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PDL 743

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 743




PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRASSI, FIORONI, BINETTI, BOCCI, BOFFA, BORDO, BUCCHINO, ENZO CARRA, CUOMO, FADDA, FEDI, FOGLIARDI, GINEFRA, LARATTA, MARGIOTTA, MOSELLA, PEDOTO, RIGONI, ROSATO, SANGA, STRIZZOLO, TENAGLIA, VICO

Disposizioni in materia di personale per gli asili nido e i servizi integrativi

Presentata il 6 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge detta norme in materia di personale impiegato nei servizi per la prima infanzia.
      Si stabilisce che il funzionamento dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi sia assicurato da educatori di infanzia, con competenze psico-pedagogiche, e da addetti ai servizi generali, distinti in professionalità diverse in rapporto alle specificità dei servizi e dei moduli organizzativi. Inoltre, la presente proposta di legge ha la finalità di rendere operante la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, in particolare per quanto concerne gli articoli 12, 13 e 14.
      È sorprendente che, a tutt'oggi, non si sia fatto pressoché nulla per adempiere al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge citata, che dichiara in modo inequivocabile che: «Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido». La sorpresa deriva da una molteplicità di considerazioni, riflessioni e fatti incontestabili.
      Le considerazioni riguardano la storia dell'inserimento del soggetto handicappato nella scuola. Non è nostra intenzione riproporre in questa sede la successione di leggi, ordinanze e decreti che l'hanno caratterizzata e ci limiteremo a citare la sola istituzione della figura dell'insegnante di sostegno avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970. Da allora sono stati emanati ordinanze e decreti da parte del Ministro della pubblica istruzione per la regolamentazione dei corsi di specializzazione prima monovalenti, rivolti cioè alle diverse tipologie di handicap esemplificate con la classificazione in psicofisici, non udenti e non vedenti; poi, dal 1986, questi corsi hanno assunto un carattere polivalente preparando il personale docente ad affrontare tutte le tipologie di handicap. In tutto questo percorso, che ha visto un susseguirsi di modificazioni e cambiamenti con periodicità annuale, la preoccupazione dominante è sembrata essere rivolta agli ordini di scuola della sezione secondaria. Infatti, prima della «sospensione temporanea dei corsi di specializzazione» è stato ampliato il numero degli insegnanti della scuola secondaria includendo, almeno nella fase di selezione, un numero di posti riservato agli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, le cosiddette «superiori». Non essendo stato modificato il numero chiuso, previsto per ogni corso, si è verificata una riduzione dei posti riservati alle altre sezioni: materna ed elementare. Le ragioni di tale cambiamento sono molteplici. Vanno dal rilievo che il fabbisogno degli insegnanti specializzati, ampiamente coperto per le sezioni materna ed elementare, è apparso insoddisfacente per la secondaria, alla crescente preoccupazione circa l'impatto dell'inserimento dell'handicappato nelle classi di scuola secondaria.
      Queste le considerazioni, ma ci sia consentito, ora, di fare qualche riflessione.
      Non c'è orientamento proveniente dai settori medico-biologici, psicologici e pedagogici che non concordi sulla assoluta necessità, in caso di handicap, di attuare un intervento precoce, anzi precocissimo. Sappiamo ormai con certezza che tanto più sarà ritardato l'intervento educativo e riabilitativo, tanto minori saranno gli effetti positivi che potranno essere raggiunti.
      Crediamo che sia venuto il momento di inserire la figura dell'«insegnante di sostegno» specificamente formato per gli asili nido, al fine di tutelare e garantire il diritto dell'integrazione sociale dei bambini handicappati.
      Tale figura permetterà inoltre di effettuare un intervento precoce e quindi produrre i migliori risultati di recupero e nel contempo essere di aiuto a tutte quelle famiglie che sono coinvolte dalla nascita di persone handicappate.
      A tale fine occorre prevedere, all'interno dei corsi di specializzazione polivalente (decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975), una sezione per la specializzazione del personale addetto alle attività educativo-riabilitative per bambini handicappati negli asili nido.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi è assicurato dagli educatori di infanzia, con competenze psico-pedagogiche, e dagli addetti ai servizi generali, che operano secondo i princìpi della metodologia del lavoro di gruppo, della collegialità e in stretta collaborazione con i genitori, al fine di garantire la necessaria coerenza degli interventi educativi. Gli addetti ai servizi generali sono distinti in professionalità diverse in rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli organizzativi.
      2. I profili professionali degli educatori di infanzia sono disciplinati con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli educatori di infanzia devono essere in possesso della certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436. Costituiscono altresì titolo per l'esercizio della professione i diplomi di laurea e le lauree in pedagogia, in scienze dell'educazione e in scienza della formazione.
      3. I requisiti culturali e professionali degli addetti ai servizi generali sono definiti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

      1. I comuni, nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in conformità con i princìpi generali di cui all'articolo 6, numeri 3) e 4), della medesima legge, e al fine di tutelare e garantire il diritto all'integrazione sociale dei bambini handicappati, provvedono a dotare gli asili nido di personale di sostegno addetto alle attività educative e riabilitative specificamente formato.

Art. 3.

      1. I corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, devono prevedere una sezione per la formazione del personale addetto alle attività educativo-riabilitative, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, destinata all'inserimento di tale personale negli asili nido.

Art. 4.

      1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite agli educatori di infanzia i titoli di studio richiesti alla data dell'assunzione in ruolo.
      2. Per il personale non rientrante nella categoria di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436.


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