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PDL 1672

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1672



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VELTRONI, SORO, TENAGLIA, SERENI, FERRANTI, SAMPERI

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per la lotta contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori, nonché per la tutela dei minori nei procedimenti penali

Presentata il 19 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La cronaca racconta sempre più spesso di bambini abusati, violati, resi vittime di violenza e di sfruttamento; di quelle forme di reificazione che prima la legge n. 269 del 1998 e poi la legge n. 38 del 2006 hanno qualificato come «nuove schiavitù». Proprio in quanto capaci di privare il bambino dello status libertatis, della dignità e delle stesse prerogative connesse alla personalità individuale, queste forme di sfruttamento sono state equiparate alla riduzione in schiavitù, sottolineandosi come l'abuso subìto da un bambino lo privi non solo della felicità ma anche del futuro, che resterà sempre segnato dalla ferita infertagli.
      Nonostante attraverso provvedimenti importanti - quali in particolare le citate leggi n. 269 del 1998 e n. 38 del 2006 - si siano introdotte norme di grande rilievo per garantire una tutela più pregnante alla dignità e alla stessa integrità psico-fisica dei minori, tuttavia, dal 1998 ad oggi, sono emerse esigenze ulteriori, di cui il Parlamento deve farsi carico, per proteggere davvero i bambini, non solo dal crimine, ma anche dall'impatto - spesso traumatico - con il processo penale. Il minore vittima di reati infatti è spesso sottoposto all'ulteriore trauma del processo penale, dovendo comparirvi in qualità di persona offesa, le cui dichiarazioni sono fondamentali ai fini della ricostruzione del fatto.
      Per rendere meno traumatico il contatto con il mondo giudiziario e il fatto stesso di dover rievocare il crimine subìto, è necessario introdurre nella disciplina processuale talune modifiche, le quali, unitamente a quelle previste in materia di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori, possono contribuire ad assicurane ai bambini le garanzie di cui necessitano.
      In questa prospettiva, la presente proposta di legge prevede diverse modifiche ai codici penale e di rito penale, suddivise in tre capi distinti.
      Il capo I, relativo alle modifiche al codice penale in materia di contrasto allo sfruttamento e alla violenza sessuali in danno di minori, prevede le disposizioni che di seguito si illustrano.
      L'articolo 1 introduce una disciplina speciale della prescrizione dei reati di sfruttamento sessuale, di tratta, di abuso sessuale, di maltrattamenti in famiglia, nonché di abuso di mezzi di correzione o di disciplina, commessi in danno di minori, prevedendo la decorrenza del termine di prescrizione dal compimento della maggiore età da parte della vittima. La giustizia nel settore dei reati commessi in danno di minori è spesso frustrata dal decorso del termine di prescrizione, poiché generalmente i minori trovano la forza di denunciare il fatto solo a distanza di molto tempo dall'evento soprattutto nel caso di abuso sessuale, di maltrattamenti in famiglia o di abuso dei mezzi di correzione di disciplina. L'elaborazione del trauma subìto in conseguenza di tali reati esige infatti spesso un lavoro di analisi e un procedimento psichico inverso a quello naturale di rimozione, che richiede molto tempo. Il bambino trova quindi la forza di denunciare l'illecito subìto solo a distanza di tempo, quando il reato è ormai prescritto. Sarebbe quindi importante prevedere una disciplina speciale della decorrenza dei termini della durata della prescrizione relativamente ai reati di violenza o di sfruttamento sessuale dei minori, che tenga conto delle peculiarità che l'esperienza di tali delitti presenta e soprattutto delle caratteristiche della vittima. A tale fine, l'articolo 1 prevede, quale dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione relativamente ad alcuni gravi reati commessi in danno di minori, il giorno in cui la vittima raggiunga la maggiore età, salvo ovviamente in cui sia stata già in precedenza presentata querela da parte del soggetto legittimato, ovvero il fatto sia stato già denunciato, come, peraltro, è già previsto dalle legislazioni penali di molti Paesi europei, tra cui Austria, Germania, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia.
      L'articolo 2 introduce in capo a chiunque abbia il compito di vigilare su un minore l'obbligo - penalmente sanzionato - di denuncia di un reato di violenza o di abuso sessuale in danno del minore stesso. Inoltre, dal momento che il bambino tende, generalmente, a non comunicare verbalmente l'abuso subìto, ma a ricorrere a disegni o ad altre forme di espressione per manifestare il suo disagio, con l'articolo 3 si prevede una fattispecie delittuosa tesa a punire la sottrazione, l'occultamento o l'alterazione di tale materiale probatorio, garantendone quindi l'utilizzazione.
      L'articolo 4 introduce nuove sanzioni accessorie di tipo interdittivo per i delitti di schiavitù, di sfruttamento sessuale di minori (pedopornografia), e di prostituzione minorile, nonché la confisca, anche per equivalente, dei beni costituenti prodotto, prezzo o profitto di tali reati, finalizzata a contrastare, anche sotto il profilo patrimoniale, la «pericolosità reale» delle organizzazioni criminali, o comunque di soggetti che traggono dai proventi dell'altrui prostituzione la forza per penetrare in profondità le maglie del tessuto sociale. La devoluzione dei proventi della confisca al Fondo per le misure anti-tratta è poi lo strumento attraverso cui consentire la destinazione sociale di tali beni, nella prospettiva quindi di una risposta sanzionatoria capace di garantire in primo luogo la reintegrazione del bene giuridico leso da reato.
      L'articolo 5 estende ai delitti di tratta, di schiavitù, di sfruttamento sessuale dei minori, il regime di inescusabilità dell'ignoranza della minore età della vittima, già previsto per la violenza sessuale. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima tale previsione, nella misura in cui si intende esclusa per i casi di ignoranza inevitabile (quando cioè l'autore non potesse in alcun modo conoscere l'età effettiva, ad esempio perché ingannato da documenti falsi). Non è una deroga al principio di colpevolezza, ma il riconoscimento di un onere di assunzione di responsabilità da parte dell'adulto, che si giustifica per la particolare importanza del bene giuridico protetto (la dignità, la libertà e l'inviolabilità del minore).
      Gli articoli da 6 a 8 inaspriscono le pene previste per alcuni gravi delitti contro la libertà sessuale del minore, al fine di garantire a tali norme maggiore efficacia deterrente.
      L'articolo 9 introduce, con l'articolo 609-undecies del codice penale, il nuovo reato di adescamento di minorenni (grooming), che mira a reprimere quelle forme di approfittamento della fiducia di un minore degli anni sedici realizzate mediante l'instaurazione di relazioni amichevoli, anche attraverso forme di comunicazione a distanza (telefono, sms, chat line eccetera), in funzione del compimento di delitti sessuali.
      Con il secondo articolo introdotto nel medesimo codice (articolo 609-duodecies) si prevede uno specifico meccanismo di valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, già utilizzato da una serie di norme che hanno inteso sottolineare la gravità dei reati di cui si occupano (si vedano, ad esempio, l'articolo 7 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; l'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205). In sostanza, si esclude che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti possa portare alla prevalenza delle attenuanti o all'equivalenza. Pertanto, l'applicazione di eventuali attenuanti opererà solo sulla pena già risultante dall'applicazione delle aggravanti. L'effetto è che le pene in concreto applicabili risulteranno più alte.
      Il capo II, recante disposizioni in materia di procedimenti per delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale commessi in danno di minori, introduce talune modifiche al codice di rito penale, per rendere più efficace il contrasto allo sfruttamento e all'abuso dei minori anche sul terreno delle misure cautelari o pre-cautelari.
      In particolare, con riferimento ai delitti di abuso o di violenza sessuale su minori, di tratta o di schiavitù, si prevede, all'articolo 10, l'ampliamento della possibilità di concreta applicazione della misura cautelare per fronteggiare il pericolo della loro commissione (possibilità che è estesa anche al di là degli odierni limiti fissati dall'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, ovvero anche qualora il delitto in questione non sia connotato dall'uso di armi, di violenza personale eccetera, né sia della stessa specie di quello per cui si procede). Inoltre, si prevede la possibilità, per il giudice procedente, di valutare - dapprima in sede di applicazione delle misure cautelari per esigenze di prevenzione speciale, poi di concessione della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza di condanna - non solo il contenuto dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ma anche le risultanze desumibili dalla banca dati di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (servizio informatico relativo alle misure cautelari personali), di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989.
      La lettera a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 prevedono la possibilità per il giudice, che al momento della sentenza di condanna ravvisi la sussistenza di esigenze cautelari, di emettere la misura anche d'ufficio, qualora si proceda nei confronti di imputato per delitti di violenza o di abuso o di sfruttamento sessuale di minori ovvero di tratta o di schiavitù (possibilità oggi limitata al momento della condanna in appello). Con la lettera c) le fattispecie di abusi su minori, di violenza, di sfruttamento sessuale, di tratta o di schiavitù sono state incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, il quale già oggi individua alcuni reati (di mafia) per cui la misura della custodia cautelare in carcere è ritenuta l'unica adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, salvo che emerga l'insussistenza di queste ultime.
      L'articolo 12 reca talune modifiche al codice di rito penale, secondo cui, qualora si proceda per delitti di violenza o di sfruttamento sessuale commessi in danno di un minore, il giudice può prescrivere all'imputato, quale misura cautelare ulteriore, di presentarsi quotidianamente a un determinato ufficio di polizia giudiziaria e di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
      L'articolo 13 introduce l'arresto obbligatorio in flagranza anche per i clienti di prostitute minorenni, che può contribuire significativamente all'accertamento dei fatti e alla cattura dei colpevoli, mentre con l'articolo 14 si estende il divieto di patteggiamento anche a quelle fattispecie di delitti contro la personalità individuale (prostituzione minorile e compimento di atti sessuali con minori dietro corrispettivo economico) che sono attualmente esclusi da tale divieto. L'articolo 17 esclude invece la possibilità di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena irrogata con sentenza divenuta irrevocabile per reati di abuso o di sfruttamento sessuale su minori, come avviene attualmente in base all'articolo 656 del codice di procedura penale.
      Il capo III, dedicato alla tutela del minore in sede processuale, prevede talune norme volte a evitare che il processo penale si risolva, paradossalmente, in un ulteriore trauma per il minore vittima di reato. L'impianto dell'audizione dei minori durante il processo si articola sostanzialmente intorno al potenziamento dell'incidente probatorio. Viene, invece, ridotto il potere delle parti di procedere alle audizioni unilaterali. La ratio dell'intervento si coglie in due punti essenziali:

          1) tutela del minore;

          2) tutela della prova.

      Il perseguimento equilibrato di questi due valori sembra esigere che l'audizione dei minori avvenga con preferenza in incidente probatorio.
      I minori vulnerabili sono divisi in due gruppi:

          1) minori di anni quattordici;

          2) minori infra-diciottenni (tra 14 e 18 anni).

      I primi sono tutelati sempre. I secondi, invece, ricevono protezione solo se sono vittime di determinati reati (elencati nell'articolo 362, comma 1-bis, del codice di procedura penale).
      In relazione a queste due categorie di minori vulnerabili si prevede:

          a) un divieto di audizione per la polizia giudiziaria;

          b) una possibilità di audizione solo in incidente probatorio per il difensore;

          c) una possibilità di audizione tendenzialmente in incidente probatorio per il pubblico ministero. Tuttavia, per salvaguardare le esigenze di segretezza delle indagini si prevede che il pubblico ministero possa derogare all'incidente probatorio e decidere di procedere a un'audizione unilaterale; in questo caso, però, la sua scelta sarà insindacabile dal giudice per le indagini preliminari, il quale, se non condividesse la prospettiva del pubblico ministero, potrebbe attivare un'inedita forma di incidente probatorio d'ufficio.

      Inoltre si è previsto un ulteriore allargamento della possibilità di attivare l'incidente probatorio, collegato a una significativa sfera di discrezionalità del giudice.
      Sono state, conseguentemente, previste alcune regole al fine di armonizzare la procedura dell'incidente probatorio con le innovazioni introdotte.
      Da ultimo si è cercato di mettere ordine nelle modalità di audizione protetta dei testimoni vulnerabili nell'ambito del dibattimento. Queste regole opereranno, ovviamente, anche nell'ambito dello stesso incidente probatorio, in forza della clausola di rinvio contenuta nell'articolo 401, comma 5, del codice di procedura penale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO E DELLA VIOLENZA SESSUALI IN DANNO DI MINORI

Art. 1.

      1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Per i reati di cui agli articoli 571, 572, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 602, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1) e 5), 609-quater e 609-octies, commessi nei confronti di minori degli anni diciotto, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa ha compiuto il diciottesimo anno di età, tranne i casi in cui prima di tale termine sia stata presentata querela o denuncia».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 364-bis. - (Omessa denuncia di reato in danno di minore). - Chiunque, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, abbia avuto notizia di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».

      2. Al primo comma dell'articolo 384 del codice penale, dopo la parola: «364,» sono inserite le seguenti: «364-bis,».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 600-quinquies.1. - (Occultamento o alterazione di documenti redatti da un minore). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma in mancanza della previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria».

Art. 4.

      1. L'articolo 600-septies del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

          1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

          2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

          3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

      La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma, qualora siano commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
      Nei casi di cui al primo e al secondo comma, fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato, anche indirettamente o per interposta persona, abbia la disponibilità, che siano stati previamente sottoposti a sequestro. I proventi di tale confisca sono assegnati al Fondo di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e concorrono a finanziare iniziative specifiche per la tutela delle vittime dei delitti di cui al primo comma. In ogni caso sono disposte la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive».

Art. 5.

      1. Al libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dopo l'articolo 604, è aggiunto il seguente:

      «Art. 604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni sedici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona, salvo che si tratti di errore inevitabile».

      2. All'articolo 609-sexies del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che si tratti di errore inevitabile».

Art. 6.

      1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, alinea, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quindici anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a sedici anni».

Art. 7.

      1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, alinea, le parole: «Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Soggiace alla pena della reclusione da sei a dodici anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

          c) al quinto comma, le parole: «di cui all'articolo 609-ter, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da otto a quindici anni».

Art. 8.

      1. Il terzo comma dell'articolo 609-octies del codice penale è sostituito dal seguente:

      «La pena è della reclusione da nove a diciotto anni nei casi di cui al primo comma dell'articolo 609-ter e della reclusione da dieci a venti anni nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo».

Art. 9.

      1. Al libro secondo, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 609-decies, sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 609-undecies. - (Adescamento di minori o di incapaci). - Chiunque, allo scopo di abusare o di sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo a partecipare a esibizioni pornografiche o di coinvolgerlo in attività di prostituzione o nella produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter, primo comma, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altri mezzi di comunicazione, una relazione tale da ottenere la promessa di incontri da parte del minore, ingannarlo o comunque abusare della sua fiducia, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

      Art. 609-duodecies. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-ter, 609-quater, quinto comma, e 609-octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle medesime aggravanti».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E LA LIBERTÀ SESSUALE COMMESSI IN DANNO DI MINORI

Art. 10.

      1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dai suoi precedenti penali» sono inserite le seguenti: «o giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» e dopo le parole: «sussiste il concreto pericolo che questi commetta» sono inserite le seguenti: «uno dei delitti di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale o di cui agli articoli 609-bis, 609-quater o 609-octies del medesimo codice, ovvero».

Art. 11.

      1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, la condanna riguarda uno dei reati previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale o dagli articoli 609-bis e 609-octies, se commessi in danno di persona minorenne, o 609-quater del medesimo codice, ovvero uno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 1, se quest'ultimo risulta commesso da un soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole»;

          b) il comma 2-ter è abrogato;

          c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «a taluno dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II, dagli articoli 609-bis o 609-octies, se commessi in danno di persona minorenne, 609-quater, commi 1, 2 e 5, o dall'articolo 416-bis del codice penale».

Art. 12.

      1. All'articolo 282 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commessi in danno di un minore, il giudice, con il provvedimento di cui al comma 1, prescrive all'imputato di presentarsi quotidianamente a un determinato ufficio di polizia giudiziaria e di non avvicinarsi a luoghi tassativamente indicati, frequentati abitualmente da minori.
      1-ter. Qualora si proceda per un delitto contro la personalità individuale o contro la libertà sessuale, commesso in danno di minori, la misura prevista dal comma 1 dal presente articolo può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, comma 1»;

          b) al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Con il provvedimento di cui al comma 1».

Art. 13.

      1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, le parole: «delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di prostituzione minorile previsti dall'articolo 600-bis».

Art. 14.

      1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole da: «agli articoli 600-bis» fino a: «600-quinquies, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II nonché di cui agli articoli».

Art. 15.

      1. All'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, dopo le parole: «nei confronti dei condannati» sono inserite le seguenti: «per taluno dei reati previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dagli articoli 609-bis, 609-quater o 609-octies del medesimo codice, ovvero per i delitti».

Capo III
TUTELA DEL MINORE IN SEDE PROCESSUALE

Art. 16.

      1. All'articolo 351 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-ter. È fatto divieto alla polizia giudiziaria di raccogliere informazioni da persone minori di anni quattordici e dai minorenni che siano persone offese nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-bis».

Art. 17.

      1. All'articolo 362 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di quattordici anni, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando deve assumere informazioni da minorenni che siano persone offese nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale.
      1-ter. Quando sussistano imprescindibili esigenze di segretezza investigativa, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'assunzione di informazioni dalle persone di cui al comma 1-bis, indicando altresì i temi di prova. Il decreto è immediatamente comunicato al giudice per le indagini preliminari e, comunque, prima che abbia luogo l'audizione, unitamente al fascicolo delle indagini. Il giudice, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del decreto del pubblico ministero, qualora ritenga insussistenti i presupposti di segretezza, dispone con ordinanza che si proceda con incidente probatorio.
      1-quater. Se il giudice non si pronuncia nei cinque giorni previsti dal comma 1-ter, il pubblico ministero procede all'assunzione delle informazioni dai minori, avvalendosi obbligatoriamente dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Le informazioni raccolte sono documentate integralmente, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. È altresì redatto verbale in forma riassuntiva».

Art. 18.

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «5-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di anni quattordici o, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-bis, dalla persona offesa minorenne, il difensore chiede che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza».

Art. 19.

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 392 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persone minori o inferme di mente, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, quando lo richiedano esigenze di tutela della personalità del dichiarante».

Art. 20.

      1. All'articolo 393 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Se la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 392, comma 1-bis, la parte istante deve altresì indicare le specifiche esigenze di tutela del testimone vulnerabile, valutate alla luce del titolo di reato per cui si procede o di altri fattori concreti»;

          b) al comma 2-bis, le parole: «di cui all'articolo 392, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 392, comma 1-bis, e 362, comma 1-bis».

Art. 21.

      1. All'articolo 398 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Il giudice accoglie sempre la richiesta di incidente probatorio presentata ai sensi degli articoli 362, comma 1-bis, e 391-bis, comma 5-bis»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Quando dispone l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 362, comma 1-bis, il giudice fa notificare l'ordinanza alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori e, contestualmente, deposita in cancelleria gli atti del fascicolo delle indagini. Si applica l'articolo 396. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 396, comma 1, il giudice emette ordinanza che contiene gli elementi previsti dal comma 2»;

          c) il comma 5-bis è abrogato.

Art. 22.

      1. I commi 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 498 del codice di procedura penale sono abrogati.
      2. Dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili). - 1. Il giudice, ove tra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario e opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
      2. Per il fine di cui al comma 1, l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
      3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del testimone, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi 1 e 2. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
      4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato è effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati».


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