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PDL 1466

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1466



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI CAGNO ABBRESCIA

Modifiche all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 204-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la competenza per i ricorsi al giudice di pace in materia di illeciti amministrativi previsti dal medesimo codice

Presentata il 9 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, con l'obiettivo di dare concreta attuazione ai princìpi costituzionali previsti dagli articoli 3, 24 e 25, intende agevolare i trasgressori che effettuano ricorso al giudice di pace a seguito di violazioni amministrative del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, consentendo l'opposizione nel luogo in cui hanno la residenza o il domicilio o la dimora abituale, in alternativa al luogo in cui è stata commessa la violazione.
      Attualmente infatti il ricorso, nei casi in cui è consentito, è previsto esclusivamente al giudice di pace competente per il territorio, nel luogo in cui è stata commessa l'infrazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale.
      Pertanto attraverso le novelle previste all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», e all'articolo 204-bis del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, la presente proposta di legge intende facilitare il ricorso al giudice di pace, ove sussistano i presupposti, per i cittadini che hanno commesso un'infrazione amministrativa al medesimo codice, consentendo loro una più ampia tutela per la difesa dei propri interessi, direttamente presso il luogo in cui hanno la residenza o il domicilio oppure la dimora abituale.
      La finalità di tali interventi s'inquadra in un'ottica più ampia che il Governo Berlusconi intende avviare ed è volta a semplificare la vita quotidiana dei cittadini dal punto di vista sia amministrativo che burocratico, snellendo le procedure e gli adempimenti a cui spesso essi sono sottoposti, con costi finanziari inutili ed esorbitanti, nonché con evidenti e dannose vessazioni.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «In caso di violazioni amministrative previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono, in alternativa a quanto disposto dal primo comma, proporre opposizione davanti al giudice di pace del luogo in cui hanno la residenza o il domicilio o la dimora abituale, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 204-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al comma 1 dell'articolo 204-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «del luogo in cui è stata commessa la violazione» sono inserite le seguenti: «ovvero al giudice di pace del luogo in cui hanno la residenza o il domicilio o la dimora abituale».


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