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PDL 605

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 605



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, CALLEGARI, CONSIGLIO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FORCOLIN, GIDONI, GRIMOLDI, LANZARIN, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, PINI, POLLEDRI, REGUZZONI, RIVOLTA, STUCCHI, VANALLI

Disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi sulla montagna

Presentata il 30 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Le montagne sono ambienti molto fragili, soggetti a condizioni climatiche sfavorevoli e difficili (precipitazioni eccessive, ampie variazioni delle temperature, radiazioni solari elevate) e a disastri naturali, e caratterizzati da suoli poveri e superficiali la cui erosione è favorita dalle pendenze. L'isolamento è una caratteristica di queste aree: la loro morfologia riduce l'accessibilità e rende difficile lo scambio con le pianure. Inoltre, la produzione agricola è spesso marginale e richiede manodopera intensiva e gli insediamenti produttivi sono penalizzati dalle difficoltà di collegamento. Tuttavia, le difficoltà di accesso hanno contribuito a mantenere, in un gran numero di regioni, l'integrità e il patrimonio culturali, nonché le aree di biodiversità con un alto grado di endemismo. La presente proposta di legge si prefigge sostanzialmente tre obiettivi: assicurare l'attuale e il futuro benessere delle comunità montane attraverso la promozione della conservazione e dello sviluppo sostenibile delle aree di montagna; accrescere l'opera di sensibilizzazione e la conoscenza degli ecosistemi montani, della dinamica del loro funzionamento e della loro importanza fondamentale come fonte di beni e di servizi, nonché, in particolare, degli approvvigionamenti idrici e della sicurezza alimentare, essenziali per il benessere degli abitanti della campagna e della città, della montagna e della pianura; promuovere e difendere il patrimonio culturale delle comunità e delle società montane.
      Lo strumento individuato è l'aggiornamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», che per la prima volta ha individuato interventi intersettoriali per la salvaguardia e la valorizzazione di quei territori e, istituendo presso l'allora Ministero del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) l'apposito Fondo nazionale per la montagna, ha sancito la natura orizzontale di tale provvedimento che interessa varie amministrazioni dello Stato. Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1997, aveva conferito al sottosegretario di Stato la delega alla politica della montagna e, in particolare, al coordinamento delle norme attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Tuttavia nell'adempimento delle provvidenze previste si sono verificate difficoltà interpretative delle disposizioni e sono venute alla luce oggettive carenze della normativa vigente, soprattutto per l'effettiva applicazione delle agevolazioni fiscali, in assenza di un'idonea copertura finanziaria degli oneri connessi, derivanti dalle minori entrate.
      Pur nel rispetto dell'impianto generale delineato dalla legge n. 97 del 1994, è emersa l'esigenza di procedere ad alcune modifiche della disciplina al fine di attualizzarla e di renderla pienamente operativa. L'ulteriore obiettivo della presente proposta di legge è pertanto quello di sciogliere i nodi interpretativi e di eliminare le difficoltà di attuazione della normativa vigente, al fine di rendere agevole ed efficace l'attività della pubblica amministrazione, centrale e locale, nel dare concreta applicazione alle disposizioni relative al decentramento delle attività e dei servizi, nonché alle incentivazioni di carattere economico-sociale e fiscale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale, anche con riferimento ai rapporti dello Stato con l'Unione europea, con particolare riguardo alla predisposizione dei documenti programmatori di tale politica.
      2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita dei residenti nei territori montani.
      3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
      4. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori compresi nei parchi nazionali montani, istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      5. Nell'ambito dell'Unione europea, lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane e alla loro valorizzazione in sede comunitaria.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Fatte salve le competenze legislative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende per:

          a) territorio montano: un territorio caratterizzato dalla presenza di rilievi aventi altitudine media, di norma, non inferiore a 600 metri sul livello del mare;

          b) comune montano: un comune il cui territorio è montano per almeno il 70 per cento;

          c) comune ad alta specificità montana: un comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio è individuato e riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 3;

          d) comunità montana: un ente locale unione di comuni montani o parzialmente montani per l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali.

Art. 3.
(Comuni ad alta specificità montana).

      1. Fatte salve le competenze legislative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della presente legge è definito «comune ad alta specificità montana» il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale sulla base dei criteri definiti secondo le procedure di cui al comma 2.
      2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione dei comuni ad alta specificità montana, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce, con proprio decreto, le modalità di individuazione e i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comuni ad alta specificità montana nonché l'applicazione di eventuali deroghe.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ai sensi del comma 2, entro i quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, individuano i comuni o le frazioni di comune ad alta specificità montana.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono applicare correttivi nell'individuazione dei comuni ad alta specificità montana evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento al livello di svantaggio risultante dall'applicazione dei criteri fissati ai sensi del comma 2, determinate da eventi naturali e socio-economici o da particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni o province autonome.
      5. Al fine di attenuare le situazioni locali di particolare svantaggio o di favorire specifiche esigenze di sviluppo territoriale, la comunità montana o il comune montano interessato possono chiedere alla regione o alla provincia autonoma competente che, sulla base degli stessi criteri utilizzati per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana, per una frazione del proprio territorio sia prevista una classificazione diversa da quella attribuita al comune nel suo complesso.

Capo II
ORGANI DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE

Art. 4.
(Agenzia della montagna).

      1. È istituita l'Agenzia della montagna, di seguito denominata «Agenzia», ente di ricerca non strumentale, che svolge i compiti già attribuiti all'Ente italiano montagna (EIM) ai sensi dell'articolo 1, commi da 1279 a 1283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Agenzia esercita, altresì, funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica agli organismi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, anche con riguardo alla predisposizione del Piano di cui all'articolo 31.
      2. L'Agenzia, in particolare:

          a) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale e alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e alla valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;

          b) realizza programmi di ricerca inerenti le zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale;

          c) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

          d) studia ed elabora programmi per migliorare la condizione della donna residente in montagna, con particolare riguardo alla specificità femminile nei processi di sviluppo di tali aree;

          e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali nelle zone montane;

          f) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano.

      3. Presso l'Agenzia è costituita la banca dati della montagna.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica e le modalità di funzionamento dell'Agenzia.
      5. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché del Ministro per i diritti e le pari opportunità per quanto riguarda i programmi previsti dalla lettera d) del comma 2.
      6. Il finanziamento dell'Agenzia è assicurato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 550.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché da ogni altro contributo o corrispettivo riconosciuto all'Agenzia dalle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o da organismi pubblici e privati. A tale fine è autorizzato un contributo statale di 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
      7. All'espletamento delle ulteriori funzioni attribuite all'Agenzia dal presente articolo rispetto a quelle già attribuite al soppresso EIM si provvede con il personale e con i beni assegnati in dotazione alla medesima Agenzia ai sensi del decreto di cui al comma 4.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIELEGGIBILITÀ DEI SINDACI, DI SERVIZI PUBBLICI, DI LAVORI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONISMO CON FINALITÀ SOCIALE

Art. 5.
(Rieleggibilità dei sindaci nei comuni ad alta specificità montana).

      1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica ai sindaci dei comuni ad alta specificità montana».

Art. 6.
(Organizzazione dei servizi pubblici).

      1. Le Agenzie fiscali, al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti nei territori montani, promuovono la razionale organizzazione degli uffici.
      2. Il Ministero delle comunicazioni, nell'ambito degli obblighi derivanti dal servizio postale nazionale, promuove una distribuzione degli uffici e del servizio postale idonea ad agevolare i comuni ad alta specificità montana.
      3. Nei comuni ad alta specificità montana, d'intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l'istituzione di centri multifunzionali nei quali concentrare i diversi servizi, quali quelli ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività, i centri multifunzionali sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Scuole di montagna).

      1. Per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ubicate nei comuni ad alta specificità montana, al fine di garantire la continuità scolastica e il diritto allo studio, è prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.

Art. 8.
(Sanità di montagna).

      1. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nei territori montani è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno di ogni anno, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali e comunque per un importo non inferiore a 5 milioni di euro, stabilisce la concessione di assegni di studio in favore di giovani laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione a condizione che si impegnino ad esercitare la professione per un periodo di almeno cinque anni presso strutture ubicate nei territori montani.

Art. 9.
(Potenziamento del sistema informativo della montagna).

      1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione e l'integrazione nei territori montani dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione.

Art. 10.
(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa).

      1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni promuove la fruibilità nei territori montani, e in particolare nei comuni ad alta specificità montana, del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio con il concessionario di tale servizio e nel rispetto della normativa vigente, nonché un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione e della larga banda.
      2. Le spese per l'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa situati nei territori dei comuni ad alta specificità montana sono poste a totale carico degli enti gestori.
      3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.
      4. La realizzazione e il potenziamento delle linee elettriche in case sparse e in piccoli agglomerati situati in comuni ad alta specificità montana sono realizzati in esenzione da ogni tipo di costo, fermi restando gli obblighi tributari.

Art. 11.
(Lavori pubblici di competenza statale in montagna).

      1. Nei comuni ad alta specificità montana, gli enti appaltanti, per le opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro, possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta e che hanno le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base di specifiche esigenze, purché applicate in maniera uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti.
      2. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 125 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono autorizzati a procedere tramite trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.
      3. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per i soggetti di cui al comma 1, può essere finanziata, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla cessione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.
      4. I comuni ad alta specificità montana sono autorizzati a contrarre mutui a totale carico dello Stato secondo le disposizioni previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, e successive modificazioni.
      5. All'articolo 92 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «7-bis. Per i comuni montani ad alta specificità montana gli oneri stabiliti dal presente articolo sono ridotti della metà».

Art. 12.
(Interventi di protezione civile).

      1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nei comuni ad alta specificità montana, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato provvede a individuare e ad attrezzare nei predetti comuni idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza.

Art. 13.
(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

      1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

          b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

      2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.
      3. Le associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e di danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro sono esonerate dalla tenuta di scritture contabili, dall'obbligo di registrazione della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dalla presentazione della dichiarazione IVA e dall'obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali ovvero dal pagamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo e della tassa sulle concessioni governative. Gli obblighi contabili sono limitati alla conservazione per tre anni delle fatture di acquisto. Il limite massimo dei proventi derivanti da attività commerciali per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è di 250.000 euro.

Art. 14.
(Promozione del reclutamento nelle truppe alpine).

      1. L'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni tipiche di reclutamento alpino). - 1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, situate all'interno della propria regione di provenienza. È assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni dell'arco alpino.
      2. Per la copertura dei posti riservati ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino che siano rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 1, si considerano prioritariamente le domande inoltrate dai residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2009, ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico previsto dall'articolo 8, un assegno mensile di 500 euro e comunque non inferiore al 30 per cento dell'emolumento stabilito dalla normativa vigente per i militari della stessa categoria.
      4. Ove possibile, i giovani volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono assegnati a reparti aventi base in prossimità del rispettivo comune di residenza.
      5. Alla cessazione del loro servizio i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine sono inseriti nei ruoli di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle zone dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.
      6. Le commissioni chiamate a valutare l'idoneità psico-attitudinale degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono composte da personale proveniente dalle medesime zone».

      2. L'Associazione nazionale alpini (ANA) promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, che a tale fine ne supporta l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nei territori definiti montani ai sensi della presente legge.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI FORESTE

Art. 15.
(Gestione del patrimonio forestale).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni del patrimonio forestale possono concorrere, con risorse proprie aggiuntive rispetto a quelle necessarie per il finanziamento di parte nazionale delle misure di politica socio-strutturale finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), all'attuazione di misure di politica forestale attuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi e il riparto delle relative risorse sono determinati con decreto emanato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. I consorzi di miglioramento fondiario previsti dalle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.
      3. Le forme di gestione indicate dal presente articolo possono altresì godere dei benefìci previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate abbiano un'estensione di almeno 5 ettari.

Art. 16.
(Impianti produttivi agricoli).

      1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è inserita la seguente: «, agricolo».

Art. 17.
(Accesso dei giovani alle attività agricole).

      1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti nei comuni montani.
      2. La priorità di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile anche alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età inferiore ai quaranta anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta per almeno il 50 per cento da donne.

Art. 18.
(Certificazione di ecocompatibilità e marchio di garanzia).

      1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.
      2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia possono essere applicati a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, compresi la carta e i mobili.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisce con proprio regolamento i criteri selvicolturali da rispettare e le modalità per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio previsti dai commi 1 e 2.

Art. 19.
(Ricostituzione di compendi agricoli unici di montagna).

      1. Al fine di favorire la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendio unico, nei territori delle comunità montane il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli tra imprenditori agricoli che si impegnano a costituire un compendio agricolo unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altro genere di tributo o di tassa.
      2. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, acquisiti con le agevolazioni previste dal presente articolo ed entro i limiti della superficie minima indivisibile stabilita ai sensi del comma 8, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.
      3. In caso di successione, i compendi agricoli unici devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.
      4. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento di quelle dovute.
      5. All'imprenditore agricolo che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
      6. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 5, è costituito presso l'ISMEA un apposito fondo con una dotazione di 2.320.000 euro annui.
      7. Gli onorari notarili per gli atti previsti dai commi 1 e 5 sono ridotti a un sesto.
      8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie norme l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.

Art. 20.
(Salvaguardia dei pascoli montani).

      1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

Art. 21.
(Esonero dall'obbligo di applicazione del regime comunitario delle quote latte per i produttori operanti in territori montani).

      1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, non si applicano ai produttori titolari di quota latte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano nei territori montani.
      2. I quantitativi individuali di riferimento dei quali i produttori di cui al comma 1 risultano essere titolari alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nella riserva nazionale e sono riattribuiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) alle regioni e alle province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla loro riassegnazione sulla base delle priorità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
      3. Qualora i quantitativi individuali di riferimento di cui al comma 2 siano stati, in tutto o in parte, acquistati dai produttori cui sono ritirati, agli stessi è liquidato un importo pari ai costi sostenuti per l'acquisto dei medesimi quantitativi, calcolati in base al prezzo effettivamente pagato, aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono posti a carico dei fondi di funzionamento dell'AGEA, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
      4. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ad attività di allevamento bovino da latte avviate in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali verificano che tali attività si svolgano effettivamente sul territorio del comune montano ove l'azienda elegge sede legale, nel rispetto delle forme e delle pratiche di allevamento tradizionalmente presenti nel territorio medesimo.

Art. 22.
(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna).

      1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle disposizioni di legge vigenti, possono assumere in appalto da enti pubblici o da privati, impiegando il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 euro per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
      2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
      3. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.
      4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3.
      5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di loro proprietà.
      6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle disposizioni di legge vigenti e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione piccola, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori e dei servizi non sia superiore a 300.000 euro per anno.
      7. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, dopo le parole: «operanti nei comuni montani,» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territorialmente competenti,».

Art. 23.
(Esenzione dei fabbricati delle aree montante e rurali dall'imposta comunale sugli immobili).

      1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, a decorrere dal 1o gennaio 2009 i comuni individuati dalle rispettive regioni ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come da ultimo modificata dalla presente legge, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su un fondo agricolo, anche se non destinati ad attività professionali agricole.
      2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni ivi previsti per i fabbricati ubicati nelle zone interessate da interventi di politica di sviluppo rurale sostenuti dal FEASR, anche se non destinati ad attività professionali agricole.
      3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono adottate a condizione che i fabbricati interessati mantengano la destinazione rurale.

Capo V
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL TURISMO, LE CAVE, LA PRODUZIONE DI ENERGIA, GLI IMPIANTI DI RISALITA E ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 24.
(Agevolazioni per il turismo).

      1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero dei comuni ad alta specificità montana, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, e successive modificazioni, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga alle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento e al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e ad escursionisti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie norme, determinano i requisiti dei rifugi di montagna. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Il testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, e successive modificazioni, è abrogato.
      3. Le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e successive modificazioni, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali previste dall'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 25.
(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo).

      1. L'utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei comuni montani, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di attuazione del comma 1.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stabilito in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 33.

Art. 26.
(Produzione di energia e gestione delle acque).

      1. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.
      2. Nei comuni ad alta specificità montana, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina una riduzione del 10 per cento della tariffa sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.
      3. Limitatamente ai territori montani, sono rese permanenti le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul GPL previste dall'articolo 1, comma 115, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; nei medesimi territori, le accise previste nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, gravanti sui prodotti petroliferi indicati nel comma 2 dell'articolo 21 del medesimo testo unico, sono ridotte del 20 per cento.
      4. A valere sulle risorse trasferite dal Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 29, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane e i comuni possono prevedere contributi in favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche in case sparse e in piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrali destinate ad insediamenti residenziali.
      5. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei comuni ad alta specificità montana, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
      6. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 154:

              1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi per la gestione e per il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti in misura non minore del 5 per cento»;

              2) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: «Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali e le aziende artigianali, commerciali e industriali non situati nelle zone montane»;

              3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

      «7-bis. In applicazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 144, comma 2, nell'ambito della modulazione della tariffa per fasce territoriali, per i comuni ricadenti nelle comunità montane si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa: fino a 1.000 abitanti, 50 per cento; da 1.001 a 5.000 abitanti, 40 per cento; oltre 5.000 abitanti, 30 per cento»;

          b) il comma 2 dell'articolo 163 è sostituito dal seguente:

              «2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione e per il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni».

      7. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nei territori montani ove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.

Art. 27.
(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci. Sviluppo del turismo montano).

      1. L'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 51,65 euro per ogni 1.000 litri di prodotto per il gasolio utilizzato per l'esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia dell'agevolazione prevista dal presente comma è subordinata all'assenso della Commissione europea.
      2. I comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di canoni annui per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua né di cauzioni per l'occupazione di terreni demaniali.
      3. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a fronte di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico montano, lo Stato, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve mediante la concessione di finanziamenti in favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e di mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso al contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stabilito in 5.740.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 33.

Art. 28.
(Agevolazioni per attività economiche nei comuni ad alta specificità montana).

      1. Per i comuni ad alta specificità montana, la determinazione del reddito d'impresa per le imprese individuali, per le attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato ad IVA inferiore a 80.000 euro annui può avvenire, per il periodo di imposta successivo, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria; è prevista la deduzione dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, di un importo massimo di 3.000 euro. In tale caso le stesse imprese sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e da ogni certificazione fiscale.
      2. Alle imprese operanti nei comuni ad alta specificità montana che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e per l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature nonché per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 10 per cento dei costi sostenuti, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.
      3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni ad alta specificità montana il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso fino ad un importo massimo di 1.000 euro.
      4. Le province, i comuni e le comunità montane sono autorizzati ad accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, e per il recupero dei centri storici situati in comuni ad alta specificità montana.
      5. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove nei comuni ad alta specificità montana la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale.

Capo VI
PROGRAMMAZIONE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 29.
(Fondo nazionale per la montagna).

      1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna.
      2. Il Fondo nazionale per la montagna è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in una apposita missione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta missione. Con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.
      3. La ripartizione del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori; della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato in favore degli enti locali.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all'impiego delle risorse di cui al comma 3 in relazione agli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 30.
(Fondo speciale per gli interventi nelle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo speciale per gli interventi nelle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana, di seguito denominato «Fondo speciale». Le risorse del Fondo speciale sono destinate al finanziamento di progetti speciali predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di apposite intese con i comuni, le comunità montane e con le province interessati, per favorire lo sviluppo dei comuni ad alta specificità montana.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la montagna, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i termini e le modalità di presentazione dei progetti speciali, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai fini del relativo finanziamento, che devono tenere conto delle indicazioni del Piano triennale nazionale delle aree montane di cui all'articolo 31.
      3. Qualora, entro il termine fissato dal decreto di cui al comma 2, non siano stati presentati, in tutto o in parte, progetti speciali finanziabili ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri può predisporre progetti di intervento da sottoporre al parere della Conferenza unificata.
      4. Le risorse erogate dal Fondo speciale hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali, inclusi i trasferimenti a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 29.
      5. La dotazione del Fondo speciale è determinata in 2.100.000 euro per l'anno 2008, in 5.000.000 di euro per l'anno 2009 e in 2.100.000 euro per l'anno 2010. A decorrere dall'anno 2011 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 31.
(Piano triennale nazionale delle aree montane).

      1. Il CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, nonché, per quanto di competenza, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane.
      2. Nel Piano di cui al comma 1 sono definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e per lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana.
      3. I contenuti del Piano di cui al comma 1 costituiscono documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Art. 32.
(Finanziamenti).

      1. Oltre agli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati a legislazione vigente, per gli interventi di cui all'articolo 15, riguardante la gestione del patrimonio forestale, è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, di cui 400.000 euro da destinare agli interventi previsti dai commi 1 e 2 e 200.000 euro da destinare agli interventi previsti dal comma 3 del medesimo articolo 15.
      2. Per le finalità di cui all'articolo 20, riguardante la salvaguardia dei pascoli montani, sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie relative alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni.
      3. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa Fondazione un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      4. All'Agenzia nazionale del turismo è attribuito, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un contributo straordinario di 700.000 euro per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale dei comuni ad alta specificità montana, da inserire nei propri piani e programmi di attività, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.

Art. 33.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 37.100.000 euro per l'anno 2008, a 40.000.000 di euro per l'anno 2009, a 50.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 32.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per il triennio 2008-2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.
(Codice delle leggi sulla montagna).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i princìpi e criteri direttivi nonché le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni legislative vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;

          b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e di duplicazioni.

      2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo può essere comunque emanato anche in assenza di prescritti pareri.

Art. 35.
(Relazione annuale).

      1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentite l'Agenzia e la Conferenza unificata, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge e al quadro delle risorse destinate dallo Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Art. 36.
(Abrogazioni).

      1. Gli articoli 1, 2, 5-bis, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21 e 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, sono abrogati.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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