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PDL 1393

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1393



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRISTALDI, ANGELA NAPOLI, DIMA, MOFFA, NIZZI, LAFFRANCO, BIANCONI, POLIDORI, LABOCCETTA, PITTELLI, SBAI

Disposizioni concernenti l'adozione dei libri di testo, il costo dei viaggi di studio e la pubblicità del finanziamento degli istituti scolastici

Presentata il 25 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono a tutti note le ragioni delle difficoltà incontrate dalle famiglie italiane che, in molti casi, vivono al limite della sopportabilità.
      Sulle spese della famiglia italiana incide in gran parte il mantenimento dei figli a scuola, con costi esosi per i libri di testo e per il materiale didattico di cui deve dotarsi ciascun allievo.
      È sotto gli occhi di tutti quel che accade in materia di adozione di libri di testo che, in molti istituti, vengono cambiati con ritmo vertiginoso, costringendo i genitori di ciascun allievo a fare «salti mortali» per trovare le somme necessarie per l'acquisto di libri che, in molti casi, potrebbero essere già disponibili in casa se non fosse stato ritenuto obsoleto il libro utilizzato solo un anno prima, magari dal figlio maggiore.
      Con la presente proposta di legge si vuole porre un freno alla vertiginosa corsa all'adozione di nuovi libri di testo, prevedendo che essa non possa avvenire prima dei tre anni dalla precedente.
      In molti istituti scolastici, si richiede anche l'acquisto di materiale didattico che formalmente non risulta adottato, ma che viene ritenuto utile per la formazione dell'allievo. Ebbene, tale materiale, a parere dei firmatari della presente proposta, potrebbe essere predisposto dal corpo docente e pubblicato nel sito internet della scuola, autorizzando chi fosse interessato alla stampa in proprio dello stesso materiale.
      In molte famiglie poi, si instaura un clima di tensione ogni volta che il figlio comunica ai genitori che la propria scuola ha organizzato un viaggio di studio o ricreativo. Per tali viaggi si prevedono a carico delle famiglie, in molte occasioni, spese ingenti che spesso non possono essere sostenute. Il rifiuto al proprio figlio delle somme per il viaggio finisce per creare tensioni familiari e frustrazioni nei figli, che vedono gli altri andare in gita mentre loro sono costretti a restare a casa. A nostro avviso, la scuola è libera di organizzare i viaggi che si ritengono utili, ma si deve muovere sul piano del rispetto dei bilanci familiari e, soprattutto, deve evitare la nascita di elementi di turbamento tra i ragazzi e le famiglie. Per tale considerazione, con la presente proposta, si prevede che in nessun caso, per un viaggio o per una gita, sull'allievo possa gravare una spesa superiore a cinquanta euro.
      La scuola è la più importante delle istituzioni della Repubblica e come tale deve assicurare anche il massimo dell'informazione sul suo funzionamento e sulla gestione delle proprie risorse economiche. Per tale ragione, la presente proposta di legge prevede che ogni contributo o finanziamento ricevuto dall'istituto scolastico sia reso pubblico nel sito della scuola e che si proceda in tal senso anche per le spese sostenute dall'istituto scolastico. È evidente, comunque, che la nascita di un sito internet e la gestione dello stesso comporti una spesa per i già magri bilanci degli istituti scolastici. Per tale motivo si ritiene che gli enti locali debbano concedere agli istituti scolastici ricadenti nel proprio territorio adeguati contributi per dotare le scuole degli strumenti tecnologici necessari.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I libri di testo adottati da ciascun istituto scolastico, pubblico o privato, non possono essere sostituiti prima di tre anni dalla loro adozione.
      2. L'adozione di un nuovo libro di testo deve essere motivata e deve rispondere a criteri che assicurino innovazione e maggiore possibilità di apprendimento da parte dell'allievo.
      3. Eventuale materiale didattico stampato, non incluso nell'elenco dei libri di testo adottati, ma che sia considerato utile ai fini della formazione scolastica e all'apprendimento dell'allievo, deve essere pubblicato nel sito internet dell'istituto scolastico, rendendone possibile la stampa e autorizzandone la libera utilizzazione da parte di chiunque.

Art. 2.

      1. L'onere posto a carico di ciascun allievo per la partecipazione a gite o viaggi di studio o ricreativi organizzati dagli istituti scolastici pubblici o privati non può essere superiore a cinquanta euro per ciascuna gita o viaggio.
      2. Dopo ogni viaggio di studio, i docenti e gli allievi partecipanti hanno l'obbligo di documentare alla propria istituzione scolastica le nozioni e le informazioni acquisite durante il viaggio.

Art. 3.

      1. Ciascun istituto scolastico, pubblico o privato, deve essere dotato di un sito internet nel quale, oltre al materiale didattico di cui all'articolo 1, comma 3, e alla notizie giudicate utili dal dirigente scolastico, devono essere pubblicati l'elenco dei contributi e dei finanziamenti provenienti da qualsiasi pubblica amministrazione e la causale e l'ammontare di ciascuna spesa effettuata dall'istituto.

Art. 4.

      1. Gli enti locali erogano a ciascun istituto scolastico ricadente nel proprio territorio un contributo adeguato per l'acquisto del materiale tecnologico necessario nonché per la realizzazione del sito internet di cui all'articolo 3. Tali contributi sono cumulabili con eventuali altre risorse finanziarie provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da privati.


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