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PDL 1421

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1421



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAGLIA

Estensione del diritto all'assegno supplementare, corrisposto alle vedove dei grandi invalidi di guerra, in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio

Presentata il 1o luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 974, attribuisce ai congiunti del personale militare e civile dello Stato caduto per servizio o deceduto per infermità contratta o aggravata per causa di servizio la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra; trattamento peraltro confermato dall'articolo 92 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
      Con il citato articolo 1 della legge n. 974 del 1967, è data altresì facoltà agli aventi diritto di optare per il trattamento di reversibilità ordinaria (articolo 88 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), con cui vengono attribuite al coniuge superstite e agli orfani quote percentuali del trattamento base.
      In caso di opzione per il trattamento di reversibilità ordinaria le vedove e gli orfani degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, a norma sempre del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, conseguono, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'articolo 101 del citato testo unico, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
      Alla scadenza dei tre anni comincia a decorrere la normale pensione privilegiata di reversibilità.
      Quanto esposto è relativo alla pensione spettante alle vedove dei grandi invalidi, mentre per i trattamenti accessori diretti di invalidità si è proceduto nel tempo ad una progressiva assimilazione dei trattamenti accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio a quelli corrispondenti dei grandi invalidi di guerra, ai sensi delle leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 3 aprile 1958, n. 474.
      Infatti, la legge 26 gennaio 1980, n. 9, recante «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915», ha previsto per la classificazione delle mutilazioni e infermità dipendenti da causa di servizio ordinario parametri analoghi a quelli seguiti per la determinazione delle infermità contratte per causa di guerra, nel contempo estendendo ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, la qualifica di «grande invalido per servizio», in analogia a quella già esistente di «grande invalido di guerra».
      Con la legge 2 maggio 1984, n. 111, gli importi degli assegni accessori diretti venivano adeguati nella misura del 60 per cento a quelli dei corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo di adeguamento, da determinare ogni triennio con decreto del Ministero del tesoro. Infine, con la legge 29 gennaio 1987, n. 13, ai grandi invalidi per servizio sono stati attribuiti gli assegni accessori nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, disposizione successivamente confermata dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, con la quale è stato ribadito che il trattamento e il computo dell'assegno sono esclusivi e peculiari dei grandi invalidi di guerra e per servizio.
      In definitiva, il legislatore ha riconosciuto per le più rilevanti menomazioni e invalidità la sostanziale parità di trattamento tra grandi invalidi di guerra e per servizio, quanto a pensioni, cure ed assegni accessori, sia in relazione ai criteri di valutazione delle infermità sia per corrispondenza di importi.
      A tale equiparazione sfugge, però, l'assegno supplementare attribuito alle vedove dei grandi invalidi di guerra, pari al 50 per cento dell'importo dell'assegno di superinvalidità fruito in vita dai grandi invalidi, titolari del trattamento pensionistico di guerra, purché abbiano convissuto con i danti causa e abbiano prestato loro assistenza (articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915). A causa di tale omissione rimangono particolarmente svantaggiate le vedove dei grandi invalidi per servizio, nonostante sia stata loro già riconosciuta, in alternativa alla pensione di reversibilità ordinaria, la pensione nella misura e alle condizioni previste per le pensioni di guerra (legge 17 ottobre 1967, n. 974, articolo 1; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 92), con l'esclusione dell'assegno supplementare, pur avendo convissuto e assistito in vita i danti causa, al pari delle vedove dei grandi invalidi di guerra.
      Di conseguenza, la quasi totalità delle vedove dei grandi invalidi per servizio è costretta ad optare per il trattamento di reversibilità ordinaria, pari in media al 50 per cento della pensione fruita in vita dal grande invalido.
      Pertanto, in virtù della analogia esistente tra grandi invalidi per causa di guerra e per servizio, in relazione sia ai criteri di valutazione e classificazione delle infermità, sia ai trattamenti pensionistici e accessori, con la presente proposta di legge si vuole estendere la corresponsione dell'assegno supplementare, già previsto per le vedove che hanno convissuto ed assistito in vita i grandi invalidi di guerra, alle vedove dei grandi invalidi per servizio.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alle vedove dei mutilati o invalidi per servizio di prima categoria con assegno di superinvalidità è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità, previsti dalla tabella E, o riferiti alla medesima tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di cui fruiva in vita il grande invalido.
      2. L'assegno supplementare di cui al comma 1 compete purché le vedove abbiano convissuto con i danti causa e abbiano loro prestato assistenza.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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