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PDL 1443

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1443



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Interpretazione autentica dell'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di incarichi di dipendenza o collaborazione esercitati dai medici veterinari responsabili dei depositi di farmaci

Presentata il 3 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 143, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente il codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva 2004/28/CE», ha sostituito l'articolo 81 del citato decreto legislativo n. 193 del 2006, rubricato «Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti».
      Numerosi gruppi di medici veterinari hanno sollevato forti dubbi riguardo alla modifica apportata dalla norma in materia di incompatibilità. In particolar modo si fa riferimento al terzo periodo del comma 1 del novellato articolo 81, secondo cui «Il medico veterinario responsabile ed i suoi sostituti non possono svolgere altresì incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici».
      Tale novella introduce notevoli e onerose limitazioni all'esercizio della professione, penalizzando fortemente la categoria dei medici veterinari sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista economico.
      I medici veterinari, infatti, vengono a trovarsi nella condizione di non poter più esercitare tutte le mansioni per le quali sono purtuttavia titolati, con conseguente limitazione delle effettive potenzialità lavorative e con intuibili ripercussioni negative, di notevole portata, dal punto di vista economico.
      Al fine di evitare la penalizzazione della figura professionale del medico veterinario e, nel contempo, di garantirgli indipendenza e imparzialità, sarebbe opportuno che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emanasse una circolare esplicativa del significato della predetta limitazione.
      Attraverso l'interpretazione autentica oggetto della presente proposta di legge, di cui si auspica l'approvazione in questo ramo del Parlamento, si garantirebbe, da un lato, il libero esercizio della professione veterinaria con l'esplicazione di tutte le potenzialità in essa insite e si eviterebbe, dall'altro lato, sia il rischio di comparaggio, proprio in ragione della separazione dei due rapporti intrattenuti contemporaneamente dal medico veterinario, sia il rischio di compromettere la validità dei controlli, poiché sarebbe eliminata la situazione che si verifica attualmente, nella quale il veterinario dell'azienda sanitaria locale si trova a essere contemporaneamente controllante e controllato.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 81 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il divieto secondo cui il medico veterinario responsabile e i suoi sostituti non possono svolgere incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici non opera nei casi:

          a) in cui vi è un rapporto diretto tra il titolare dell'impianto di allevamento e di custodia e il medico veterinario responsabile della custodia e dell'utilizzazione delle scorte, il quale deve essere in possesso della partita IVA, come professionista veterinario, ed emettere, per l'attività di tenuta delle scorte, regolare fattura nei confronti del titolare dell'impianto, che provvede al pagamento della medesima;

          b) in cui, trattandosi di medico veterinario dipendente dell'industria, le scorte medicinali sono utilizzate su animali di proprietà dell'industria medesima;

          c) in cui, trattandosi di medico veterinario dipendente di un'azienda sanitaria locale, la responsabilità della custodia e dell'utilizzazione delle scorte è assunta in impianti siti al di fuori della zona in cui la stesso medico ha competenza a esercitare i controlli.


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