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PDL N. 1290

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1290



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Norme in materia di alienazione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

Presentata il 12 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende ristabilire la piena validità ed efficacia dell'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, relativo alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa, contenente la novità di riassegnarne una consistente quota al predetto dicastero, onde consentire la locazione di altrettanti alloggi in sostituzione di quelli dismessi, il rinnovo del proprio patrimonio e la manutenzione di quello rimanente.
      La norma in questione è stata soppressa dal comma 631 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), quando i beni da dismettere erano già stati individuati con decreto del Ministro della difesa 2 marzo 2006 (registrato alla Corte dei conti il successivo 21 marzo 2006, registro n. 3, foglio n. 105), quindi in corso d'opera ai fini del loro avvio alla procedura di vendita, senza prevedere una clausola di salvaguardia per tutti quegli utenti e loro famiglie che erano venuti a conoscenza dell'inserimento degli alloggi in loro concessione negli elenchi di quelli da alienare, dopo essere stati dichiarati non più utili ai fini istituzionali ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006.
      Concluse tutte le fasi interne all'amministrazione della difesa e dato avvio, con il decreto ministeriale citato, alla procedura vera e propria dell'alienazione, la legge finanziaria 2008, con un colpo di spugna, ha cancellato quanto era in itinere, dopo ben quattro anni di estenuante attesa nella individuazione degli alloggi, nei coordinamenti, nelle verifiche, nei controlli tecnici, nelle interpretazioni all'interno della difesa, facendo improvvisamente venir meno le legittime aspettative di quanti (e parliamo di migliaia di famiglie) erano, avendone i requisiti, in procinto di acquisire il bene della vita.
      Con l'abrogazione della norma che la presente proposta di legge vuole ripristinare si sono lese le legittime aspettative riconosciute anche dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza n. 2859/2008, a seguito di ricorso di taluni utenti per sollecitare la conclusione della procedura di vendita, in quanto gli alloggi a loro in concessione erano stati inseriti negli elenchi dei beni da alienare proprio ai sensi dell'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003.
      In buona sostanza, ridare validità al predetto articolo 26, comma 11-quater, con talune modifiche e integrazioni migliorative, rappresenta un atto dovuto per restituire legittimità alle attese di migliaia di famiglie che la legge finanziaria 2008 ha cancellato, facendo tra l'altro illegalmente retroagire la sua decorrenza addirittura fino al 2004 e annullando anche il decreto relativo al piano di gestione del patrimonio abitativo del Ministro della difesa per il 2004, in fase di esecuzione.
      In sintesi, la presente proposta di legge prevede:

          all'articolo 1, l'abrogazione del comma 631 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 e conseguentemente il ripristino della piena validità dell'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003, integrato con talune precisazioni per rendere certa la conclusione della procedura di vendita e l'alienazione dell'intero edificio;

          all'articolo 2, la riassegnazione al Ministero della difesa di una quota consistente delle risorse derivanti dalla vendita degli alloggi;

          all'articolo 3, la clausola di salvaguardia per talune fasce di utenti in difficoltà per motivi economici, anagrafici o sanitari;

          all'articolo 4, disposizioni transitorie di temporanea sospensione dei recuperi forzosi;

          all'articolo 5, la presentazione di una relazione sui programmi di dismissioni previsti dalla legge n. 537 del 1993;

          all'articolo 6, l'invarianza della spesa, considerato che l'insieme degli interventi proposti dovrebbe anzi generare nuovi introiti per lo Stato.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Procedure di alienazione).

      1. Il comma 631 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del citato comma, che rimane abrogata. Gli alloggi originariamente individuati ai sensi del citato articolo 26 e inseriti nel piano di gestione del patrimonio abitativo della difesa per il 2004, nonché quelli eventualmente aggiunti allo scopo di consentire la dismissione di interi fabbricati, devono essere trasferiti all'Agenzia del demanio, per l'adozione degli atti di competenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. A conclusione della procedura di cui al comma 2, e comunque non oltre un mese dalla conclusione della stessa, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce gli alloggi da alienare alle società di cartolarizzazione istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e delle altre norme vigenti in materia, per i successivi adempimenti nei confronti degli aventi titolo all'acquisto.

Art. 2.
(Destinazione delle risorse).

      1. Per l'anno 2008 una quota pari all'80 per cento dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di cui all'articolo 1 è riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa per provvedere alla spesa per canoni di locazione di alloggi in sostituzione di quelli dismessi, nonché per esigenze di rinnovo del proprio patrimonio e per la manutenzione di quello rimanente. A decorrere dall'anno 2009, la quota di cui al primo periodo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.

Art. 3.
(Disposizioni di salvaguardia).

      1. Agli utenti degli alloggi di servizio del Ministero della difesa con titolo concessorio scaduto, il cui reddito familiare non sia superiore al limite fissato annualmente dal Ministro della difesa con il decreto di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero agli utenti ultrasettantenni, alle vedove o che siano o convivano con portatori di handicap, è assicurata la conduzione dell'alloggio anche in caso di alienazione dello stesso a terzi.
      2. Agli utenti degli alloggi di servizio del Ministero della difesa con titolo concessorio scaduto, soggetti al pagamento del canone pari all'equo canone maggiorato del 50 per cento, continua ad essere assicurata la conduzione dell'immobile, salvo che in caso di alienazione a terzi.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

      1. Fino al completamento delle procedure di alienazione di cui all'articolo 1 della presente legge e alla realizzazione del programma di cui al comma 627 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospesi tutti gli atti di recupero forzoso nei confronti degli utenti di alloggi di servizio del Ministero della difesa che sono in regola con il pagamento di ogni onere relativo alla concessione.

Art. 5.
(Relazione sui programmi di gestione).

      1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza, in allegato allo schema di decreto di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una relazione sulla programmazione annuale della gestione del patrimonio abitativo.

Art. 6.
(Disposizione finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        


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