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PDL 1060

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1060



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COMPAGNON

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per gli enti pubblici istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali e sanitarie

Presentata il 15 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli enti pubblici che sono istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali e sanitarie svolgono funzioni assicurate anche da enti privati, segnatamente dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle società commerciali. Tra questi enti pubblici particolare rilievo hanno le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (legge Crispi), che in alcune regioni sono state riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro sull'assistenza, mentre in altre regioni permangono nella qualifica originaria in attesa della disciplina regionale di riordino.
      Per tutti i soggetti pubblici e privati che operano in ambito assistenziale e sanitario la componente del costo del lavoro è tale da rappresentare l'80 per cento del valore della produzione, intesa come ricavo generato dalle prestazioni erogate.
      Ne deriva che l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fissata all'8,5 per cento per i soggetti pubblici dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolata sull'ammontare delle retribuzioni e dei redditi assimilati ai sensi dell'articolo 10-bis del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, è fortemente sperequata e penalizzante rispetto all'aliquota del 3,9 per cento che grava, ai sensi del citato articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, sul valore della produzione netta in capo ai soggetti privati operanti nei medesimi settori assistenziale e sanitario. Tale condizione è tanto più rilevante nel momento in cui il Servizio sanitario nazionale paga le prestazioni di servizi in identica misura, quale che sia la natura, pubblica o privata, del soggetto erogante.
      Lo svantaggio competitivo, fatto così gravare sugli enti pubblici che erogano prestazioni assistenziali e sanitarie, risulta ulteriormente ingiustificato alla luce del fatto che le quote poste direttamente a carico dei privati per i servizi (tipicamente le rette nella parte a carico degli utenti) risultano solitamente uguali, se non inferiori, quando la prestazione è resa da soggetti pubblici.
      Eppure tali soggetti non risultano neanche privilegiati sul piano della contribuzione in conto capitale nella realizzazione o ristrutturazione delle strutture, cui sono paritariamente ammessi i soggetti privati, fatta eccezione per le sole società commerciali.
      Quanto esposto dimostra che i soggetti pubblici che erogano prestazioni assistenziali e sanitarie gravano sulle finanze pubbliche in misura eguale ai soggetti privati, essendo tutti retribuiti a prestazione sulla base di identici tariffari.
      Sulla base di tali premesse si propone che l'aliquota dell'IRAP posta a carico degli enti pubblici che erogano prestazioni assistenziali e sanitarie sia equiparata, pur nel diverso metodo di calcolo della base imponibile e fermo ogni altro elemento, a quella propria dei soggetti privati.
      La categoria degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali e sanitarie, oggetto della modifica normativa, trova considerazione nell'articolo 74, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Si ritiene invece che non debbano rientrare nell'ambito di applicazione di tale normativa, date le finalità proposte, le aziende sanitarie locali, per le quali non vige, per converso, il regime di equivalenza economica con i soggetti privati.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali determinato ai sensi del citato articolo 10-bis, resta ferma l'applicazione dell'aliquota del 3,9 per cento stabilita ai sensi del comma 1 del presente articolo».
      2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: «salvo quanto previsto dal comma 2,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,».


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