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PDL 1413

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1413



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE ANGELIS, CATONE, GRANATA, PELINO, TRAVERSA

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di formazione e collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti

Presentata il 30 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Considerato che la precedente legislazione (in vigore dal 1975 all'aprile 1985) ha segnato il boom del collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti, malgrado le iniziali difficoltà da superare sul piano della pratica applicazione della normativa in parola, si ha la netta convinzione che la tanto osannata legge 29 marzo 1985, n. 113, recante «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti», anziché facilitare l'ulteriore allargamento del beneficio lavorativo abbia inciso, tra l'altro in maniera negativa, anche sul problema dell'istruzione dei minorati della vista, rivelandosi così anacronistica e deludente.
      Orientata verso un realistico senso di limite e di pastoie burocratiche, come di seguito si vedrà, essa appare subito non in linea con le norme di vari Paesi europei che prevedono, già da molti anni, una misura del residuo visivo più elevata di quella finora adottata, mentre è in aperto contrasto con la legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845, anche in ordine agli indirizzi fondamentali di tutela e di diritto alla formazione e al lavoro.
      All'articolo 8, secondo comma, la stessa legge quadro sancisce, infatti, per ogni ciclo formativo pluriennale una durata non superiore a 600 ore e che il medesimo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche, per cui risulta assurda pretesa l'effettuazione di corsi pari ad un anno scolastico, nei quali possono essere inclusi coloro che sono muniti di licenza media superiore e i soggetti in possesso della semplice licenza elementare o di scuola media inferiore, sempreché questi ultimi abbiano superato il ventunesimo anno di età, come se tale limite potesse compensare, commenti a parte, il superiore grado di istruzione.
      A questo punto, nel capovolgere il grado scolastico e di età dei soggetti innanzi trattati, ci si accorge chiaramente di giungere alla stessa soluzione ma con maggiore danno per coloro che sono in possesso di licenza media superiore e sono ammessi a corsi biennali, con evidente ritardo alla occupazione di tutti, ponendo in rilievo con tutta chiarezza il carente spirito della normativa ovvero di effetti negativi del suo dettame, in materia di qualificazione professionale (e di spesa pubblica) e quindi, nella fattispecie, di durata dei corsi.
      Limitativa ed opprimente, poi, nonché insignificante per l'esiguo numero da iscrivere, risulta la graduatoria dei centralinisti telefonici non vedenti presso la direzione provinciale del lavoro che la elabora a distanza di mesi dall'avvenuta iscrizione all'albo professionale nazionale, e non di rado costringe gli stessi centralinisti, già duramente provati dalla loro sventura, ad accettare una sede lavorativa e di residenza imposta dalle circostanze, non consona e confacente al livello di preparazione e di capacità di rendimento nonché alla condizione effettiva connessa al particolare stato di interessi familiari, ovvero li costringe a rinunciare per i motivi innanzi esposti al posto di lavoro.
      Tutto ciò contrariamente a quanto accadeva con la precedente legislazione.
      Inspiegabile inoltre è il protrarsi, a tutt'oggi, del mancato recepimento del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 113 del 1985, relativo agli specifici programmi dei corsi che le regioni autonomamente devono stabilire nell'ambito dei piani di istruzione professionale.
      Per cui vigendo tutt'ora una «monografia» professionale ministeriale, identica sia per gli esami di qualifica (con commissione regionale) sia per gli esami d'iscrizione all'albo regionale (con commissione statale presieduta dalla direzione regionale del lavoro), si ritiene assolutamente indispensabile il far sostenere e conseguire, a fine corso, con un unico esame, l'iscrizione all'albo professionale nazionale facendo cadere, così, anche ogni interpretazione formulata dalla circolare esplicativa del Ministero del lavoro n. 65 del 1985, Direzione generale del collocamento e della manodopera - divisione III - protocollo n. 3/12052 PV del 4 maggio 1985, relativa all'applicazione della legge n. 113 del 1985; tale circolare, al comma 1 dell'articolo 1, non consente al privo della vista di sostenere gli esami di iscrizione all'albo presso una direzione regionale del lavoro di sua scelta, in quanto diversamente ubicato dalla sua residenza e dalla scuola presso cui egli ha conseguito la qualifica di telefonista quando poi, a coloro che hanno raggiunto l'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, è permesso di iscriversi negli elenchi di più direzioni provinciali del lavoro diversi dalla loro residenza (comma 7 dell'articolo 6).
      Chiaramente consuetudinale, in quanto privo di fondamento giuridico, poi, risulta il criterio fin qui adottato prima dalla commissione centrale (di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 «Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi») e poi da quelle regionali (di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 113 del 1985) di sottoporre, a distanza di sei mesi e oltre, a nuova prova teorico-pratica quei candidati non risultati idonei per l'iscrizione all'albo regionale.
      Tale sistema, purtroppo ancora vigente e certamente non più al passo con l'evoluzione sociale, può essere decisamente bandito nell'interesse dei diplomati centralinisti i quali, senza alcun danno proprio della collettività, possono dignitosamente ripetere l'esame in questione dopo due mesi, tempo sufficientemente utile per un eventuale ripasso delle materie d'esame. Questo per inserirsi sollecitamente nel contesto produttivo del Paese.
      Ciò fa riemergere, più che mai, l'esigenza per la quale i candidati, a fine corso, conseguano, con un unico esame, la qualifica professionale e l'immissione diretta nell'albo professionale nazionale.
      Non di meno va rivisto il contesto in cui i centralinisti vanno oggi a inserirsi, dato il mutato quadro delle telecomunicazioni sia in Italia sia all'estero.
      Infatti, lo sviluppo tecnologico in campo telefonico ha consentito e consente agli enti di aggirare sempre più spesso l'obbligo occupazionale mentre, parallelamente, l'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con propria circolare del 10 aprile 1992, n. 50 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 12 giugno 1992) ha richiesto agli operatori, tramite il nuovo piano di studi, la conoscenza di altre materie quali l'informatica e le lingue straniere non adeguando, peraltro, la categoria al livello economico più confacente all'accresciuto mansionario.
      Inoltre, genera perplessità il fatto che solo gli enti privati sono sanzionabili in caso di defezione dagli obblighi occupazionali, mentre gli enti pubblici, nel non assumere gli aventi diritto, non subiscono alcuna penalità, con grave danno anche per le casse regionali che, con quei fondi, potrebbero meglio finanziare le spese di trasformazione dei centralini. Questo comporta, generalmente, per ogni singolo ente, la necessità di pagare per proprio conto le stesse spese, diversamente da quello che è lo spirito suggerito dal comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 113 del 1985.
      Tantomeno si è rivista, nel frattempo, quella parte del comma 1 dell'articolo 9 relativa all'indennità di mansione, ancora ferma, quanto all'importo, all'aprile 1992, quasi che l'obbligata staticità nel proprio livello retributivo non fosse più assoggettabile alla variazione dell'inflazione.
      Le considerazioni svolte portano, pertanto, alla necessità di introdurre le opportune modificazioni alla legge n. 113 del 1985, al fine di consentire una sua più adeguata e funzionale applicazione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «e non»;

          b) al comma 2, le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «tre decimi»;

          c) al comma 3:

              1) alla lettera a), dopo la parola: «telefonico» sono aggiunte le seguenti: «o di qualifica equipollente»;

              2) alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «tre decimi».

Art. 2.

      1. All'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «o autorizzate per ciechi» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti di formazione professionale per non vedenti e ipovedenti» e dopo le parole: «diploma di centralinista telefonico» sono inserite le seguenti: «non vedente o di qualifica equipollente»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «a seguito di un» è inserita la seguente: «unico»;

          c) al comma 3, le parole da: «inferiore» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 600 ore lavorative per coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore e di 900 ore per coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico»;

          d) il comma 5 è abrogato;

          e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Con decreto del presidente della giunta regionale è istituita la commissione regionale per il conseguimento del diploma di centralinista telefonico non vedente o di qualifica equipollente di cui al comma 1»;

          f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

      «8. La commissione è composta da: un dirigente del settore della formazione professionale dell'ente regione, che la presiede; un funzionario della direzione regionale del lavoro; un rappresentante scelto tra le aziende che gestiscono il servizio telefonico pubblico; un membro designato dal Ministero dello sviluppo economico; un membro esperto in braille e in telefonia in rappresentanza dell'ente gestore del corso di formazione professionale; un centralinista telefonico non vedente con almeno dieci anni di esperienza lavorativa in rappresentanza della categoria medesima»;

          g) il comma 12 è abrogato;

          h) il comma 13 è sostituito dal seguente:

      «13. L'esame di abilitazione è effettuato presso le commissioni regionali istituite ai sensi del presente articolo».

Art. 3.

      1. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole da: «le norme tecniche» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «la tecnica costruttiva consente o prevede l'impiego di uno o più posti-operatore ovvero, in mancanza di questi ultimi, permette di attuare, anche in modo automatico e autonomo, collegamenti diretti con la rete interna ed esterna di ogni singolo ufficio o stabilimento»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «i datori di lavoro pubblici» sono inserite le seguenti: «e le aziende a totale o parziale capitale pubblico»;

          c) al comma 3, dopo le parole: «centralino telefonico» sono inserite le seguenti: «di smistamento e collegamento di cui al comma 1» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso obbligo sono soggette, altresì, le aziende in stato di ristrutturazione, in cassa integrazione o in mobilità che mantengono per le esigenze produttive o commerciali un numero non inferiore a duecento unità lavorative»;

          d) al comma 4, le parole: «51 per cento dei posti» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento dei posti per ogni turno»;

          e) al comma 6:

              1) alla lettera a), le parole da: «dell'Azienda telefonica» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «delle società pubbliche e private concessionarie dei servizi telefonici destinati alla fornitura al pubblico di servizi telefonici ausiliari o complementari»;

              2) alla lettera b), le parole da: «di polizia,» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «pubblici di pronto intervento e di reparti operativi della difesa nazionale»;

          f) al comma 7, le parole da: «precedente comma» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «comma 6 non si applica alle società che gestiscono il servizio pubblico radiotelevisivo».

Art. 4.

      1. All'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le amministrazioni e gli enti pubblici, le aziende a totale o parziale capitale pubblico e i datori di lavoro privati, entro trenta giorni dall'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, devono comunicare alle direzioni provinciali del lavoro e alle associazioni di categoria competenti per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica».

Art. 5.

      1. All'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro e le associazioni di categoria invitano il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provvedano, le citate direzioni e associazioni procedono all'avviamento del centralinista telefonico in base all'elenco nominativo formato presso la direzione provinciale del lavoro»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, la direzione provinciale del lavoro e le associazioni di categoria li invitano a provvedere entro i successivi trenta giorni. Trascorso un mese, la direzione provinciale del lavoro e le associazioni di categoria procedono all'avviamento d'ufficio»;

          d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. L'elenco dei centralinisti telefonici privi della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso la direzione provinciale del lavoro competente. L'elenco è formato entro un mese dalla data di conclusione degli esami di iscrizione all'albo provinciale»;

          e) al comma 7, le parole: «dagli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle direzioni del lavoro competenti di province e regioni diverse da quelle di residenza».

Art. 6.

      1. All'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riconosciuto agli operatori addetti ai sistemi operanti con terminali informatici o telematici, salva la fruizione di migliori condizioni economiche e giuridiche»;

          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Ai centralinisti e operatori della comunicazione non si possono porre limiti di carriera. Essi godono di tutte le progressioni automatiche di carriera previste dalle normative vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e continuano a godere di tutti i relativi diritti previsti dalla presente legge anche se, in seguito a promozioni o concorsi, sono chiamati a svolgere funzioni diverse o superiori».

Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. - (Corsi di aggiornamento). - 1. I centralinisti telefonici privi della vista e ipovedenti possono, previa presentazione di apposita domanda, partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati ai sensi del presente articolo, al fine di conseguire l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione.
      2. I corsi di aggiornamento sono svolti durante l'orario di lavoro e sono organizzati dallo stesso datore di lavoro, ovvero da più datori di lavoro associati, nonché da enti ovvero organizzazioni autorizzate ai sensi della normativa vigente.
      3. Gli oneri relativi all'organizzazione dei corsi di aggiornamento e alle relative strutture e attrezzature sono posti a carico delle regioni competenti per territorio; gli oneri relativi alla partecipazione dei lavoratori ai corsi sono posti a carico dei datori di lavoro pubblici e privati.
      4. Alla fine del corso di aggiornamento i partecipanti, per conseguire l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione, devono sostenere un esame che ha luogo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2».

Art. 8.

      1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «si riconosce agli operatori dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici» sono sostituite dalle seguenti: «è stata riconosciuta agli operatori dipendenti della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici da rivalutare, annualmente, in base al tasso dell'inflazione reale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica».

Art. 9.

      1. All'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «pubblici e»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «I datori di lavoro» sono inserite le seguenti: «pubblici e».


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