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PDL 1190

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1190



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VELO, ARGENTIN, BOFFA, BRANDOLINI, ENZO CARRA, DE BIASI, FEDI, FERRARI, FIANO, GIACHETTI, GRASSI, LULLI, MARCHI, MOTTA, PIZZETTI, SCHIRRU, SERVODIO, ZUNINO

Modifiche agli articoli 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide

Presentata il 28 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Da più parti e in più occasioni è stata segnalata la peculiare situazione che si è venuta a produrre a seguito dell'adozione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente alle caratteristiche e ai contenuti dei contrassegni con cui devono essere corredati i veicoli in uso delle persone invalide. L'applicazione dell'articolo 74 del citato codice, infatti, ha determinato una serie di problemi e di incomprensioni anche da parte degli enti preposti al rilascio di tali contrassegni, in quanto, prevedendo l'assenza di qualsiasi indicazione, dicitura o simbolo identificativo si è posta in contraddizione con le precedenti previsioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, effetto ancora più paradossale, con le previsioni comunitarie in materia. Tale contraddizione e l'incertezza normativa hanno prodotto, da una parte, il rischio di facili contraffazioni, ovviamente a tutto danno dei legittimi aventi diritto, e dall'altra, la non conformità con le disposizioni della raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, così esponendo i cittadini in possesso dei certificati italiani ad essere multati, qualora circolino negli altri Paesi comunitari.
      La presente proposta di legge è volta ad affrontare la delineata situazione che, come è stato di recente riconosciuto dal precedente Ministero dei trasporti, per il tramite della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, è fondata e richiede un intervento legislativo.
      Si è ritenuto, pertanto, opportuno provvedere con l'articolo unico di cui consta il presente progetto di legge, prevedendo al comma 2 la sostituzione del comma 1 del citato articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, distinguendo la situazione dei contrassegni riservati alle autorizzazioni relative ai veicoli delle persone invalide, rinviandone la definizione alle caratteristiche indicate dalla normativa comunitaria in materia.
      Con il comma 1 si apporta un'analoga modifica all'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, mentre con il comma 3 si indica la procedura per la modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del medesimo codice della strada, conformando le specifiche tecniche di tali contrassegni a quanto previsto dalla citata raccomandazione del Consiglio.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla disciplina comunitaria vigente in materia».
      2. Il comma 1 dell'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

      «1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone invalide e che devono essere esposti sui veicoli si conformano alla disciplina comunitaria vigente in materia. I contrassegni rilasciati per il transito e per la sosta in zone a traffico limitato e che devono essere esposti sui veicoli contengono i soli dati indispensabili a individuare l'autorizzazione rilasciata, senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali possa desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno».

      3. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, provvede ad apportare le opportune modifiche all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, in conformità alle indicazioni della raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, e successive modificazioni.


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