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PDL 1400

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1400



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRISTALDI, ANGELA NAPOLI, LAMORTE, CONTENTO, PATARINO, MARINELLO, CONSOLO, MOFFA, ANTONINO FOTI, NIZZI, PORCU, PAGANO, BARBARO, GRANATA, TOMMASO FOTI, BRIGUGLIO

Disposizioni per la pubblicità delle informazioni concernenti l'erogazione di contributi e finanziamenti da parte dello Stato

Presentata il 26 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La democrazia di un Paese si misura anche sulla trasparenza e sulla conoscenza di ogni elemento che contribuisce al funzionamento della Repubblica ed al corretto rapporto tra i cittadini ed ogni ramo della pubblica amministrazione.
      Con la presente proposta di legge si intende far conoscere a chiunque le agevolazioni concesse a ciascun cittadino ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contributi e finanziamenti.
      I dati dei quali si prevede la pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze sono già pubblici e, quindi, consultabili da chiunque, ma la loro consultazione appare farraginosa e non facile. La pubblicazione in un sito internet contribuisce ad abbattere il clima di sospetto che nasce ogni volta che qualcuno lamenta la mancanza di trasparenza dei contributi pubblici, ed assicura, sul piano dell'informazione, una giusta e non contestabile diffusione di dati relativi alla gestione di risorse finanziarie che sono pubbliche e, quindi, di tutti i cittadini.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica nel proprio sito internet i dati relativi all'ammontare dei contributi e dei finanziamenti a chiunque e a qualsiasi titolo erogati da parte dello Stato, specificando la causale del provvedimento concessorio.
      2. Ciascuna pubblica amministrazione statale preposta alla concessione di contributi e finanziamenti è tenuta a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, contestualmente al provvedimento concessorio, ogni notizia utile ai fini dell'attuazione del comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica le notizie entro dieci giorni dalla ricezione.


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