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PDL N. 1170

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1170



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTELLI

Modifica all'articolo 258 del codice civile in materia di effetti del riconoscimento dei figli naturali

Presentata il 27 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma del diritto di famiglia introdotta dalla legge n. 151 del 1975 ha profondamente innovato la disciplina del codice civile del 1942 soprattutto in materia di filiazione naturale. Grazie alla nuova disciplina, inoltre, per effetto del riconoscimento, spontaneo o giudiziale, il figlio naturale acquista uno status familiare che può dirsi di quasi totale equiparazione allo status e alle prerogative del figlio legittimo, sia per quanto concerne le pretese che può avanzare nei confronti dei genitori, sia per quanto riguarda i diritti spettanti a titolo di successione mortis causa sul loro patrimonio. In questo senso si è anche mossa la Corte costituzionale che è più volte intervenuta con sentenze additive, per estendere analogicamente alla prole naturale le garanzie già previste per la tutela dei diritti economici dei figli legittimi. Tuttavia permangono ancora alcune differenze di trattamento tra figli legittimi e figli naturali, del tutto ingiustificate e sospette di incostituzionalità per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Ad esempio, vige ancora l'assurdo principio per cui il figlio naturale riconosciuto non assume vincoli di parentela (articolo 74 del codice civile) con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto; tale principio è esplicitato dall'articolo 258 del codice civile che prevede che «Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto». Quindi, la sorella del papà non è zia del figlio naturale e - a rigore - neanche il genitore del papà o della mamma che effettuano il riconoscimento può considerarsi «nonno» del bambino.
      Le discriminazioni per i figli in ragione della loro nascita appaiono ingiustificate, anacronistiche e in contrasto con i sentimenti più diffusi. Esse devono pertanto essere eliminate.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Con il riconoscimento, il figlio naturale acquista pari diritti e pari doveri del figlio legittimo nei confronti degli ascendenti, e acquisisce i vincoli di parentela di cui all'articolo 74 con i parenti, in linea retta e collaterale, del genitore che lo ha riconosciuto».


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