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PDL 23

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 23



PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato ZELLER

Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale rappresenta il completamento di un pacchetto di progetti di legge sul riconoscimento di tutele alla minoranza linguistica ladina della regione Veneto con apposite norme di legge. Il primo progetto di legge è volto al perfezionamento della procedura prevista dall'articolo 132 della Costituzione, sul distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, attraverso un'espressione in tale senso anche del Parlamento, dopo l'esito favorevole del referendum popolare e il parere positivo della provincia autonoma di Bolzano (atto Camera n. 18). L'altra proposta di legge introduce una serie di norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto (atto Camera n. 24).
      È utile ricordare che i ladini sono una minoranza linguistica situata nel cuore delle Dolomiti e suddivisa in tre province differenti: Bolzano (Val Badia e Val Gardena), Trento (Val di Fassa) e Belluno (Fodom, Col e Anpezo), le cui principali caratteristiche sono la parlata e una cultura e una coscienza di appartenenza tipiche dei gruppi minoritari. Dal 1511 e fino alla prima guerra mondiale tale popolazione era riunita in Tirolo, sotto la giurisdizione dell'impero austro-ungarico e si considerava da secoli un piccolo popolo a sé stante.
      Nella valle d'Ampezzo per molti secoli si è sviluppata e mantenuta una forte componente linguistica legata ai primi insediamenti latino-romani sulle Dolomiti, poi autonomamente evoluti in uno specifico linguaggio e in caratteristici costumi di vita e di tradizione, poiché nel Tirolo formavano un gruppo etnico e linguistico distinto da quello italiano e da quello tedesco.
      Nel trattato di pace con cui il Tirolo meridionale (Trentino e Sudtirolo) fu annesso all'Italia anche i ladini passarono sotto la sovranità italiana.
      Il 5 maggio 1920 i rappresentanti delle valli ladine si radunarono al Passo Gardena per protestare contro il diniego dell'autodeterminazione e per chiedere il riconoscimento di gruppo etnico distinto. In un primo momento sembrava che il Governo volesse ascoltare le loro richieste e nel censimento del dicembre 1921 gli abitanti poterono dichiararsi ladini. Dopo la marcia su Roma del 28 ottobre 1922 i fascisti presero il potere e uno dei loro primi provvedimenti fu quello, nel gennaio del 1923, di staccare i comuni di Ampezzo/Anpezo, Livinallongo/Fodon e Colle Santa Lucia/Col dal Tirolo meridionale per aggregarli alla provincia di Belluno, con il chiaro scopo di italianizzarli, e a nulla valsero le proteste della popolazione. Nel gennaio del 1927 fu creata la provincia di Bolzano, ma i ladini fassani furono assegnati alla provincia di Trento. In tal modo la dittatura fascista impose iniquamente lo smembramento del popolo ladino in tre parti, tripartizione che permane tuttora, nonostante i ladini delle province autonome di Trento e di Bolzano godano del riconoscimento di apposite tutele nell'ambito di una regione a statuto speciale, mentre lo stesso non è avvenuto per i ladini rimasti nella provincia di Belluno, sotto la giurisdizione della regione ordinaria del Veneto. Nel corso della storia e fino ai nostri giorni, a nulla valsero le varie petizioni e le numerose manifestazioni popolari, che hanno invece oggi finalmente trovato un solenne coronamento nel referendum d'iniziativa popolare che si è svolto gli scorsi 28 e 29 ottobre 2007, con un'ampia vittoria dei voti favorevoli alla riunificazione territoriale delle popolazioni ladine della regione Veneto con le altre insediate nella regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
      Tale progetto costituzionale è volto a introdurre il principio dell'attribuzione di un seggio nel consiglio provinciale di Belluno e un seggio nel consiglio regionale del Veneto al rappresentante della minoranza linguistica ladina dei territori dove storicamente sono insediati i ladini della regione Veneto, ovvero i comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia.
      La necessità di intervenire con una proposta di legge di natura costituzionale risiede nel fatto che è la Costituzione, all'articolo 6, a stabilire il principio della tutela delle minoranze linguistiche da attuare con apposite norme. Una norma che attribuisce un seggio a un rappresentante della minoranza linguistica ladina insediata nei territori della provincia di Belluno, a parità di voti con altri candidati provenienti dalle stesse zone, deve dunque avere un carattere rinforzato.
      La formulazione riprende le disposizioni che sono contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (articolo 48, terzo comma), in materia di riserva di un seggio nel consiglio provinciale di Trento per il rappresentante del gruppo linguistico ladino insediato nei comuni della Val di Fassa, altra zona in cui storicamente è insediata la comunità ladina, oltre all'insediamento presente nella provincia autonoma di Bolzano e precisamente nei territori coincidenti con la Val Badia e la Val Gardena.
      L'articolo 1, comma 1, stabilisce che, in armonia con la Costituzione e con i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, le leggi che disciplinano l'elezione dei consigli provinciali (testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e dei consigli regionali (legge 17 febbraio 1968, n. 108) garantiscano la rappresentanza del gruppo linguistico ladino della regione Veneto.
      L'articolo 1, comma 2, demanda a una legge regionale il compito di disciplinare l'attribuzione di un seggio nel consiglio provinciale di Belluno e di un seggio nel consiglio regionale del Veneto al rappresentante della minoranza linguistica ladina dei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia.


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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. In armonia con la Costituzione e con i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino della regione Veneto.
      2. Un seggio del consiglio provinciale di Belluno e un seggio del consiglio regionale del Veneto sono assegnati al territorio coincidente con quello dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia, ove è insediato il gruppo linguistico ladino, ed è attribuito al rappresentante della minoranza linguistica ladina secondo apposite norme stabilite con legge regionale.


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