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PDL 409

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 409




PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifica all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'attribuzione al giudice dell'opposizione della facoltà di rateizzare la sanzione amministrativa pecuniaria

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende attribuire ex lege al giudice dell'opposizione civile (ovvero all'attuale giudice di pace, un tempo il pretore) la facoltà di concedere, in sede di pronuncia, una congrua rateizzazione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Ciò si rende possibile mediante l'introduzione di due nuovi commi all'articolo 23 della legge n. 689 del 1981, articolo che, come è noto, ha depenalizzato numerosi reati e li ha trasformati in altrettante fattispecie di illecito amministrativo.
      Orbene, l'articolo 26 della medesima legge già prevede una simile facoltà in relazione all'«autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria». La giurisprudenza è più volte intervenuta sul tema, statuendo che, con l'espressione «autorità che ha applicato la sanzione», si ha riguardo solo al giudice penale che decida dell'illecito civile connesso ad un reato, nonché alla pubblica amministrazione che sia chiamata a eseguire materialmente la decisione (sul punto si veda espressamente la sentenza n. 9208 della Corte di cassazione civile, sezione I, del 3 agosto 1992. Lo stesso principio è stato ripreso dalla pretura di Taranto il 13 dicembre 1993. In tempi più recenti, la Suprema Corte è tornata sull'argomento con la sentenza n. 5400 del 13 marzo 2006, confermando l'impossibilità per il giudice di pace di rateizzare, a richiesta dell'interessato, la somma alla quale lo stesso sarà condannato in sentenza).
      Tale interpretazione, pur corretta da un punto di vista ermeneutico, non riesce appieno nell'intento di spiegare la discrasia di trattamento tra il cittadino che adisce il giudice dell'opposizione civile rispetto a quello che, invece, sia tratto avanti l'autorità penale. Va, infatti, osservato che, ancorché collegata ad un reato, la trasgressione amministrativa attribuita ai due soggetti è obiettivamente identica. In definitiva, potrebbe ravvisarsi una questione di legittimità costituzionale delle medesime norme (articoli 23 e 26 della legge n. 689 del 1981) rispetto all'articolo 3 della Carta costituzionale a causa della sospetta violazione del principio di uguaglianza e del correlato rischio di irragionevoli disparità di trattamento di situazioni giuridicamente e oggettivamente analoghe.
      Infatti:

          1) la sanzione amministrativa da applicare è la stessa in quanto il precetto violato è lo stesso;

          2) il soggetto passivo è lo stesso. L'unica differenza risiede nel fatto che, nel secondo caso, all'illecito di natura amministrativa si ricollega un reato penale. Quindi, nel rispetto dell'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, la competenza del giudice penale assorbe anche quella concorrente del giudice di pace civile;

          3) le funzioni dei due organi sono sostanzialmente le stesse. Infatti, in sede di dispositivo, il giudice penale stabilisce anche l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria alla pari del giudice di pace civile, quantificandola secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981 e dell'articolo 133 del codice penale. Tra le due attività non si intravvede alcuna differenza oggettiva, processuale o sostanziale, ben potendo entrambi gli organi modificare, anche in minus, l'entità della sanzione;

          4) anche mediante il dispositivo di rigetto del ricorso, il giudice di pace civile, alla pari di quello penale di cui all'articolo 26 della legge n. 689 del 1981, «applica» (cioè convalida e rende esecutiva) la sanzione originariamente stabilita dall'organo accertatore.

      La questione appare rilevante anche sotto il diverso rilievo della necessaria certezza del diritto. Infatti, anticipando alla fase del giudizio di opposizione la facoltà di rateizzare la somma dovuta (che ora risulta posticipata a quella di esecuzione), il giudice civile potrebbe stabilire fin da subito non solo l'entità del quantum ma anche le concrete modalità di assolvimento di tale onere da parte del trasgressore. Con ciò snellendo la complessiva procedura e accelerando i tempi di esecuzione dell'effettiva «pena», con garanzie processuali analoghe a quelle riconosciute a chi risulti allo stesso tempo imputato e trasgressore (articolo 26 della legge n. 689 del 1981).
      Ulteriore obiettivo che il progetto di legge si prefigge è quello di implementare le possibilità di un effettivo incameramento delle somme di condanna da parte dell'erario. Stante la potenziale rilevanza economica di certune sanzioni pecuniarie - soprattutto di quelle in materia di circolazione stradale, tanto diffuse quanto pesanti -, si ritiene di dover rendere il più flessibile possibile la procedura di applicazione dell'iter giudiziale. Ciò anche per evitare di dover ricorrere ai complessi e spesso inefficaci canali dell'esecuzione coatta.
      Inutile ribadire, infine, come il giudice di pace civile, alla pari di quello penale, goda, al momento della propria decisione, di una visione complessiva dello stato di fatto attribuibile al soggetto, conoscendo il contenuto del relativo fascicolo procedimentale e potendo pronunciarsi con opportuna cognizione di causa in merito alla fondatezza (o meno) dell'istanza di rateizzazione.
      Pertanto, l'articolo 1 della presente proposta di legge mira a inserire due appositi commi a chiusura dell'attuale testo dell'articolo 23 della legge n. 689 del 1981, il primo relativo al riconoscimento della predetta facoltà in capo al giudice dell'opposizione, il secondo volto, invece, al mantenimento delle prerogative della pubblica amministrazione. Si è, infatti, voluto salvaguardare la facoltà già propria dell'autorità amministrativa allorché il giudice di pace rigetti la domanda di dilazione del pagamento o l'interessato avanzi tale istanza solamente in sede di esecuzione e non già con il ricorso.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Con la sentenza il giudice può disporre, su richiesta dell'opponente che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione dovuta sia pagata in un numero di rate mensili compreso tra tre e trenta. Ciascuna rata non può essere inferiore a 16 euro. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato con la sentenza, l'obbligato è tenuto al versamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
      Resta salvo il diritto dell'obbligato di richiedere il pagamento rateale della sanzione all'autorità amministrativa che applica la stessa, sia quando il giudice non si sia pronunciato in merito per non essere stato richiesto, sia quando il giudice stesso abbia per qualsiasi motivo respinto la domanda di rateizzazione».


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