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PDL 905

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 905



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NARDUCCI, BOBBA, FEDI, GRASSI, SCHIRRU

Istituzione della figura professionale del chinesiologo e disposizioni sul funzionamento delle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie

Presentata l'8 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Unione europea è intervenuta a più riprese a occuparsi delle attività di movimento umano e razionale dei propri cittadini, in una società e in un'epoca in cui la sedentarietà va diffondendo abitudini quotidiane fortemente contrarie alla salute. Essa, infatti, è giunta al punto di dichiarare, in occasione della proclamazione del 2004 quale anno dell'educazione attraverso lo sport, che l'utilizzo di questo strumento va visto anche in funzione della maggiore coesione dell'Unione medesima. In questo senso la presente proposta di legge intende non soltanto riconoscere la professione del chinesiologo, definizione quest'ultima attribuita ai laureati in scienze motorie e agli ex diplomati degli istituti superiori di educazione fisica, ma anche regolamentare il funzionamento delle strutture in qualunque modo destinate all'esercizio delle attività fisico-motorie dei cittadini. E ciò, nel contempo, attivando una circolazione virtuosa di laureati in scienze dell'educazione fisica e dello sport dei Paesi dell'Unione europea, a vantaggio, in primo luogo, dei cittadini italiani residenti all'estero, che oggi sono titolari del diritto di voto nel nostro Paese.
      Con specifico riferimento alla professione del chinesiologo va notato che essa non è specificamente regolamentata all'interno dell'Unione europea. Tuttavia la Commissione europea al riguardo ha sempre incentivato la formazione di piattaforme di raccordo tra i vari Paesi, anche per iniziare a orientare le sue decisioni in materia. In questo senso sarà opportuno che tali piattaforme si formino in modo comune almeno tra due Paesi per iniziativa delle stesse associazioni nazionali di categoria.
      In Italia, da qualche decennio, l'attività fisico-motoria con finalità prevalenti di mantenimento del benessere fisico e mentale sono svolte in larga misura da soggetti privati attraverso palestre, centri fitness, società per azioni, centri sportivi polivalenti eccetera. L'aumento dell'attività di movimento, in senso prevalentemente fisico-sportivo, nel nostro Paese è quantificato oggi a livelli di oltre il 60 per cento della popolazione generale, con punte prevalenti nell'attività giovanile, ma con livelli percentuali abbastanza elevati anche per quella adulta. Tale domanda si concentra prevalentemente sulle attività di movimento diverse da quelle sportive tradizionali, mentre l'offerta tende a presentare caratteristiche quasi del tutto privatistiche. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica e le conseguenti elaborazioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, emerge infatti che l'80 per cento degli italiani sostiene finanziariamente in proprio l'attività di movimento, svolta dal 65 per cento presso strutture a pagamento e solo dal 17 per cento presso strutture gratuite (la percentuale residua svolge tale attività in casa propria o in scenari naturali).
      Alla luce di questi dati e delle loro ulteriori elaborazioni emerge che neppure il 30 per cento di questo movimento si incanala nello sport organizzato (sia dilettantistico che professionistico). Così, mentre lo sport organizzato mostra una più puntuale strutturazione, grazie soprattutto al Comitato olimpico nazionale italiano e agli enti di promozione sportiva che assicurano una pratica corretta delle discipline sportive, in ambito privatistico l'assenza di regole e di norme apposite favorisce gestioni avventurose e comportamenti spesso contrari alla salute. Sotto questo profilo appare riduttivo inquadrare il problema solo dal punto di vista delle attività sportive, dal momento che ormai la stragrande maggioranza dei cittadini attende ad attività di movimento senza alcuna pretesa sportiva ma con sole finalità igieniche. L'altro lato preoccupante del problema è che le strutture destinate a ospitare giovani e meno giovani per l'attività di movimento, come rivelano le sempre più frequenti inchieste giudiziarie, divengono sovente ambiti nei quali si fa smercio di sostanze stupefacenti. Trattandosi questo, in particolare, di un settore che fuoriesce dalle attività sportive tradizionali - egregiamente coordinate dallo sport organizzato - e da quelle di riabilitazione - ricadenti correttamente in ambito sanitario - esso investe trasversalmente diverse competenze ma, nella sostanza, intorno a esso si finisce per creare una zona grigia sempre più ampia, nella quale è urgente l'intervento del legislatore per fissare alcune regole essenziali nell'interesse dei cittadini e della serietà delle prestazioni loro offerte.
      Infatti, anche le attenzioni delle diverse legislazioni regionali in questo ambito per lo più si fermano a enunciazioni di carattere generale ispirate soprattutto a preoccupazioni di benessere psico-fisico dei cittadini, un interesse che, viceversa, concentrano in maniera quasi esclusiva nei confronti dello sport organizzato e che, il più delle volte, tiene conto solo delle espressioni agonistiche più elevate. D'altronde il dettato della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, attribuendo alle regioni una potestà concorrente con lo Stato, da un punto di vista strettamente lessicale, quando parla di «ordinamenti sportivi», sembra giustificare l'assenza di queste dall'ambito più generale delle attività di movimento che non rivestono un carattere strettamente «sportivo».
      Nel porre ordine a queste attività, ammesso che sia lecito lasciare alle dinamiche del mercato l'aspetto della proprietà e quello della loro gestione organizzativa ed economica, sembra indispensabile individuare un livello di responsabilità tecnico-scientifica in queste strutture da affidare alle uniche figure professionali che, nel sistema dell'ordinamento scolastico e universitario italiano, sembrano più attrezzate ad assolverlo in maniera adatta, ossia i chinesiologi, il cui piano di studio, contemplando materie di tipo medico-sanitario, formativo-sportivo, tecnico-sportivo, conoscenze storiche, sociologiche, pedagogiche, giuridiche ed economiche in materia di sport, appare quello più idoneo a dare garanzie di serietà in questo tipo di attività. La molteplicità delle possibilità accademiche legate a questo tipo di indirizzo universitario - dalla laurea triennale a quella specialistica, ai master specifici - consente oltretutto un utilizzo di queste figure in modo articolato e commisurato alla complessità dei compiti e delle strutture che sono chiamati a sovrintendere. Infatti essi potranno essere deputati a dirigere sia strutture semplici, come palestre orientate verso le attività semplicemente ginniche, sia altre più complesse, come centri polifunzionali in cui potranno essere richieste lauree specialistiche e master. La presenza di decine di migliaia di laureati in queste materie nel nostro Paese consente la teorica copertura di tali ruoli nel settore privato, mentre la normativa recata dalla presente proposta di legge potrà aprire nuovi sbocchi lavorativi per molti giovani che si affacciano in questo campo e che trovano, viceversa, sbarrati gli ingressi nel sistema scolastico e sanitario.
      Alle attività che costoro saranno chiamati a coordinare saranno preposti, oltre ai chinesiologi, anche istruttori formatisi sia nell'ambito formativo regionale, sia nel sistema sportivo, a garanzia della professionalità delle prestazioni, sia nel sistema sanitario.
      L'istruttore o l'operatore nelle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie dovrà essere in possesso dei titoli richiesti dalla legge e ad assicurare il rispetto delle disposizioni saranno chiamati gli uffici ispettivi del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le aziende sanitarie locali, mentre alle regioni saranno affidati compiti di programmazione e di indirizzo in merito alla realizzazione e all'ubicazione di tali strutture. Le regioni, a loro volta, affideranno le relative funzioni amministrative agli enti locali competenti.
      Va infine osservato che la presente proposta di legge non comporta alcun onere a carico dello Stato e delle regioni.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della figura professionale del chinesiologo).

      1. Al fine di valorizzare il movimento umano razionale attivo, comunque finalizzato, e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie all'interno di strutture gestite da soggetti pubblici e privati, è istituita la figura professionale del chinesiologo.
      2. Il chinesiologo è il professionista in possesso della laurea in scienze motorie o di altre classi affini, rientranti nella tipologia dell'educazione fisico-sportiva, previste dell'ordinamento italiano o riconosciute nell'ambito dell'Unione europea.
      3. L'ambito di intervento del chinesiologo è altresì esteso alle varie forme di ginnastica attiva, preparatoria, educativa e compensativa svolte nelle attività sportive e nelle attività di benessere psico-fisico e, in campo socio-sanitario, alle pratiche legate alla prevenzione, alla rieducazione e alla disabilità motoria.

Art. 2.
(Norme per il riconoscimento della figura professionale del chinesiologo).

      1. Le attività di cui all'articolo 1 possono essere esercitate anche dai laureati in discipline sportive e dell'educazione fisica presso università dei Paesi membri dell'Unione europea i cui titoli sono riconosciuti dall'ordinamento del Paese di appartenenza.
      2. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare le attività di cui all'articolo 1 in Italia previa autodichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
      3. Al fine di promuovere la diffusione della figura professionale del chinesiologo nell'ambito dell'Unione europea, il riconoscimento dei titoli validi per l'esercizio della professione, ai sensi della presente legge, può altresì essere effettuato mediante specifici accordi stipulati tra l'Italia e uno o più Paesi membri dell'Unione europea.
      4. Iniziative per il riconoscimento della figura professionale del chinesiologo possono altresì essere assunte dalle associazioni professionali di categoria nazionali sulla base di apposite piattaforme programmatiche.

Art. 3.
(Ambiti di svolgimento).

      1. I soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di chinesiologo ai sensi della presente legge possono esercitare la loro professione all'interno del sistema sanitario, del sistema socio-sanitario e nel settore delle attività psico-fisiche.
      2. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie presso le strutture private, le medesime strutture devono essere dirette o gestite da soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di chinesiologo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4.

Art. 4.
(Gestione delle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie).

      1. Le strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie possono esercitare tali attività a condizione che dimostrino di comprendere nel proprio organico un dirigente con la qualifica di chinesiologo, cui sono affidati la responsabilità tecnico-scientifica delle attività svolte e il controllo del personale istruttore operante nella struttura. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute a segnalare agli enti competenti la nomina di un dirigente in conformità a quanto disposto dal periodo precedente, entro un anno dalla medesima data.
      2. Gli esercenti le attività di cui al comma 1 hanno l'obbligo di impiegare nelle loro strutture, con la qualifica di istruttori o di preparatori, oltre a soggetti con la qualifica di chinesiologo, esclusivamente soggetti in possesso di titoli professionali specifici rilasciati dalle regioni, da enti pubblici abilitati, dalle federazioni affiliate al Comitato olimpico nazionale ovvero da istituzioni universitarie o da federazioni sportive internazionali o di Paesi esteri. La responsabilità del controllo di tali titoli e delle modalità di impiego degli istruttori o dei preparatori è affidata al dirigente di cui al comma 1.

Art. 5.
(Tipologie di gestione).

      1. Nelle strutture private destinate allo svolgimento di attività esclusivamente di tipo fisico-motorio la funzione di dirigente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, deve essere esercitata da un soggetto con la qualifica di chinesiologo, in possesso di laurea in scienze motorie, di diploma degli istituti superiori di educazione fisica o di laurea in discipline fisico-sportive rilasciata da un'università di un Paese membro dell'Unione europea o di un Paese estero riconosciuta in Italia.
      2. Nelle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie che comprendono anche attività di tipo sportivo, la funzione di dirigente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, deve essere esercitata da un soggetto con la qualifica di chinesiologo, in possesso di una laurea specialistica o di un master universitario di primo livello in scienze motorie o in discipline fisico-sportive o di titoli equivalenti rilasciati dalle università di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciuti in Italia.
      3. Qualora le attività esercitate dalle strutture di cui al comma 2 comprendono prestazioni di tipo riabilitativo, è fatto obbligo di impiegare le figure professionali specifiche previste dalla legislazione vigente in materia.

Art. 6.
(Compiti delle regioni).

      1. Al fine di razionalizzare e di ottimizzare la localizzazione delle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie, le regioni svolgono i necessari compiti di programmazione e di indirizzo in collaborazione con le associazioni professionali di categoria del territorio di competenza. Tali compiti sono espletati attraverso lo strumento delle autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'istituzione e la dislocazione delle strutture private destinate alle citate attività, sulla base di criteri che tengono conto, tra l'altro, delle esigenze della popolazione interessata e dell'opportunità di incentivare la diffusione delle medesime attività.
      2. Le funzioni amministrative relative all'espletamento dei compiti di cui al comma 1 sono attribuite dalle regioni agli enti locali competenti.

Art. 7.
(Funzioni di controllo).

      1. Le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti delle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie sono attribuite alle aziende sanitarie locali e alle strutture periferiche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che, in caso di accertata violazione delle disposizioni della presente legge, procedono all'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura interessata, fino alla relativa regolarizzazione. In caso di recidiva, è disposta la chiusura definitiva della struttura.

Art. 8.
(Associazioni sportive).

      1. Le associazioni sportive che intendono svolgere le attività fisico-motorie di cui alla presente legge sono tenute ai medesimi obblighi previsti per le strutture private, con l'esclusione dell'obbligo di instaurare un rapporto di lavoro dipendente con le figure professionali indicate dalla medesima legge.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle strutture pubbliche che, a qualunque titolo, intendono svolgere le attività fisico-motorie di cui alla presente legge a carattere privatistico, per le quali comunque è consentito il ricorso alle figure professionali indicate dalla medesima legge anche sotto forma di consulenze specifiche, purché sia garantito il possesso dei requisiti prescritti dalla stessa legge.


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