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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1413 |
1. All'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «e non»;
b) al comma 2, le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «tre decimi»;
c) al comma 3:
1) alla lettera a), dopo la parola: «telefonico» sono aggiunte le seguenti: «o di qualifica equipollente»;
2) alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «tre decimi».
1. All'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «o autorizzate per ciechi» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti di formazione professionale per non vedenti e ipovedenti» e dopo le parole: «diploma di centralinista telefonico» sono inserite le seguenti: «non vedente o di qualifica equipollente»;
b) al comma 2, dopo le parole: «a seguito di un» è inserita la seguente: «unico»;
c) al comma 3, le parole da: «inferiore» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 600 ore lavorative per coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore e di 900 ore per coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico»;
d) il comma 5 è abrogato;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del presidente della giunta regionale è istituita la commissione regionale per il conseguimento del diploma di centralinista telefonico non vedente o di qualifica equipollente di cui al comma 1»;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La commissione è composta da: un dirigente del settore della formazione professionale dell'ente regione, che la presiede; un funzionario della direzione regionale del lavoro; un rappresentante scelto tra le aziende che gestiscono il servizio telefonico pubblico; un membro designato dal Ministero dello sviluppo economico; un membro esperto in braille e in telefonia in rappresentanza dell'ente gestore del corso di formazione professionale; un centralinista telefonico non vedente con almeno dieci anni di esperienza lavorativa in rappresentanza della categoria medesima»;
g) il comma 12 è abrogato;
h) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. L'esame di abilitazione è effettuato presso le commissioni regionali istituite ai sensi del presente articolo».
1. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «le norme tecniche» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «la tecnica costruttiva consente o prevede l'impiego di uno o più posti-operatore ovvero, in mancanza di questi ultimi, permette di attuare, anche in modo automatico e autonomo, collegamenti diretti con la rete interna ed esterna di ogni singolo ufficio o stabilimento»;
b) al comma 2, dopo le parole: «i datori di lavoro pubblici» sono inserite le seguenti: «e le aziende a totale o parziale capitale pubblico»;
c) al comma 3, dopo le parole: «centralino telefonico» sono inserite le seguenti: «di smistamento e collegamento di cui al comma 1» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso obbligo sono soggette, altresì, le aziende in stato di ristrutturazione, in cassa integrazione o in mobilità che mantengono per le esigenze produttive o commerciali un numero non inferiore a duecento unità lavorative»;
d) al comma 4, le parole: «51 per cento dei posti» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento dei posti per ogni turno»;
e) al comma 6:
1) alla lettera a), le parole da: «dell'Azienda telefonica» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «delle società pubbliche e private concessionarie dei servizi telefonici destinati alla fornitura al pubblico di servizi telefonici ausiliari o complementari»;
2) alla lettera b), le parole da: «di polizia,» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «pubblici di pronto intervento e di reparti operativi della difesa nazionale»;
f) al comma 7, le parole da: «precedente comma» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «comma 6 non si applica alle società che gestiscono il servizio pubblico radiotelevisivo».
1. All'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni e gli enti pubblici, le aziende a totale o parziale capitale pubblico e i datori di lavoro privati, entro trenta giorni dall'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, devono comunicare alle direzioni provinciali del lavoro e alle associazioni di categoria competenti per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica».
1. All'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro e le associazioni di categoria invitano il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provvedano, le citate direzioni e associazioni procedono all'avviamento del centralinista telefonico in base all'elenco nominativo formato presso la direzione provinciale del lavoro»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, la direzione provinciale del lavoro e le associazioni di categoria li invitano a provvedere entro i successivi trenta giorni. Trascorso un mese, la direzione provinciale del lavoro e le associazioni di categoria procedono all'avviamento d'ufficio»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'elenco dei centralinisti telefonici privi della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso la direzione provinciale del lavoro competente. L'elenco è formato entro un mese dalla data di conclusione degli esami di iscrizione all'albo provinciale»;
e) al comma 7, le parole: «dagli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle direzioni del lavoro competenti di province e regioni diverse da quelle di residenza».
1. All'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riconosciuto agli operatori addetti ai sistemi operanti con terminali informatici o telematici, salva la fruizione di migliori condizioni economiche e giuridiche»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai centralinisti e operatori della comunicazione non si possono porre limiti di carriera. Essi godono di tutte le progressioni automatiche di carriera previste dalle normative vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e continuano a godere di tutti i relativi diritti previsti dalla presente legge anche se, in seguito a promozioni o concorsi, sono chiamati a svolgere funzioni diverse o superiori».
1. Dopo l'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Corsi di aggiornamento). - 1. I centralinisti telefonici privi della vista e ipovedenti possono, previa presentazione di apposita domanda, partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati ai
sensi del presente articolo, al fine di conseguire l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione.
2. I corsi di aggiornamento sono svolti durante l'orario di lavoro e sono organizzati dallo stesso datore di lavoro, ovvero da più datori di lavoro associati, nonché da enti ovvero organizzazioni autorizzate ai sensi della normativa vigente.
3. Gli oneri relativi all'organizzazione dei corsi di aggiornamento e alle relative strutture e attrezzature sono posti a carico delle regioni competenti per territorio; gli oneri relativi alla partecipazione dei lavoratori ai corsi sono posti a carico dei datori di lavoro pubblici e privati.
4. Alla fine del corso di aggiornamento i partecipanti, per conseguire l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione, devono sostenere un esame che ha luogo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2».
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «si riconosce agli operatori dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici» sono sostituite dalle seguenti: «è stata riconosciuta agli operatori dipendenti della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici da rivalutare, annualmente, in base al tasso dell'inflazione reale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica».
1. All'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «pubblici e»;
b) al comma 2, dopo le parole: «I datori di lavoro» sono inserite le seguenti: «pubblici e».
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