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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1290 |
all'articolo 1, l'abrogazione del comma 631 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 e conseguentemente il ripristino della piena validità dell'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003, integrato con talune precisazioni per rendere certa la conclusione della procedura di vendita e l'alienazione dell'intero edificio;
all'articolo 2, la riassegnazione al Ministero della difesa di una quota consistente delle risorse derivanti dalla vendita degli alloggi;
all'articolo 3, la clausola di salvaguardia per talune fasce di utenti in difficoltà per motivi economici, anagrafici o sanitari;
all'articolo 4, disposizioni transitorie di temporanea sospensione dei recuperi forzosi;
all'articolo 5, la presentazione di una relazione sui programmi di dismissioni previsti dalla legge n. 537 del 1993;
all'articolo 6, l'invarianza della spesa, considerato che l'insieme degli interventi proposti dovrebbe anzi generare nuovi introiti per lo Stato.
1. Il comma 631 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del citato comma, che rimane abrogata. Gli alloggi originariamente individuati ai sensi del citato articolo 26 e inseriti nel piano di gestione del patrimonio abitativo della difesa per il 2004, nonché quelli eventualmente aggiunti allo scopo di consentire la dismissione di interi fabbricati, devono essere trasferiti all'Agenzia del demanio, per l'adozione degli atti di competenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. A conclusione della procedura di cui al comma 2, e comunque non oltre un mese dalla conclusione della stessa, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce gli alloggi da alienare alle società di cartolarizzazione istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e delle altre norme vigenti in materia, per i successivi adempimenti nei confronti degli aventi titolo all'acquisto.
1. Per l'anno 2008 una quota pari all'80 per cento dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di cui all'articolo 1 è riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa per provvedere alla spesa per canoni di locazione di alloggi in sostituzione di quelli dismessi, nonché per esigenze di rinnovo del proprio patrimonio e per la manutenzione di quello rimanente. A decorrere dall'anno 2009, la quota di cui al primo periodo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.
1. Agli utenti degli alloggi di servizio del Ministero della difesa con titolo concessorio scaduto, il cui reddito familiare non sia superiore al limite fissato annualmente dal Ministro della difesa con il decreto di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero agli utenti ultrasettantenni, alle vedove o che siano o convivano con portatori di handicap, è assicurata la conduzione dell'alloggio anche in caso di alienazione dello stesso a terzi.
2. Agli utenti degli alloggi di servizio del Ministero della difesa con titolo concessorio scaduto, soggetti al pagamento del canone pari all'equo canone maggiorato del 50 per cento, continua ad essere assicurata la conduzione dell'immobile, salvo che in caso di alienazione a terzi.
1. Fino al completamento delle procedure di alienazione di cui all'articolo 1 della presente legge e alla realizzazione del programma di cui al comma 627 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospesi tutti gli atti di recupero forzoso nei confronti degli utenti di alloggi di servizio del Ministero della difesa che sono in regola con il pagamento di ogni onere relativo alla concessione.
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza, in allegato allo schema di decreto di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una relazione sulla programmazione annuale della gestione del patrimonio abitativo.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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