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PDL 859

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 859



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Norme per il reinserimento degli ex detenuti nell'attività lavorativa

Presentata il 7 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Le ragioni che condussero il Parlamento all'approvazione della legge 31 luglio 2006, n. 241, relativa alla concessione dell'indulto, che ha indotto uno sconto di pena di tre anni per i reati commessi fino al 2 maggio 2006, sono note e rappresentano tuttora occasione di intenso confronto in sede politica e nella pubblica opinione.
      Essenzialmente le ragioni a sostegno del provvedimento di indulto sono sintetizzabili nella considerazione dell'insostenibilità del sovraffollamento nelle carceri italiane, all'epoca 66.000 detenuti a fronte di una capienza che sfiorava a stento i 42.000 posti. Tale situazione creava oggettivamente un doloroso contrasto tra la realtà effettuale e la norma costituzionale che, all'articolo 27, afferma la duplice peculiarità della pena, volta alla rieducazione del condannato e coerente con i princìpi di umanità. Entrambi i connotati costituzionali della pena, pertanto, venivano clamorosamente negati dalla condizione di cattività in cui i detenuti erano costretti a portare la loro esperienza penitenziaria e questa circostanza, particolarmente pregna di ragioni umanitarie, ebbe a prevalere sulle altre presenti nel dibattito parlamentare e relative alla certezza della pena e alla pericolosità sociale dei detenuti beneficiari dello sconto. Quale che possa essere l'opinione sull'indulto, resta fermo un ragionamento: esso si tramuta in un effimero e, perciò stesso, dannoso provvedimento di clemenza se non è accompagnato da due interventi strategici. Il primo intervento è volto a edificare nuove e moderne carceri al fine di ovviare all'incresciosa difficoltà legata al sovraffollamento, cui rischiamo pericolosamente di avviarci tra breve. Il secondo intervento attiene ai profili legati al reinserimento dell'ex detenuto nella società, attraverso il riconoscimento della più nobile dignità che può essere riconosciuta a un essere umano, anche sulla base dell'articolo 1 della Costituzione: la dignità del lavoro.
      La presente proposta di legge cerca di dare risposta a questa ulteriore fondamentale istanza prevedendo, con un articolato scarno ed essenziale, che le imprese appaltatrici di opere pubbliche inseriscano, per la durata del lavoro, tra le proprie maestranze almeno il 10 per cento di ex detenuti.
      L'articolo 2 della proposta di legge prevede che anche altri operatori, pubblici e privati, ancorché non appaltatori di opere pubbliche, possono operare con le medesime modalità usufruendo, in questo caso, di un apposito contributo.
      Si tratta, pertanto, di una proposta di legge che cerca di esercitare un intervento di minima coerenza con le scelte compiute nel 2006 dal Parlamento: senza adeguati interventi di attuazione dei princìpi contenuti nell'articolo 27 della Costituzione ogni provvedimento di indulto, già concesso o futuro, sarebbe del tutto inutile.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È fatto obbligo alle stazioni appaltatrici di lavori pubblici di assumere tra le proprie maestranze lavoratori ex detenuti in misura non inferiore al 10 per cento del totale dei lavori a contratto.
      2. Gli ex detenuti di cui al comma 1, all'atto dell'assunzione, devono produrre una documentazione rilasciata dalle autorità penitenziarie che attesta l'idoneità professionale allo svolgimento dell'attività lavorativa.
      3. È fatto, altresì, obbligo alle autorità penitenziarie di produrre congiuntamente al documento di cui al comma 2 attestante l'idoneità professionale una relazione sulla condotta del detenuto nel periodo di carcerazione, al fine di attestare la compatibilità psicologica del medesimo detenuto allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 2.

      1. Gli operatori pubblici e privati, gli enti locali e i soggetti del privato sociale, ancorché non appaltatori di lavori pubblici, che assumono alle proprie dipendenze ex detenuti usufruiscono del contributo di cui al comma 2. Alle assunzioni effettuate ai sensi del presente comma si applica il disposto di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
      2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a un contributo di 1.000 euro per ogni ex detenuto assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. Il contributo di cui al presente comma è erogato per dodici mesi ed è cumulabile con eventuali agevolazioni stabilite a livello nazionale o locale.

Art. 3.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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