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PDL 970

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 970



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, FOGLIARDI, FEDERICO TESTA, DAL MORO

Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Venezia

Presentata il 13 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La lentezza della nostra macchina giudiziaria non può essere disconosciuta. La possibilità di ottenere giustizia in tempi accettabili appartiene ancora, nel vissuto dei cittadini, a una mera ipotesi non suscettibile di concrete verifiche nella realtà. Né è stata data sempre una piena risposta a quella domanda di sicurezza, che è oggi una vera e propria richiesta di affermazione e di tutela dei diritti di cittadinanza. Sicché occorre concentrarsi con metodo nella definizione di strumenti idonei ad assicurare alla giustizia coloro che compiono delitti e nell'affermare la capacità e l'autorità dello Stato attraverso la certezza della punizione e l'effettiva espiazione delle pene comminate.
      Non si può non osservare che il sistema giudiziario esistente in Italia (nel momento in cui l'Assemblea costituente fu chiamata ad operare le sue scelte sul problema giustizia) derivava (per integrazioni e modificazioni successive, ma sostanzialmente senza soluzione di continuità) dall'organizzazione giudiziaria istituita con l'emanazione dello Statuto albertino.
      Quando si parla di efficienza o inefficienza del sistema giudiziario non si deve pensare solo alle tradizionali lamentazioni sui tempi biblici della giustizia italiana. I nodi sono anche altri: raggiungere un corretto punto di equilibrio fra tempestività e accuratezza delle decisioni; prevedere strumenti procedurali «tagliati» sulla concreta tipologia delle controversie; disporre di soggetti giudicanti di adeguata competenza.
      La sproporzione tra i mezzi di cui l'amministrazione giudiziaria dispone e la quantità di lavoro che essa è chiamata a svolgere, nonché la specifica situazione dei distretti di corte d'appello rendono insopportabilmente lunghi nel settore civile i tempi tra l'inizio del processo e la sua conclusione.
      Appare dunque necessario intervenire in ordine ad alcune situazioni particolari della «geografia giudiziaria», tenendo conto delle distanze tra le sedi giudiziarie, dei carichi di lavoro e delle effettive possibilità di accesso degli operatori del diritto e dei cittadini agli uffici. Del resto già la legge 1o febbraio 1989, n. 30, aveva, in parte, risposto all'esigenza di adeguamento delle strutture giudiziarie alle dinamiche dei nostri anni, ma ciò non è stato sufficiente in alcune aree del nostro Paese.
      In questa prospettiva riteniamo che sia almeno possibile, nel breve andare, procedere a interventi mirati, che tengano conto della necessità di ottenere un adeguamento funzionale degli uffici giudiziari presenti in un determinato ambito territoriale, a fronte della dinamica della popolazione residente, dei rapporti sociali, degli affari e dello sviluppo economico che ne conseguono.
      In questo senso la regione Veneto ha bisogno di altre sedi di corte d'appello che, affiancandosi alla sede di Venezia, possano dare una soluzione a tali problemi, in particolare tenendo conto dei disagi materiali che derivano ai cittadini e agli operatori dalla specifica situazione logistica veneziana, aggravata inoltre dai tempi lunghi necessari per arrivare ad una sentenza d'appello. Il fatto che, in media, siano necessari sette o otto anni per arrivare ad una sentenza di appello, con inevitabili ed evidenti ripercussioni di malumori e risentimenti, poiché il trascorrere degli anni incide pesantemente sui costi, vanifica la fiducia nella giustizia, discredita la magistratura.
      L'evidente crescita della grande e piccola criminalità, l'aumento della complessità e della conflittualità dei rapporti sociali e giuridici, l'insorgere di nuove fattispecie, specialmente nel campo civile e commerciale, la diffusione di altri e diversi livelli di illegalità hanno determinato, anche nella provincia di Verona, un tale aumento di domanda di giustizia da rendere insufficiente la sola corte d'appello di Venezia.
      Emerge, pertanto, l'esigenza di un adeguamento della vigente organizzazione della struttura giudiziaria regionale attraverso l'istituzione di una sezione distaccata di corte d'appello a Verona e di una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Venezia, sempre a Verona.
      La presente proposta di legge mira a risolvere, in buona parte, i problemi logistici e di gestione che oggi derivano alla popolazione e agli operatori del diritto della provincia di Verona dal dover gravitare sulla corte d'appello di Venezia, aggravandone così la già precaria situazione.
      Per quanto attiene alla sede dei nuovi uffici giudiziari - salvo valutare, con gli enti locali e gli organismi dell'Avvocatura dello Stato e della magistratura, gli spazi più idonei ove possa trovare sede la corte d'appello, tenendo conto anche, se non soprattutto, delle esigenze della cittadinanza e degli operatori del diritto - si deve considerare che a Verona già esistono immobili, ristrutturati o da ristrutturare per le necessità del Ministero della giustizia, che potrebbero rispondere alle crescenti esigenze di funzionalità. Tali immobili sono tra l'altro contigui all'attuale sede del tribunale e dunque del tutto funzionali alle esigenze di contenimento dei costi di funzionamento della giustizia.
      La presente proposta di legge, che può contribuire a limitare la situazione esplosiva, legata al cumulo di lavoro e di procedimenti in corso presso la corte d'appello di Venezia, è un primo passo, teso a sopperire a carenze strutturali, spesso frutto di situazioni economico-sociali risalenti ad epoche assai remote e, perciò, non più in grado di rispondere alla «domanda di giustizia» sempre più diffusa nella nostra società.
      Si tratta di un provvedimento atteso da anni dalle popolazioni interessate e in particolare dagli operatori del settore.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituite nella città di Verona una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia e una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia in funzione di corte di assise d'appello.
      2. Le sezioni distaccate di cui al comma 1 hanno giurisdizione sui circondari dei tribunali di Verona e Vicenza.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero della giustizia, gli organici delle sezioni di cui all'articolo 1 sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nelle circoscrizioni di cui al medesimo articolo 1.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione delle sezioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
      3. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la data di inizio del funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1, fissandola comunque entro il successivo anno.

Art. 3.

      1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Venezia e rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza territoriale rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello e della sezione distaccata della corte di assise d'appello di Venezia con sede in Verona sono devoluti alla competenza di questi ultimi uffici, ad eccezione della cause civili già passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.


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