Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1405

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1405



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Inquadramento dei docenti di stenodattilografia e dei docenti tecnico-pratici di laboratorio nel ruolo dei docenti di cui alla tabella C annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, e rimodulazione delle ore di compresenza

Presentata il 26 giugno 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - È a tutti nota la paradossale situazione nella quale si trova una parte di docenti attualmente in servizio negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che, pur prestando l'identico e autonomo servizio di insegnamento, sono retribuiti diversamente e, in alcuni casi, sono retribuiti in funzione della regione geografica di servizio, in palese spregio dell'articolo 3 della Costituzione. Appare opportuno evidenziare la vicenda storica di questi professori che vivono una situazione di disagio e sono assolutamente inascoltati da oltre venticinque anni, pur in presenza di una macroscopica ingiustizia che si scontra con una incredibile cecità burocratica e amministrativa.
      L'articolo 16 della legge 30 luglio 1973, n. 477, di delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola, aveva previsto che ai docenti per il cui insegnamento è richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ma che risultavano inquadrati nel ruolo B (ora tabella C), cioè nei ruoli di docenti laureati, e ai docenti che per gli stessi insegnamenti erano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468 (cosiddette «leggi speciali»), era riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti di materie per le quali è richiesto il diploma di laurea.
      Il legislatore, con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, ha previsto, all'articolo 17, che, in via transitoria, fossero inquadrati nel ruolo di cui alla annessa tabella C, quadro I (cioè nel ruolo dei docenti laureati), i docenti titolari di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, e i docenti di materie per il cui insegnamento era richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e già inquadrati nel ruolo B, e che uguale diritto fosse riconosciuto a coloro che, per gli stessi insegnamenti, fossero iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle richiamate «leggi speciali».
      L'interpretazione delle citate norme ha dato luogo ad un notevole contenzioso: con decisione n. 331 del 1982 il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto ad essere inquadrati nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 13 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 1976, ai docenti di stenografia, dattilografia e tecnico-pratici (cioè a una delle categorie di docenti di scuola secondaria di secondo grado per i quali non è richiesto il diploma di laurea) inseriti in una delle citate «leggi speciali». Dopo un parere negativo espresso dal Consiglio di Stato, quest'ultimo, con decisione n. 323 del 1991, ha confermato il diritto dei docenti di stenodattilografia e degli insegnanti tecnico-pratici inseriti nelle graduatorie delle «leggi speciali» all'inquadramento nel ruolo di cui alla richiamata tabella C. A tale decisione ne sono seguite numerosissime delle stesso Consiglio di Stato che hanno confermato le precedenti. In virtù di tali decisioni un alto numero di docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici sono stati inquadrati nell'ex VII livello.
      Successivamente, a seguito di un parere negativo espresso dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario, la questione è stata rimessa all'adunanza plenaria del medesimo Consiglio, che ha dichiarato errata l'interpretazione espressa sulle norme di cui agli articoli 13 e 17 del citato decreto-legge n. 88 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 1976.
      A seguito delle molte pronunce del Consiglio di Stato, una parte dei docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici, inseriti nella graduatorie «speciali», sono stati inquadrati nell'ex VII livello con provvedimenti irrevocabili e immodificabili, creando una assurda discriminazione tra docenti che espletano qualitativamente e quantitativamente le stesse funzioni (una parte inquadrata nel VII livello, un'altra parte inquadrata nel VI), anche all'interno dei singoli istituti scolastici, con immaginabili conflitti relazionali.
      Lo stesso Consiglio di Stato in seduta plenaria ha riconosciuto che la diversa opinione espressa dalla VI sezione del Consiglio di Stato era «in parte dovuta ad una non felice tecnica legislativa, che relega all'ultimo comma dell'articolo (articolo 17 del citato decreto-legge n. 13 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 1976) un principio generale che avrebbe dovuto essere enunciato immediatamente e al quale avrebbero dovuto far seguito le norme transitorie di salvaguardia».
      Il legislatore, con l'articolo 5 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e il Governo, con successivi atti amministrativi (circolari del Ministero della pubblica istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), hanno «parificato giuridicamente» le funzioni di docenza; inoltre hanno reso autonome le materie di insegnamento laboratoriale, rimodulando, de facto, la co-docenza, generando una compresenza di insegnamento di due materie similari e affini, seppure con voti separati; e con molta probabilità successivamente le stesse due materie (cosiddette «Teorica e Laboratoriale») saranno separate con ruolo unico. Inoltre, tali docenti svolgono funzioni di presidenti e di commissari agli esami di Stato, con differente retribuzione, pur svolgendo il medesimo ruolo istituzionale. La legge delega 28 marzo 2003, n. 53, all'articolo 5, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, all'articolo 2, prevedono la rimodulazione per i professori di laboratorio di cui si tratta.
      La presente proposta di legge ha lo scopo di sanare questa discriminazione e di cancellare le ingiuste disparità esistenti da troppo tempo; inoltre essa non comporterebbe alcun aggravio di spese per lo Stato in considerazione di una possibile compensazione contabile che si avrebbe a regime, con la rimodulazione delle compresenze nel senso dell'unicità della docenza tecnico-pratica laboratoriale, con notevole risparmio di spesa per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      Al riguardo si ricorda che nella Valle d'Aosta i predetti docenti risultano già inquadrati nel VII livello retributivo dal 1o gennaio 1970, ai sensi della legge regionale 30 luglio 1970, n. 15, e successive modificazioni.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I docenti di stenodattilografia e i docenti tecnico-pratici di laboratorio che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono inquadrati ai fini economici, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.
      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a rimodulare, con proprio decreto, le ore di compresenza previste alla data di entrata in vigore della presente legge nelle discipline insegnate negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado tecnici e professionali, al fine di affidare le materie laboratoriali, ovvero le discipline di applicazioni tecnico-pratiche, al solo docente tecnico-pratico di laboratorio, senza l'assistenza del docente di materie tecniche e scientifiche.
      3. Ai nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con le risorse derivanti dalle economie di spesa conseguenti all'attuazione del comma 2.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su