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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1117 |
1. Nella regione Puglia è istituita una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale con sede in Foggia e con circoscrizione comprendente la provincia di Foggia.
1. Gli organici dei magistrati destinati alla sezione staccata di cui all'articolo 1 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.
2. Gli organici del personale di segreteria e del personale ausiliario della sezione staccata di Foggia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, i posti in organico dei magistrati amministrativi, del personale direttivo, del personale di concetto e del personale di dattilografia, di cui, rispettivamente, alle tabelle A, C, D e F allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono incrementati dei posti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
1. La data di inizio del funzionamento della sezione staccata di Foggia è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. I ricorsi afferenti alla circoscrizione della sezione staccata di Foggia, pendenti presso il tribunale amministrativo regionale
della Puglia, sono trasferiti alla sezione staccata medesima entro due mesi dal suo insediamento.
2. I ricorsi, proposti dopo la data di entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione della sede staccata di Foggia, sono depositati presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale della Puglia, che li trasmette alla segreteria della sezione staccata non appena essa sia entrata in funzione.
3. I ricorsi di competenza della sezione staccata di Foggia, fissati per la discussione innanzi al tribunale amministrativo regionale della Puglia con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione staccata, sono decisi dal tribunale amministrativo regionale della Puglia.
4. Gli adempimenti successivi al deposito delle sentenze sono eseguiti dalla segreteria della sezione staccata di Foggia.
5. I ricorsi di competenza della sezione staccata di Foggia, fissati per la discussione della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato innanzi al tribunale amministrativo regionale della Puglia con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione staccata, sono decisi, limitatamente alla domanda di sospensione, dal tribunale medesimo e sono quindi trasferiti alla sezione staccata.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TABELLA A
(v. articolo 2)
Ruoli del personale | Posti in aumento | ||||||||||||||||||
Tabella A | |||||||||||||||||||
Ruolo del personale di magistratura | |||||||||||||||||||
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale - Primi referendari - Referendari | |||||||||||||||||||
Tabella C | |||||||||||||||||||
Ruolo del personale direttivo | |||||||||||||||||||
Profilo professionale:
Direttore di segreteria
| Tabella D
| Ruolo del personale di concetto
| Profilo professionale:
| Segretario
| Tabella F
| Ruolo del personale di dattilografia
| Profilo professionale:
| Coadiutore dattilografo
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