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PDL 1611

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1611



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Delega al Governo per l'introduzione di una disciplina in materia di restituzione dei contributi previdenziali che non danno luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico

Presentata il 4 agosto 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende porre rimedio a una situazione profondamente iniqua, che riguarda milioni di italiani. Si tratta dei contributi previdenziali che non danno luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico, ovvero di quei contributi che il cittadino versa, anche per molti anni, senza tuttavia riuscire a conseguire i requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente per poter accedere agli istituti all'erogazione dei quali i contributi stessi sono finalizzati. In tal modo, quei contributi finiscono per essere versati, letteralmente, a «fondo perduto», e gli enti previdenziali li utilizzano per corrispondere i trattamenti a coloro che hanno invece tutti i requisiti per potervi accedere. I più bisognosi sono così penalizzati due volte: non solo non possono accedere al trattamento per cui hanno versato i contributi, ma quei contributi vengono utilizzati a vantaggio di altri. È, questa, un'ingiustizia che non consente, una volta di più, di considerare l'Italia un Paese democratico: il fossato tra «insiders» e «outsiders», tra garantiti e non garantiti, tra privilegiati ed esclusi, diviene in tal modo sempre più profondo, e non trova alcuna giustificazione, tanto più che nel nostro ordinamento non esiste un sistema di ammortizzatori sociali di tipo universalistico.
      Particolarmente grave, poi, è la condizione dei giovani, dei precari, dei parasubordinati. È appena il caso di ricordare che l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a decorrere dal 1o gennaio 1996, una cassa pensionistica (Gestione separata) per i lavoratori atipici (cosiddetti «parasubordinati»). Per tali lavoratori si previde un'aliquota contributiva (fonte del finanziamento della cassa) che a regime avrebbe dovuto essere del 19,5 per cento, a fronte di un'aliquota di computo (si tratta, nel metodo di calcolo contributivo, dell'accredito virtuale, anch'esso percentuale della retribuzione, necessario per determinare il montante sul quale conteggiare l'importo della pensione), che avrebbe dovuto essere, sempre a regime, del 20 per cento.
      Nella XIV legislatura il Governo Berlusconi, allo scopo di «fare cassa», decise di accelerare, con decreto-legge, l'andata a regime (inizialmente prevista per il 2014) dell'aliquota piena, consentendo alla gestione pensionistica presso l'INPS di accumulare enormi saldi attivi, usati per pagare le pensioni dei lavoratori dipendenti e degli autonomi. La gestione dei lavoratori parasubordinati presso l'INPS è divenuta una vera e propria «gallina dalle uova d'oro» del medesimo Istituto, come denunciato dall'onorevole collega professor Giuliano Cazzola, e dalla più autorevole dottrina: dal 1996 (anno della sua istituzione) al 2004 ha accumulato una situazione patrimoniale pari a 18 miliardi di euro; i suoi saldi di esercizio (dal momento che incassa fior di contributi e paga poche pensioni) sono in attivo per alcuni miliardi di euro l'anno. Inoltre, essendo quello dell'INPS un bilancio unico, sono ammessi i trasferimenti da una gestione all'altra, sia pure con il riconoscimento di un saggio d'interesse formale, che tuttavia nessuno si incaricherà mai di pagare né di riscuotere, perché si tratta sempre di partite sostanzialmente «virtuali», tanto in dare quanto in avere. Con i versamenti dei lavoratori attivi si pagano le pensioni in essere, mentre lo Stato garantisce astrattamente che il ciclo si ripeterà, in futuro, quando gli attivi di oggi saranno in pensione domani, pertanto non vi è alcun accantonamento di risorse reali, che sono puntualmente usate per altre finalità.
      Nella XV legislatura, il Governo Prodi ha proseguito sulla stessa strada: l'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, ha consistentemente aumentato l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, al 25 per cento per l'anno 2009 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. La citata legge n. 247 del 2007 è anche intervenuta (articolo 1, comma 2) sui requisiti necessari per conseguire la pensione di anzianità, confermando che per conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico suddetto è necessario avere un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni. Se non che, i lavoratori parasubordinati sono quelli che con maggiore difficoltà possono raggiungere i trentacinque anni di anzianità contributiva minima: si entra sempre più tardi nel mercato legale del lavoro, e sempre più il lavoro assume forme precarie e intermittenti. Il risultato è doppiamente negativo e iniquo: da una parte, l'età effettiva di pensionamento per queste persone è evidentemente molto più elevata rispetto a quella degli altri lavoratori; dall'altra, coloro che non riescono a conseguire l'anzianità contributiva minima prescritta dalla legge, oltre a non poter accedere alla pensione di anzianità, perdono i contributi versati (sulla base, tra l'altro, di un'aliquota altissima, pari a un quarto dello stipendio), che sono utilizzati, come detto, per pagare le pensioni di altri.
      La presente proposta di legge ha dunque l'obiettivo di porre rimedio a questa situazione ingiusta, stabilendo che sia ri conosciuto, seguendo precisi princìpi e criteri direttivi, ai lavoratori o ai loro superstiti, il diritto, su domanda, alla restituzione dei contributi previdenziali versati che non abbiano dato luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico (articolo 1). In particolare, si prevede che i lavoratori - dipendenti o autonomi - che al momento del raggiungimento di un'età di almeno 65 anni per gli uomini e, inizialmente, di almeno 60 anni per le donne, non abbiano maturato contributi previdenziali sufficienti ad accedere al pensionamento di vecchiaia, abbiano il diritto di ottenere la restituzione degli stessi [articolo 1, comma 1, lettera a)]. Lo stesso diritto è riconosciuto, sempre su domanda, in capo ai superstiti di lavoratori sia dipendenti che autonomi deceduti ai quali non spetti alcun trattamento pensionistico o indennità per morte [articolo 1, comma 1, lettera b)]. Gli inabili che non possiedono i requisiti di assicurazione e contribuzione, per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, avranno parimenti diritto alla restituzione dei contributi previdenziali versati [articolo 1, comma 1, lettera c)]. I lavoratori, dipendenti o autonomi, iscritti a due o più gestioni previdenziali, o i loro superstiti, che non possano avvalersi in tutto o in parte del cumulo dei periodi assicurativi al fine del conseguimento di un'unica pensione, avranno diritto, sempre su domanda, alla restituzione dei contributi previdenziali versati relativi ai periodi assicurativi per i quali non è possibile avvalersi della medesima possibilità [articolo 1, comma 1, lettera d)]. Per tutti i casi suddetti, la presente proposta di legge prevede la rivalutazione annuale dei contributi sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (articolo 1, comma 2).
      Per quanto riguarda infine la copertura degli oneri, stimati in 5 miliardi di euro annui a partire dal 2009 (articolo 2, comma 1), ad essa si provvede con una vera e propria riforma dell'età pensionabile, con il progressivo innalzamento e con l'equiparazione della stessa tra uomini e donne (articolo 2, comma 2). Dal momento che gli oneri effettivi non sono preventivabili a priori, in quanto non esistono dati certi sui contributi silenti realmente esistenti, e che, soprattutto, la valutazione su quanti cittadini si avvarranno del diritto di farseli restituire non può che essere di tipo prognostico, l'articolo 2, comma 4, prevede le modalità di un progressivo adeguamento della copertura sulla base degli effettivi costi di attuazione della riforma.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di riconoscere ai lavoratori o ai loro superstiti il diritto, su domanda, alla restituzione dei contributi previdenziali versati che non abbiano dato luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, nel caso in cui al momento del raggiungimento di un'età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e, fermo restando quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come da ultimo modificate dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, a 60 anni per le donne, non abbiano maturato i requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati;

          b) prevedere, per i superstiti sia di lavoratori dipendenti sia di lavoratori autonomi, nel caso in cui al momento del decesso del lavoratore ai medesimi non spetti alcun trattamento pensionistico ovvero un'indennità per morte, il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati;

          c) prevedere che il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati spetta anche al lavoratore che, pur essendo inabile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'articolo 4 della citata legge n. 222 del 1984;

          d) prevedere, per i lavoratori dipendenti o autonomi iscritti a due o più gestioni previdenziali ovvero per i loro superstiti, che non possano avvalersi in tutto o in parte della possibilità di cumulare i periodi assicurativi al fine del conseguimento di un'unica pensione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, il diritto, su domanda, alla restituzione dei contributi previdenziali versati relativi ai periodi assicurativi per i quali non è possibile avvalersi della medesima possibilità;

          e) prevedere che i contributi restituiti ai sensi delle lettere a), b), c) e d) siano annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

      2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
      2. All'articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b), alinea, le parole: «a 60 anni» sono sostituite dalle seguenti: «a 61 anni dal 1o gennaio 2010, a 62 anni dal 1o gennaio 2012, a 63 anni dal 1o gennaio 2014, a 64 anni dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni dal 1o gennaio 2018»;

          b) alla lettera c), la parola: «60», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «a 61 anni dal 1o gennaio 2010, a 62 anni dal 1o gennaio 2012, a 63 anni dal 1o gennaio 2014, a 64 anni dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni dal 1o gennaio 2018».

       3. Le Tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 2004, n. 243, sono sostituite dalle Tabelle A e B di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere b) e c) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come da ultimo modificate dal comma 2 del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge n. 468 del 1978. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

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ALLEGATO 1
(Articolo 2, comma 3)

«Tabella A
[Articolo 1, comma 6, lettera a)]

Anno Età anagrafica
Lavoratori dipendenti
pubblici e privati
Lavoratori autonomi
iscritti all'INPS
2008 58 59
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009 60 60 ».


ALLEGATO 2
(Articolo 2, comma 3)

«Tabella B
[Articolo 1, comma 6, lettera a)]

  Lavoratori dipendenti
pubblici e privati
Lavoratori autonomi
iscritti all'INPS
  Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
dal 01/07/2009 al 31/12/2009 95 60 96 61
2010 95 61 96 62
2011 96 61 97 62
2012 96 62 97 63
2013 97 62 98 63
2014 97 63 98 64
2015 97 63 98 64
2016 97 64 98 65
2017 97 64 98 65
dal 2018 97 65 98 65 ».


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