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PDL 1075

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1075



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VELO, AMICI, BERRETTA, BORDO, BRANDOLINI, CARDINALE, ENZO CARRA, CECCUZZI, CODURELLI, COLANINNO, DE BIASI, FEDI, FERRARI, FONTANELLI, FRONER, LENZI, LOVELLI, LULLI, MARANTELLI, MARCHI, MARIANI, MOTTA, PIZZETTI, RIGONI, ROSSA, SAMPERI, SARUBBI, SBROLLINI, SCHIRRU, TULLO, VANNUCCI, VICO, VIOLA, ZUNINO

Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca dei veicoli in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Presentata il 19 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il tema della sicurezza della circolazione stradale rimane una delle emergenze del nostro Paese, sia in termini di vite spezzate, sia in termini di costi sociali ed economici che la sinistrosità stradale comporta, stimati nell'ordine di 15 miliardi di euro annui. Secondo i dati statistici disponibili (Relazione sullo stato della sicurezza stradale), nel 2005 sono stati rilevati 224.553 incidenti stradali, che hanno causato il decesso di 5.426 persone, mentre altre 322.225 persone hanno subìto lesioni di diversa gravità.
      Come si vede, nonostante a decorrere dal 2003 sia iniziato un trend decrescente attribuibile in gran parte all'introduzione della patente a punti, il bilancio rimane ancora insopportabilmente drammatico e ancora troppo lontano dall'obiettivo che si sono dati i Paesi dell'Unione europea, di dimezzare il numero dei decessi entro il 2010, rispetto al dato dell'anno 1997.
      Questo ambizioso e doveroso obiettivo è vicino all'essere raggiunto in molti Paesi europei, anche grazie all'adozione di misure volte a incrementare i controlli e l'inasprimento delle sanzioni. Recentemente, anche nel nostro Paese sono state adottate normative più rigorose in materia di sicurezza stradale contenute nel decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, mentre un più ampio ed organico intervento di rivisitazione della normativa stradale non ha potuto trovare emanazione, nonostante il proficuo lavoro svolto, alla Camera dei deputati, a causa dell'anticipata conclusione della XV legislatura.
      Come noto, il fattore umano rappresenta la principale causa del fenomeno infortunistico: eccesso di velocità, mancato rispetto della segnaletica e delle più elementari norme di comportamento prudenziale. Tra questi fattori, la guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da stupefacenti rappresenta certamente il comportamento che desta maggior allarme sociale a causa del drammatico bilancio di vite umane che divora e che spesso rientra nel fenomeno delle cosiddette «stragi del sabato sera» in cui, come noto, ad essere maggiormente colpiti sono i giovani. Negli ultimi dieci anni hanno perso la vita, il venerdì e il sabato notte, circa 8.000 giovani compresi tra i diciotto e i trenta anni di età e decine di migliaia hanno subìto lesioni permanenti.
      Le cause del fenomeno sono complesse e molteplici, ma principalmente sono riconducibili alla guida in stato di alterazione mentale per effetto del consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope e dell'abuso di alcool.
      La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di aumentare, così come più volte sollecitato da esperti e addetti alla sicurezza stradale, l'effetto deterrente delle sanzioni già previste a seguito del già citato decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) o sotto l'effetto di droghe, attraverso la previsione della pena accessoria della confisca del veicolo.
      Tale istituto può dimostrasi assai efficace sotto il profilo della dissuasione e, quindi, in termini di prevenzione di comportamenti altamente pericolosi, così come già accade per la violazione di numerose altre norme di condotta previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche di minor valenza sotto il profilo della sicurezza ed incolumità delle persone e delle cose.
      A tal fine, con l'articolo 1 si propone l'integrazione dell'articolo 186 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo che, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 (g/l), l'organo di polizia disponga il sequestro del veicolo - senza che questo possa essere affidato in custodia al trasgressore - e che il giudice, contestualmente alla sentenza di condanna, disponga la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Solo nel caso in cui il veicolo appartenga, anche parzialmente, a persona estranea al reato, si prevede il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni.
      L'articolo 2 prevede la medesima disposizione, modificando il corrispondente articolo 187 dello stesso codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in caso di guida sotto l'effetto di droghe o sostanze psicotrope.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «2-bis.1. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l'organo di polizia che accerta la violazione dispone il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, la cancelleria del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all'organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «1-bis.1. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis.1 dell'articolo 186».


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