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PDL 1692

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1692



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LO MONTE, COMMERCIO, BELCASTRO, IANNACCONE, LATTERI, LOMBARDO, MILO, SARDELLI

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 24 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende intervenire sulle anomalie più eclatanti che caratterizzano l'attuale normativa per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia secondo quanto prescritto dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
      Circoscrizioni elettorali. Le attuali cinque circoscrizioni, non solo sono troppo ampie e determinano uno squilibrio di rappresentanza rispetto al territorio, ma soprattutto, stante le trasformazioni avvenute nel Parlamento europeo (che dal 1979 ad oggi ha visto enormemente ampliati i propri poteri e il numero dei Paesi partecipanti) non è più accettabile che, come accade con la normativa attualmente in vigore, le regioni con minore popolazione corrano il rischio di non essere rappresentate in Europa a causa del fenomeno di spostamento dei seggi dalle circoscrizioni minori, dal punto di vista demografico, verso quelle maggiori. La proposta di far coincidere le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali e con le province autonome di Trento e di Bolzano punta a eliminare tale discriminazione e si muove sul solco di quella proposta di riforma federalista che rafforzerà poteri e responsabilità delle regioni e degli enti locali.
      Un sistema politico federalista che si basa sulle regioni non può costruire la propria rappresentanza in Europa se non su un modello regionale.
      Proprio per questo, in ogni caso, è garantita comunque l'assegnazione di un seggio a tutte le regioni, comprese quelle minori, a prescindere dal numero di abitanti. Ciò consentirà una maggiore rappresentanza e nello stesso tempo inciderà sui costi della campagna elettorale che saranno oggettivamente in calo in linea con le direttive di Bruxelles.
      Doppio sbarramento alternativo. Partecipano al riparto dei seggi nazionali le liste che superano il 4 per cento dei voti validi ovvero le liste che hanno superato l'8 per cento in almeno una circoscrizione. Con questa soluzione, più in linea con un sistema federale, partecipano all'assegnazione dei seggi sia i partiti nazionali di una certa consistenza, sia i partiti a forte dimensione territoriale. Nell'effettuare questa scelta si è tenuto conto del «terremoto» politico determinato dalle ultime elezioni che ha ridotto, in modo drastico, i partiti e i movimenti rappresentati in Parlamento, premiando le forze politiche maggiori e quelle che hanno un forte radicamento territoriale e che, quindi, gli elettori sentono più vicine ai loro interessi. Proprio per questo, pur predisponendo una soglia di sbarramento del 4 per cento dei voti validamente espressi sul piano nazionale, in linea con l'attuale legge elettorale per la Camera dei deputati (la stessa che ha determinato l'attuale rappresentanza politica), si introduce una novità che tende a premiare le forze politiche radicate nel territorio, comprendendo anche le liste che, in almeno una circoscrizione elettorale, hanno conseguito una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi. In questo modo si favorirebbero maggiori partecipazione e interesse dei cittadini per le elezioni del Parlamento europeo che spesso è percepito come un'istituzione lontana dai propri interessi e dalla propria vita quotidiana.
      Mantenimento delle preferenze. Per lo stesso motivo, pur diminuendo il numero delle preferenze che ogni elettore può esprimere, riconfermiamo questa possibilità proprio perché siamo convinti che tale strumento avvicini gli elettori agli eletti. La politica non può dare un'immagine di sé legata solo alle segreterie nazionali. La politica è fatta soprattutto del contatto tra eletto ed elettori sul territorio: solo così siamo convinti che si possa recuperare la «distanza» oggi esistente tra cittadini e istituzioni. Per questo pensiamo che sia necessario ridare ai cittadini, in tutte le competizioni elettorali, la possibilità di esprimere il voto di preferenza, restituendo loro un diritto che è stato agli stessi sottratto.
      La presente proposta di legge si allinea con la volontà, espressa più volte dallo stesso Parlamento europeo, di valorizzare il ruolo delle regioni all'interno dell'Unione europea e con la necessità di avere una rappresentanza parlamentare in Europa che sia in linea con la riforma in senso federalista dello Stato e che, allo stesso tempo, avvicini l'istituzione europea ai cittadini.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

              «Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano.
              2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.
              3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
              4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all'Italia e attribuendo comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore a tale quoziente.
              5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettanti all'Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui al comma 4, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»;

          b) all'articolo 12:

              1) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

                  «Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione e comunque non inferiore a tre»;

              2) il nono e il decimo comma sono abrogati;

          c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

              «Art. 14. - 1. L'elettore può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nelle circoscrizioni con più di tre candidati e una sola preferenza nelle circoscrizioni con un numero di candidati uguale o inferiore a tre. Eventuali preferenze superiori a quelle consentite sono considerate nulle. Sono altresì considerate nulle le preferenze espresse per candidati non presenti nella lista votata»;

          d) dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 21 è inserito il seguente:

              «1-bis) individua le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi o che hanno conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi»;

          e) all'alinea del secondo comma dell'articolo 35, le parole: «circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizioni individuate ai sensi dell'articolo 2  »;

          f) la tabella A è abrogata.


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