Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 745

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 745



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRASSI, ARGENTIN, BINETTI, BOCCI, BORDO, BUCCHINO, ENZO CARRA, FADDA, FIORONI, FOGLIARDI, GINEFRA, LARATTA, MARGIOTTA, PEDOTO, ROSATO, SANGA, STRIZZOLO, TENAGLIA

Disposizioni in materia di vaccinazione contro tutte le forme di meningite

Presentata il 6 maggio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - I dati elaborati dall'Istituto superiore di sanità attestano che nel 2005 sono stati segnalati 945 casi di meningite, e nel 2006 e nel 2007 il fenomeno si ripete con punte preoccupanti. Peraltro, ed è questo l'elemento di criticità, la distribuzione territoriale della meningite varia da regione a regione, rendendo così necessaria l'adozione di una normativa generale che, in ossequio alla tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito per tutti i cittadini, estenda in modo uniforme le misure di prevenzione.
      La presente proposta di legge - al fine di tutelare la salute dei bambini che, frequentando le comunità infantili, sono potenzialmente soggetti al contagio da meningite, in particolare nelle forme da pneumococco e da meningococco - intende introdurre nei livelli essenziali di assistenza (LEA), garantiti dallo Stato su tutto il territorio nazionale, la profilassi vaccinale contro ogni forma di meningite per i nuovi nati e per i soggetti in età pediatrica.
      A tale fine è necessario eliminare la disparità di accesso alla vaccinazione attualmente esistente tra le regioni, dando attuazione a programmi coordinati e garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale.
      In Italia, la mappa della vaccinazione pneumococcica dei bambini, introdotta e raccomandata da oltre cinque anni in molti altri Paesi occidentali, può essere riassunta come segue:

          a) offerta attiva e gratuita per tutti i neonati in Sicilia, Puglia, Liguria, Basilicata, Calabria, Molise, Emilia-Romagna, Veneto, provincia autonoma di Trento;

          b) offerta attiva e gratuita per i bambini ad alto rischio e che frequentano asili nido, pagamento del ticket per tutti gli altri in Lazio, Campania, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano;

          c) offerta attiva e gratuita solo per i bambini ad alto rischio in Sardegna, Marche, Umbria, Valle d'Aosta;

          d) offerta attiva e gratuita solo per i bambini a rischio, ticket per tutti gli altri in Toscana, Lombardia, Piemonte.

      Da tale mappa si rileva che la tutela dei bambini dal pericolo di contrarre la meningite sembra essere stata predisposta prioritariamente solo da alcune regioni del sud, mentre altre regioni, che pure hanno registrato un numero molto elevato di infezioni, non hanno ancora riconosciuto l'importanza della prevenzione, basando la loro scelta su meri calcoli di ordine economico, inaccettabili di fronte a patologie che possono mettere a repentaglio la vita.
      L'allarme era stato lanciato anche da alcune associazioni di genitori che hanno evidenziato come alcune regioni, in particolare del nord, non si erano neanche allineate al piano nazionale di vaccinazioni 2005-2007.
      L'esperienza italiana evidenzia chiaramente che, nel caso delle vaccinazioni raccomandate, l'assenza di un'adeguata campagna di informazione limita sensibilmente l'adesione all'intervento da parte della popolazione.
      L'indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sull'ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive, conclusa il 16 marzo 2004 dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, aveva riscontrato sul tema delle vaccinazioni una situazione problematica, che si era acuita a seguito della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, con l'attribuzione alle regioni della gestione della sanità. Ciò aveva reso difficile un coordinamento a livello centrale, comportando nei fatti l'adozione di calendari vaccinali differenziati per regione.
      Occorre quindi che siano superate le differenze geografiche nelle modalità operative e nei percorsi assistenziali. Tali disuguaglianze costituiscono una inaccettabile violazione del diritto dei cittadini all'eguale accesso a fondamentali interventi di prevenzione e di cura, garantiti dallo Stato attraverso l'applicazione dei LEA.
      Le implicazioni di tali considerazioni sono tanto più rilevanti in quanto riferite al bambino, soggetto fragile per definizione che va tutelato socialmente e giuridicamente con particolare attenzione.
      Parlare di meningite significa parlare, oltre che della morte di sfortunati bambini, di una serie gravissima di handicap quali: cecità, sordità, epilessia, ritardo nello sviluppo mentale e psico-motorio, che pregiudicano la possibilità di una vita normale per i bambini colpiti e, indirettamente, per le loro famiglie, che devono sopportare oltre al disagio della malattia in sé anche i rilevanti costi connessi all'assistenza del disabile.
      È significativo ricordare in questa sede come negli Stati Uniti d'America la vaccinazione attiva e gratuita contro lo pneumococco, già operativa dal 2000, ha mostrato una grande efficacia non solo nel proteggere i soggetti vaccinati, ma, grazie a un effetto indiretto, ha avuto un impatto sostanziale nel ridurre alcune patologie anche negli adulti e negli anziani (otite, polmonite, per citare alcuni esempi), dimostrando di essere uno strumento efficace di sanità pubblica per migliorare lo stato di salute di tutta la popolazione.
      La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.
      L'articolo 1 definisce raccomandabili le vaccinazioni contro ogni forma di meningite e, come tali, le inserisce nei LEA, dando effettivo riconoscimento, su tutto il territorio nazionale, ai diritti civili e sociali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      L'articolo 2 stabilisce che i tempi e le modalità di erogazione della copertura vaccinale e i relativi calendari sono fissati da ciascuna regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
      L'articolo 3 prevede che il Ministro della salute promuova campagne di informazione al fine di rendere note le caratteristiche della profilassi vaccinale contro tutte le forme di meningite e le modalità di offerta dei relativi servizi.
      L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento a decorrere dal 2008.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Copertura vaccinale contro tutte le forme di meningite).

      1. Le vaccinazioni per la prevenzione di tutte le forme di meningite sono raccomandabili e, in quanto tali, sono incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA), concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 2.
(Modalità di erogazione).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano i tempi e le modalità di erogazione della copertura vaccinale di cui all'articolo 1 e stabiliscono i relativi calendari.

Art. 3.
(Campagne di informazione).

      1. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne di informazione al fine di rendere note le caratteristiche della profilassi vaccinale contro tutte le forme di meningite e le modalità di offerta dei relativi servizi.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 16.000.000 di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al finanziamento delle Agenzie fiscali, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su