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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1528 |
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica è tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente e dal personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, reclutato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, purché posto in congedo senza demerito in qualità di ufficiale ausiliario in data successiva a quella dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:
a) nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili, dal personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, reclutato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, purché posto in congedo senza demerito in qualità di ufficiale ausiliario in data successiva a quella dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
b) nel limite massimo del 35 per cento dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti;
c) nel limite minimo del 15 per cento dei posti disponibili, dai primi caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti e dai caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti.
1-bis. Il Ministero della difesa definisce annualmente le effettive percentuali dei posti da riservare alle categorie di cui alle lettera a), b) e c) del comma 1 nei relativi bandi annuali. Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1o marzo 2001, con decreto del Ministro della difesa sono altresì definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria. Tra i requisiti per la partecipazione al concorso rilevano, limitatamente al personale di cui alla lettera a) del comma 1, i mesi di servizio prestato presso la Forza armata di appartenenza, il titolo di studio, le note caratteristiche, l'idoneità conseguita in precedenti concorsi per ufficiale in servizio permanente, il numero degli eventuali figli e il limite di età di quarantacinque anni, conseguito alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I posti di cui a ciascuna delle lettere a), b) o c) del comma 1 eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui a ciascuna delle altre lettere, e viceversa».
1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), le parole: «non abbiano superato il 34o anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «non abbiano superato il 45o anno di età»;
b) al numero 4-bis), le parole: «non abbia superato il 34o anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «non abbia superato il 45o anno di età e abbia maturato almeno due anni di anzianità nel ruolo di appartenenza».
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