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PDL 1158

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1158



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LAMORTE, ASCIERTO, BARANI, BARBA, BARBIERI, BELLOTTI, BERARDI, BERNINI BOVICELLI, CASTIELLO, CATANOSO, CATONE, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, COSENZA, CRISTALDI, DE CORATO, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, TOMMASO FOTI, FRASSINETTI, FUCCI, HOLZMANN, LABOCCETTA, LISI, GIULIO MARINI, MAZZOCCHI, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, PAGLIA, PATARINO, PELINO, ANTONIO PEPE, POLIDORI, PORCU, PUGLIESE, SBAI, SILIQUINI, TADDEI, VELLA, ZACCHERA

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale agli effetti del trattamento pensionistico di reversibilità

Presentata il 26 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si pone rimedio ad una iniqua disposizione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), già sospettata di incostituzionalità dalla Corte dei conti, sezione di appello della Sicilia, che ha ingiustamente decurtato modesti trattamenti pensionistici di reversibilità di vedove e di vedovi di età avanzata.
      La questione è relativa alle modalità di calcolo dell'indennità integrativa speciale nei confronti delle vedove o dei vedovi di coloro che sono stati collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta «legge Dini»). Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (ad esempio, sezioni riunite, sentenza n. 8/2002/QM del 17 aprile 2002), la corresponsione dell'indennità integrativa speciale non doveva subire la decurtazione al 60 per cento prevista, come per il trattamento pensionistico di base, dalla legge n. 335 del 1995, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Con i commi 774, 775 e 776 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2007, si fornisce una non veritiera interpretazione autentica della normativa in oggetto (in quanto del tutto contrastante con le affermazioni rese dalla giurisprudenza in materia), in base alla quale i trattamenti di reversibilità maturati dopo l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, anche se riferiti a trattamenti pensionistici maturati prima di tale data, sono soggetti alla decurtazione dell'indennità integrativa speciale. Si tratta di un provvedimento del tutto iniquo, perché, oltre a non avere alcun fondamento giuridico, colpisce fasce della popolazione estremamente deboli che vedono ridotto il già modestissimo livello della pensione (i cui importi di riferimento affondano ormai le radici nel tempo, in quanto i più recenti risalgono a tredici anni fa) a cifre che non permettono neppure la semplice sussistenza.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico in favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di tale regime, prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione, prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite, indipendentemente dalla data della morte del dante causa.
      2. I commi 774, 775 e 776 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
      3. L'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


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