con il Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia, l'Italia aveva ben provveduto con il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, e per l'esecuzione di quelle sentenze con la legge 17 luglio 1999, n. 207; parimenti, per quanto concerne la cooperazione con il Tribunale internazionale per il Ruanda, con la legge 2 agosto 2002, n. 181.
      Si tratta ora di ripetere questo adattamento per la Corte penale internazionale, che, rispetto a quei due tribunali internazionali, concreta l'istituzione a carattere generale e permanente della giustizia penale internazionale.
      Si ritiene, pertanto, che possa essere senz'altro ripreso, per l'alto valore tecnico del suo contenuto, il testo della Commissione Conforti riguardante le norme sulla cooperazione. Nel che, precisamente, consiste la presente proposta di legge, senza voler nulla aggiungere o togliere a quell'articolato, per modo che possa avere il massimo consenso anche da parte governativa e l'approvazione quanto mai spedita da parte del Parlamento.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Obbligo di cooperazione).

      1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito denominato «statuto», e della presente legge, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 2.
(Attribuzioni del Ministro della giustizia).

      1. Il Ministro della giustizia cura i rapporti di cooperazione con la Corte penale internazionale previa intesa, ove occorra, con i Ministri interessati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Riceve le richieste provenienti dalla Corte, vi dà seguito e presenta ad essa atti e richieste.
      2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 3, dello statuto.
      3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga nei tempi e con le modalità dovuti.

Art. 3.
(Norme applicabili).

      1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale.
      2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 4.
(Modalità di esecuzione

della cooperazione giudiziaria).

      1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 7.
      2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede
alla medesima corte di dare esecuzione alla richiesta.
      3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, dà esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.
      4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.
      5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
      6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa del testimone, del perito o del consulente tecnico, i quali, sebbene citati, non sono comparsi. Le spese di accompagnamento sono poste a carico dello Stato.
      7. Nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma assiste il Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attività da eseguire nel territorio dello Stato.

Art. 5.
(Trasmissione di atti e documenti).

      1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti riservati che sono stati acquisiti all'estero. Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello statuto.
      2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministeri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti possa compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione è sospesa. In tale caso si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto.
      3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'autorità giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.
      4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.

Art. 6.
(Immunità temporanea nel territorio dello Stato).

      1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, è prevista per il compimento di un atto la presenza nel territorio dello Stato di un testimone o di un imputato che si trova all'estero, lo stesso non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettato ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori all'ingresso nel territorio dello Stato.
      2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato italiano decorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Art. 7.
(Patrocinio a spese dello Stato).

      1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richiesta della Corte penale internazionale da adempiere sul territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.

Art. 8.
(Richieste alla Corte penale internazionale).

      1. Quando l'autorità giudiziaria deve formulare alla Corte penale internazionale le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo 10, dello statuto, le invia al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro undicesimo del codice di procedura penale.
      2. Nel caso previsto dall'articolo 727, comma 4, del codice di procedura penale, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma trasmette direttamente la richiesta alla Corte penale internazionale, informandone il Ministro della giustizia.

Art. 9.
(Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale).

      1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto.

Capo II
CONSEGNA

Art. 10.
(Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna).

      1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.
      2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione.
      3. La Corte penale internazionale è informata di ogni richiesta formulata dalla persona nei cui confronti è stata eseguita la misura, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, dello statuto.
      4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 11.
(Revoca della misura cautelare ai fini della consegna).

      1. La misura cautelare è sempre revocata:

          a) se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale senza che la corte d'appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

          b) se la corte d'appello di Roma abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

          c) se è decorso il termine indicato nell'articolo 12, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

          d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna può essere prorogato su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati nella lettera a).

Art. 12.
(Procedura per la consegna).

      1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria è depositata nella cancelleria della stessa corte d'appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.
      2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, lettera c), dello statuto.
      3. La corte d'appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

          a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza definitiva di condanna;

          b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

          c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione della Corte penale internazionale;

          d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.

      4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non può essere eccepito né ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna.
      5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche per il merito. Esso ha effetto sospensivo.
      6 La Corte penale internazionale può presenziare all'udienza con un proprio rappresentante.
      7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso della persona la cui consegna è richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione stabilito ai sensi del comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 13.
(Applicazione provvisoria della misura cautelare).

      1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l'applicazione della misura della custodia cautelare può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

          a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

          b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

      2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 10.
      3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro sessanta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 92 dello statuto.

Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Art. 14.
(Giudice competente).

      1. La corte d'appello di Roma è il giudice competente ai sensi dell'articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 15.
(Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano).

      1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.
      2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia comunica alla medesima Corte senza ritardo se la designazione è stata accettata.
      3. Il Ministro della giustizia trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 delle Regole di procedura e prova della Corte penale internazionale unitamente alla traduzione in lingua italiana.

Art. 16.
(Regime penitenziario).

      1. L'esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale internazionale è regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e della presente legge, in conformità allo statuto e alle Regole di procedura e prova della stessa Corte.
      2. Il Ministro della giustizia, previa consultazione con la Corte penale internazionale, può disporre l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge.
      3. L'esame dei detenuti nei cui confronti è stata disposta l'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo può avvenire nei luoghi e secondo le modalità previsti dagli articoli 145-bis e 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 17.
(Controllo sull'esecuzione della pena).

      1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalità di esercizio del potere di controllo sull'esecuzione della pena attribuito dallo statuto alla stessa Corte.
      2. Con le modalità concordate ai sensi del comma 1 sono definite le forme e le modalità per assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni tra il condannato e la Corte penale internazionale.
      3. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla Corte penale internazionale le domande di misure alternative alla detenzione, di sospensione o differimento dell'esecuzione della pena, di liberazione anticipata, di ammissione al lavoro esterno, di permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla libertà personale del condannato, unitamente a tutta la documentazione pertinente.
      4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condannato non possa beneficiare del provvedimento richiesto, il Ministro della giustizia può chiedere alla stessa Corte il trasferimento del condannato in altro Stato.

Art. 18.
(Informazioni alla Corte penale internazionale).

      1. Quando il condannato è deceduto o evaso, il Ministro della giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale.
      2. Il Ministro della giustizia informa altresì la Corte penale internazionale due mesi prima della data di scarcerazione del condannato per espiazione di pena.
      3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che concerne il condannato sono tempestivamente comunicati alla Corte penale internazionale.

Art. 19.
(Luogo di detenzione).

      1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena può avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 20.
(Esecuzione di pene pecuniarie).

      1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità di quanto in esse stabilito.
      2. La corte d'appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima corte, provvede all'esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale.
      3. Quando non è possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la corte d'appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità, di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica.
      4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano le disposizioni dell'articolo 676 del codice di procedura penale.
      5. Le somme, i beni e le utilità confiscate sono messe a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia. Esse pertanto affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce «Ministero della giustizia», per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
      6. Gli ordini di riparazione sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.

Art. 21.
(Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie e di misure patrimoniali).

      1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni da parte della Corte penale internazionale, insorgono difficoltà nell'esecuzione, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.

Art. 22.
(Disposizione finale).

      1. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare.
      2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente legge sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.
      3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni previste dalla presente legge in capo al Ministro della giustizia sono esercitate d'intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all'ordinamento penitenziario militare.


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