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PDL 1601

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1601



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAZZOLA, BERNINI BOVICELLI, DI BIAGIO, RAISI, SANTELLI

Delega al Governo per sostenere l'unificazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in materia di contribuzione previdenziale integrativa a carico dei liberi professionisti

Presentata il 4 agosto 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 24 febbraio 2005, n. 34, e il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, di attuazione, hanno istituito, dal 1o gennaio 2008, l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ha unificato l'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali. Il legislatore del 2005 aveva auspicato l'unificazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, istituite per la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria, rispettivamente, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione delle Casse finalizzata all'unificazione (articolo 4 della legge n. 34 del 2005).
      Il termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi è spirato in data 31 marzo 2007 senza che il Governo esercitasse la delega, a causa della mancata adozione, da parte dei competenti organi delle due Casse, di un progetto di unificazione.
      Con l'avvenuta unificazione degli ordini e la mancata unificazione delle Casse si è determinata la situazione paradossale di un unico ordine professionale con due casse di previdenza obbligatoria.
      L'articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (cosiddetta «legge Maroni»), ha previsto la possibilità, per gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, di accorparsi fra loro, nonché di includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica; l'azione del Parlamento e del Governo è stata quindi ispirata dalla consapevolezza della necessità di non consentire la nascita di nuove casse di previdenza per i liberi professionisti e di favorire, al contrario, l'aggregazione di quelle già esistenti.
      Tale consapevolezza è stata condivisa dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale che, nel «Rapporto sugli enti previdenziali pubblici e privati» del 2006, ha individuato nelle caratteristiche della monocategorialità e della ristrettezza della popolazione amministrata i maggiori rischi di tenuta del sistema.
      La situazione determinatasi in materia previdenziale per l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è quindi in contrasto con una corretta logica in materia di previdenza obbligatoria e genera incertezza sul futuro previdenziale e sugli obblighi contributivi degli iscritti al nuovo Ordine dal 1o gennaio 2008.
      Le due Casse, nel corso del confronto finalizzato a verificare i presupposti per la redazione di un progetto di unificazione, hanno ciascuna espresso valutazioni assolutamente differenti sulle prospettive di equilibrio a lungo termine dell'altra Cassa.
      Nel corso del confronto, la Cassa ragionieri ha avanzato la proposta di scambio delle rispettive basi dati, ai fini della verifica delle prospettive di lungo periodo di entrambe, mentre la Cassa dottori commercialisti ha espresso un diverso avviso; anche la proposta della Cassa ragionieri di nominare un soggetto terzo, un advisor autorevole e competente, scelto di comune accordo, cui affidare la verifica dei bilanci e dei bilanci tecnici delle due Casse o, meglio, di affidamento all'allora Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, organo politico e tecnico che esercita anche le funzioni di vigilanza sugli enti previdenziali, non è stata condivisa dalla Cassa dottori commercialisti; entrambe le proposte sono state portate a conoscenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      L'analisi dei bilanci tecnici delle due Casse evidenzia la necessità, per la Cassa dottori commercialisti, di utilizzare i contributi di tutti i nuovi iscritti per mantenere l'equilibrio di lungo periodo, ponendo in tal modo una seria ipoteca sulla possibilità di garantire, ai nuovi iscritti, prestazioni pensionistiche adeguate; mentre, al contrario, la Cassa ragionieri ha adottato una riforma che consente di accantonare, a favore dei giovani iscritti, tutti i contributi che gli stessi versano.
      Considerando che le nuove norme in materia di bilanci tecnici possono consentire una valutazione più convincente delle situazioni delle due Casse in questione, l'articolo 1 della presente proposta di legge vuole indurre il Governo ad assumere un ruolo attivo nel confronto fra le due Casse per giungere alla condivisione delle rispettive prospettive di lungo periodo e sgombrare così la strada per l'avvio del confronto finalizzato alla redazione di un progetto di unificazione, riaprendo sostanzialmente i termini della delega, senza peraltro prevedere oneri di alcun tipo per lo Stato. Ancorché si tratti di Casse sottoposte al regime di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, il legislatore non può sottrarsi ad assicurare alle stesse sostenibilità finanziaria dal momento che è fatto obbligo al medesimo (ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione) di prevedere o integrare forme di tutela previdenziale obbligatorie per tutti i lavoratori.
      L'articolo 2 è invece volto a risolvere un problema posto dalle Casse istituite ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, le quali chiedono di avere la possibilità di aumentare il contributo integrativo secondo le procedure di legge, come è riconosciuto alle Casse istituite ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994. Tale modifica normativa, a carattere solidaristico, si giustifica senza riserve per il sistema previdenziale «privato» in considerazione dell'assenza di qualsiasi intervento della finanza pubblica sulla sostenibilità degli enti gestori. Senza contare che, per gli enti di previdenza privatizzati con il decreto legislativo n. 509 del 1994, la normativa di riferimento riconosce un'ampia autonomia in materia, avendo gli organi amministrativi e di indirizzo la facoltà di deliberare un'integrazione della percentuale del contributo integrativo, previa approvazione degli organi istituzionali di controllo e vigilanza. Tale possibilità è invece preclusa senza una ragione normativa agli enti di previdenza privati, nonostante gli scopi e le finalità previdenziali e assistenziali siano in tutto e per tutto identiche.
      Occorre, pertanto, un provvedimento legislativo ad hoc che modifichi il limite normativo - stabilito dall'attuale «sigillo» - che fissa l'aliquota percentuale del contributo integrativo nell'attuale 2 per cento del fatturato lordo, rimettendo la determinazione della percentuale all'autonomia anche delle singole casse ed enti di previdenza privati.
      Essi, con propria deliberazione, individueranno in un secondo momento la misura maggiormente rispondente alle esigenze previdenziali della categoria rappresentata.
      Ovviamente, l'efficacia deliberativa è condizionata al buon esito della procedura di approvazione da parte dei Ministeri di vigilanza.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare alla vigilanza di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;

          b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;

          c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;

          d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati all'unificazione;

          e) verifica e monitoraggio del processo di unificazione tenendo conto degli esiti dei bilanci tecnici predisposti in attuazione delle regole di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 2.

      1. All'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato dalle singole casse o enti di previdenza, con delibera da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,»;

          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. La percentuale del contributo integrativo eccedente il 2 per cento del fatturato lordo è distribuita annualmente per finalità previdenziali e assistenziali, con i criteri e le modalità stabiliti mediante delibera da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».


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